Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32254 del 10/12/2019

Cassazione civile sez. lav., 10/12/2019, (ud. 10/07/2019, dep. 10/12/2019), n.32254

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERRINO Umberto – Presidente –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – rel. Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 26819-2015 proposto da:

S.L., domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e

difesa dagli avvocati LUCA SCARPANTONI, CARLO SCARPANTONI;

– ricorrente –

contro

IL BUCANEVE SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE in liquidazione, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA POMPEO MAGNO, 23/A, presso lo studio dell’avvocato

GIAMPIERO PROIA, che la rappresenta e difende unitamente

all’avvocato FRANCO DI TEODORO;

– controricorrente –

e contro

CONSORZIO FUTURA – SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE;

– intimata –

avverso la sentenza n. 522/2015 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 08/05/2015 R.G.N. 42/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/07/2019 dal Consigliere Dott. ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SANLORENZO RITA, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;

udito l’Avvocato GUIDO ROSSI per delega verbale Avvocato GIAMPIERO

PROIA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con sentenza dell’8 maggio 2015, la Corte d’appello di L’Aquila rigettava l’appello proposto da S.L. avverso la sentenza di primo grado, di inammissibilità (per decadenza, in assenza di una tempestiva impugnazione stragiudiziale ai sensi della L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 3) del suo ricorso contenente le domande di accertamento di nullità del contratto di collaborazione a progetto, relativo allo svolgimento di attività di servizio alla persona, stipulato il 30 giugno 2010 con la coop. soc. Il Bucaniere (con scadenza al 31 agosto 2010, poi prorogata al 31 ottobre 2010) e di sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, con ordine di riammissione in servizio nel posto già occupato e condanna della cooperativa al pagamento delle differenze retributive rispetto al trattamento di operaia qualificata secondo il CCNL settore commercio e delle retribuzioni maturate dalla cessazione del rapporto alla reintegrazione, oltre accessori di legge e regolarizzazione contributiva.

A motivo della decisione, la Corte aquilana ribadiva l’applicabilità, già ritenuta dal Tribunale, ratione temporis, del regime di decadenza dall’impugnazione anche per il contratto in questione, per la previsione dell’art. 32, comma 3, lett. b) (inclusiva del recesso del committente nei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche nelle modalità a progetto) e lett. a) L. cit. (in riferimento, non già alla modalità di cessazione, ma al contenuto del contratto suddetto, in riferimento alla sua diversa qualificazione come contratto di lavoro subordinato).

Con atto notificato il 6 novembre 2015, la lavoratrice ricorreva per cassazione con quattro motivi, cui la società cooperativa resisteva con controricorso.

La causa, inizialmente fissata per la trattazione in adunanza camerale per la quale entrambe le parti comunicavano memorie, era rinviata a nuovo ruolo, per il ravvisato difetto dei presupposti di un tale regime e quindi fissata per la discussione all’odierna pubblica udienza.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione della L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 4, lett. b) per inapplicabilità al contratto di collaborazione coordinata e continuativa esaurito (il 31 ottobre 2010) al momento di entrata in vigore della legge denunciata (24 novembre 2010), a differenza dell’espressa previsione di applicazione per il solo contratto a tempo determinato già concluso a tale data, tenuto conto della sua differenza da quello di collaborazione a progetto, oggetto della domanda della lavoratrice di accertamento di nullità e di conseguente sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

2. Con il secondo, ella deduce violazione e falsa applicazione della L. n. 183 del 2010, dell’art. 32, comma 3, lett. b) per il riferimento della sua previsione al recesso del committente nei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche nelle modalità a progetto, non oggetto della presente controversia (di accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti per nullità del contratto di collaborazione coordinata e continuativa per inesistenza di un progetto) e pertanto inestensibile, in quanto, trattandosi di disciplina in materia di decadenza, di stretta interpretazione.

3. Con il terzo, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione della L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 3, lett. a) per lo specifico riferimento, previa la risoluzione di una questione relativa alla qualificazione del rapporto di lavoro ovvero alla nullità del termine apposto al contratto di lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 368 del 2001, artt. 1,2 e 4 al licenziamento e non anche a una diversa causa di risoluzione o di cessazione del rapporto di lavoro.

