Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32256 del 10/12/2019

Cassazione civile sez. lav., 10/12/2019, (ud. 26/09/2019, dep. 10/12/2019), n.32256

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – rel. Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 4875-2014 proposto da:

MINISTERO DELL’INTERNO, C.F. (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore, rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO

presso i cui Uffici domicilia in ROMA, ALLA VIA DEI PORTOGHESI 12;

– ricorrente –

contro

D.R.S.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 940/2013 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 23/08/2013 R.G.N. 908/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

26/09/2019 dal Consigliere Dott. LUCIA TRIA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CIMMINO ALESSANDRO, che ha concluso per: inammissibilità del

ricorso, in subordine rigetto.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La sentenza attualmente impugnata (depositata il 23 agosto 2013) respinge l’appello del Ministero dell’Interno avverso la sentenza del Tribunale di Ferrara n. 173/2008 di accoglimento del ricorso proposto da D.R.S., dipendente della Questura di Ferrara – in qualità di coadiutore amministrativo contabile (posizione economica B1) – al fine di ottenere il riconoscimento del proprio diritto ad essere ammessa alla procedura selettiva interna per la copertura a 284 posti nel profilo professionale di collaboratore amministrativo contabile (posizione economica C1), indetta con bando del 3 maggio 2004, dalla quale era stata esclusa, in particolare perchè in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza, non menzionato tra quelli richiesti nel bando della selezione ma rientrante fra equipollenti elencati nell’allegato 1 del Contratto collettivo integrativo del 10 marzo 2004.

La Corte d’appello di Bologna, per quel che qui interessa, precisa che:

a) nella sentenza appellata si osserva che, rinviando il bando in oggetto alla equipollenza sancita dal TU n. 1592 del 1933, art. 168 tra la laurea in giurisprudenza e quella in scienze politiche, la suddetta equiparazione non può che essere intesa in senso bidirezionale e quindi deve essere applicata pure nel caso in esame, visto che la laurea in giurisprudenza posseduta dalla dipendente è una di quelle espressamente considerate equipollenti alla laurea in scienze politiche, prevista nel bando stesso;

b) l’interpretazione restrittiva proposta dalla difesa del Ministero dell’Interno deve essere disattesa in quanto, come già affermato dal primo Giudice, l’equipollenza dei titoli di studio stabilita dall’art. 168 cit. – cui espressamente rinvia il presente bando, in ossequio alle prescrizioni dell’allegato 1 del Contratto collettivo integrativo del 10 marzo 2004 – deve essere intesa in senso bidirezionale e non unidirezionale.

2. Il ricorso del Ministero dell’Interno, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, domanda la cassazione della sentenza per un unico motivo; D.R.S. non svolge attività difensiva in questa sede.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

I – Sintesi delle censure.

1. Con l’unico motivo di ricorso il Ministero dell’Interno denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione del R.D. 31 agosto 1933, n. 1592, art. 168 e dell’art. 12 preleggi sostenendo che l’art. 168 cit., richiamato nel bando per i titoli di laurea equipollenti a quelli espressamente indicati, non può essere inteso – nel rapporto tra laurea in giurisprudenza e laurea in scienze politiche – in senso bidirezionale ma soltanto in senso unidirezionale, cioè nel senso di considerare la laurea di scienze politiche equipollente a quella di giurisprudenza e non viceversa.

Il ricorrente aggiunge che l’art. 2 del bando in data 3 maggio 2004 (di cui si tratta) nello stabilire i requisiti per partecipare all’indetta selezione per l’accesso alla posizione economica Cl, indicava i diplomi di laurea richiesti, tra i quali non figurava quello in giurisprudenza e poi rinviava alle disposizioni di legge sulla equipollenza dei titoli accademici, disposizioni elencate nell’allegato 1 del Contratto integrativo, tra le quali era compreso anche l’art. 168 cit.

Un simile rinvio non può certamente autorizzare sic et simpliciter l’interpretazione adottata dalla Corte d’appello, in quanto sarebbe evidente che, pur in assenza di una specificazione apposita nel bando, le disposizioni sulle equipollenze dei titoli di studio non potevano che essere prese in considerazione in rapporto con la loro compatibilità e applicabilità con lo specifico concorso bandito.

Di conseguenza l’interpretazione fornita prima dal Tribunale e poi dalla Corte d’appello lungi dall’essere letterale sarebbe giuridicamente errata e quindi lesiva dell’art. 12 preleggi, portando a conseguenze illogiche e in contrasto con l’art. 168 cit. che non attribuisce carattere bidirezionale all’equipollenza ivi disciplinata.

II – Esame delle censure.

2. Come si può notare, le censure proposte risultano dirette a contestare l’interpretazione offerta dalla Corte territoriale al suindicato art. 168 cit. quale richiamato nel bando – assumendo che l’erroneità di tale interpretazione sarebbe dimostrata in modo inequivocabile dalla ratio della normativa sulla progressione in carriera dei dipendenti e sarebbe, in particolare, fondata su una altrettanto erronea lettura dell’art. 2 del bando in data 3 maggio 2004 (di cui si tratta) e del rinvio ad esso fatto alle disposizioni di legge sulla equipollenza dei titoli accademici, disposizioni elencate nell’allegato 1 del Contratto integrativo, tra le quali era compreso anche l’art. 168 cit..

3. Peraltro, nel presente giudizio non sono stati prodotti nè il bando citato nè la – genericamente menzionata e non trascritta in ricorso nelle parti pertinenti – “contrattazione integrativa” e neppure sono stati forniti a questa Corte elementi sicuri e puntuali per consentirne l’individuazione e il reperimento negli atti processuali.

4. Ciò si traduce nella violazione del principio di specificità dei motivi di ricorso per cassazione (peraltro, già rilevata da Cass. 16 febbraio 2018, n. 3868, relativa ad una analoga controversia).

5. Per “diritto vivente”, in base al suindicato principio – da intendere alla luce del canone generale “della strumentalità delle forme processuali” – il ricorrente che denunci il difetto o l’erroneità nella valutazione di un documento o di risultanze probatorie o processuali, ha il duplice onere di: 1) indicare nel ricorso specificamente le circostanze oggetto della prova o il contenuto del documento trascurato od erroneamente interpretato dal giudice di merito (trascrivendone il contenuto essenziale); 2) di fornire al contempo alla Corte elementi sicuri e puntuali per consentirne l’individuazione e il reperimento negli atti processuali, potendosi così ritenere assolto il duplice onere, rispettivamente previsto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, (a pena di inammissibilità) e dall’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4 (a pena di improcedibilità del ricorso), nel rispetto del relativo scopo, che è quello di porre il Giudice di legittimità in condizione di verificare la sussistenza del vizio denunciato senza compiere generali verifiche degli atti e soprattutto sulla base di un ricorso che sia chiaro e sintetico (vedi, per tutte: Cass. SU 11 aprile 2012, n. 5698; Cass. SU 3 novembre 2011, n. 22726; Cass. 14 settembre 2012, n. 15477; Cass. 8 aprile 2013, n. 8569);

6. Che tale principio si applica anche ai contratti integrativi del settore pubblico per i quali operano gli ordinari criteri ordinari, che portano all’improcedibilità del ricorso in caso del mancato rispetto dell’onere del deposito e all’inammissibilità ove il ricorrente non riporti il contenuto della normativa collettiva integrativa la cui violazione non può censurarsi la ex art. 360 c.p.c., n. 3 ma richiamando e specificando i criteri dell’ermeneutica contrattuale di cui agli artt. 1362 c.c. e ss.

7. Infatti, l’esenzione dal suddetto duplice onere deve intendersi limitata ai contratti collettivi nazionali, con esclusione di quelli integrativi, atteso che questi ultimi sono attivati dalle Amministrazioni sulle singole materie e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono, sicchè se pure parametrati al territorio nazionale in ragione dell’Amministrazione interessata, hanno comunque una dimensione di carattere decentrato rispetto al Comparto, e inoltre per essi non è previsto, a differenza dei contratti collettivi nazionali, il particolare regime di pubblicità di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 47, comma 8, (vedi, per tutte: Cass. 11 aprile 2011, n. 8231; Cass. 11 ottobre 2013, n. 23177; Cass. 9 giugno 2017, n. 14449).

Nella specie, non solo non sono trascritte nel corpo del ricorso le parti salienti dei documenti sui quali le censure si fondano (bando di concorso e contrattazione collettiva), ma ne risulta omesso proprio il deposito unitamente con il ricorso e tale incombente, come si è detto, è previsto dall’art. 369 c.p.c., n. 4, a pena di improcedibilità.

IV – Conclusioni.

8. Per le anzidette ragioni, il ricorso va dichiarato improcedibile.

9. Nulla va disposto per le spese del presente giudizio di cassazione, essendo D.R.S. rimasta intimata.

10. Nulla va disposto con riguardo al versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, non potendo tale normativa trovare applicazione nei confronti delle Amministrazioni dello Stato, quale è il Ministero ricorrente (vedi, per tutte, in tal senso: Cass. 29 gennaio 2016, n. 1778).

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso improcedibile. Nulla per le spese del presente giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione lavoro, il 26 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 10 dicembre 2019

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