4. Con il quarto, ella deduce violazione e falsa applicazione della L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 4, lett. d) per esclusione della previsione del contratto in questione da ogni altro caso, compresa l’ipotesi del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 27 in cui si richieda la costituzione o l’accertamento di un rapporto di lavoro in capo a un soggetto diverso dal titolare del contratto, avendo proposto una domanda di accertamento di un rapporto di lavoro subordinato nei confronti dello stesso soggetto titolare del contratto.

5. I motivi dal secondo al quarto possono essere congiuntamente esaminati, per ragioni evidenti di stretta connessione.

5.1. Essi sono fondati.

5.2. In via di premessa, appare utile rammentare che con la L. n. 183 del 2010, art. 32 è stata, tra l’altro, modificata la disciplina dettata dalla L. n. 604 del 1966, art. 6 e si è previsto accanto al termine di decadenza di sessanta giorni per l’impugnazione stragiudiziale del licenziamento, termine che decorre “(…) dalla ricezione della sua comunicazione in forma scritta, ovvero dalla comunicazione, anch’essa in forma scritta, dei motivi, ove non contestuale” – anche un ulteriore termine entro il quale, pena l’inefficacia dell’impugnazione stragiudiziale proposta e la conseguente decadenza dall’azione, il lavoratore è tenuto a depositare il ricorso introduttivo della lite ovvero a comunicare alla controparte la richiesta di tentativo di conciliazione o di arbitrato. In tale ultimo caso, poi – ove sia rifiutata la conciliazione o l’arbitrato ovvero non sia raggiunto l’accordo – il lavoratore deve, a pena di decadenza depositare il ricorso nel termine di sessanta giorni dal rifiuto o dal mancato accordo.

5.3. Si tratta di una disciplina che, introducendo termini rigorosi a pena di decadenza dall’esercizio del diritto, ha inteso eliminare prolungate situazioni di assoluta incertezza per le parti assicurando una più sollecita definizione degli assetti giuridici tra le stesse in una rosa di casi minuziosamente indicati dall’art. 32 in esame.

5.4. L’entrata in vigore dell’assetto più rigoroso introdotto con la novella alla L. n. 604 del 1966, art. 4 la cui applicazione è stata estesa ai sensi dell’art. 32, commi 3 e 4 citato anche ad altre ipotesi diverse dal licenziamento, è stata differita al 31 dicembre 2011 (D.L. n. 225 del 2010, art. 2, comma 54 conv. con modif. nella L. n. 10 del 2011) con riguardo a tutti gli ambiti di novità della disposizione novellata (Cass. 23 aprile 2014, n. 9203; Cass. 7 luglio 2014, n. 15434) e a tutti gli incombenti introdotti, sia nelle fattispecie già soggette all’onere di impugnazione stragiudiziale (Cass. 10 luglio 2015, n. 14406; Cass. 23 novembre 2016, n. 23865), sia negli ulteriori casi introdotti con i commi 3 e 4 suddetti.

5.5. Pur dopo qualche iniziale incertezza (Cass. 27 ottobre 2015, n. 21916; Cass. 8 febbraio 2016, n. 2462), si è consolidato l’orientamento che applica anche ai contratti esauritisi prima dell’entrata in vigore della L. n. 183 del 2010 i termini di impugnazione introdotti dalle norme citate, sempre fatto salvo il ricordato differimento (Cass. 8 febbraio 2016, n. 2420; Cass. 27 marzo 2017, n. 7788). Si è osservato infatti che “la ratio del differimento dell’applicabilità del nuovo regime decadenziale risiede nell’esigenza di evitare che l’immediata decorrenza di un termine decadenziale, prima non previsto, potesse pregiudicare chi, intenzionato a contestare la cessazione del rapporto di lavoro o le altre tipologie di atti datoriali indicati nell’art. 32 cit., si trovasse ad incorrere inconsapevolmente nella decadenza” (Cass. s.u. 14 marzo 2016, n. 4913, in motivazione; ma già Cass. 10 febbraio 2015, n. 2494; Cass. 14 dicembre 2015, n. 25103). Pertanto, in una lettura costituzionalmente orientata della disposizione, la si è estesa, in funzione di garanzia, anche a casi diversi da quelli espressamente indicati nella norma che ha disposto il differimento (riferita alla sola impugnativa del licenziamento).

5.6. La preoccupazione di interpretare le disposizioni in esame nel rispetto del principio di eguaglianza – che non avrebbe potuto tollerare una differenziazione che limitasse il differimento alla sola ipotesi dell’impugnativa del licenziamento ed escludesse le altre è sintomatica della consapevolezza che le modificazioni introdotte al libero esercizio dell’azione, con l’introduzione di una procedimentalizzazione sanzionata con la decadenza, abbiano un carattere eccezionale.

5.7. Ed allora questa Corte, nell’interpretare le disposizioni introdotte con l’art. 32 L. cit., ne ha con attenzione configurato nel tempo un ambito di applicazione rigorosa.

5.8. Sicchè, in particolare, essa ha valorizzato la previsione della necessità di una comunicazione scritta, dalla quale far decorrere il termine di decadenza, per escludere dall’ambito di applicazione l’ipotesi del licenziamento intimato oralmente, proprio a cagione della mancanza di un atto scritto (Cass. 11 gennaio 2019, n. 523; Cass. 9 novembre 2015, n. 22825). Ed infatti, l’esistenza di una comunicazione scritta è uno degli elementi che caratterizzano l’applicazione della norma e, non a caso, con riguardo all’ipotesi del tutto estranea alla cessazione del rapporto di lavoro, del trasferimento ai sensi dell’art. 2103 c.c., per il quale pure è prevista la necessità di impugnare stragiudizialmente il provvedimento a pena di decadenza e di depositare il ricorso nel termine dettato anche per i licenziamenti. E l’art. 32, comma 3, lett. c) prevede espressamente che il termine decorra dalla data di ricezione della sua comunicazione.

5.9. Nel caso di cessione del contratto ai sensi dell’art. 2112 c.c., è invece dalla data del trasferimento che decorre il termine di decadenza e tuttavia questa Corte ha chiarito che l’ambito di applicazione della disposizione è limitato alla contestazione della legittimità e validità dei provvedimenti datoriali di risoluzione del rapporto (Cass. 21 maggio 2019, n. 13648). Essa ha sottolineato che l’espressione “impugnare” utilizzata dal legislatore nella L. n. 604 del 1966, art. 6 “equivale a contestare o confutare” e che “l’estensione attuata dal citato art. 32 deve intendersi come diretta ad attrarre nella disciplina, prima limitata al solo licenziamento, una serie ulteriore di provvedimenti datoriali che il lavoratore intenda, appunto, impugnare, nel senso di contestarne la legittimità o la validità” (Cass. 21 maggio 2019, n. 13648): con la condivisibile conseguente eccedenza dal perimetro del citato art. 32 di tutte le ipotesi in cui non vi siano provvedimenti datoriali da impugnare, a fini di denuncia di nullità o di illegittimità.

5.10. Nella previsione dell’art. 32, comma 4, lett. c), riferita ai casi di trasferimento d’azienda, ciò che si presuppone non è il semplice avvicendamento nella gestione, ma piuttosto “l’opposizione del lavoratore ad atti posti in essere dal datore di lavoro dei quali si invochi l’illegittimità o l’invalidità con azioni dirette a richiedere il ripristino del rapporto nei termini precedenti, anche in capo al soggetto che si sostituisce al precedente datore, o ancora” (per il caso dell’art. 32, comma 4, lett. d) “la domanda di accertamento del rapporto in capo al reale datore, fondata sulla natura fraudolenta del contratto formale” (Cass. 25 maggio 2017, n. 13179). E quindi, ancora una volta il profilo impugnatorio è decisivo discrimine dell’applicazione della disciplina sulla decadenza.

5.11. E’ allora questo il criterio da adottare per la verifica di applicabilità del regime di decadenza al di fuori dell’ipotesi prevista dal citato art. 32, comma 3, lett. b) (oggetto di denuncia con il secondo motivo), che ne delimita l’estensione al solo caso del “recesso del committente”.

5.12. Ebbene, quando un rapporto di collaborazione autonoma si risolva per effetto della manifestazione di volontà del collaboratore di voler recedere dal rapporto, ovvero cessi per la sua naturale scadenza (come nel caso di specie), manca del tutto un atto che il lavoratore abbia interesse a “contestare o confutare”.

E deve essere ricordato che il legislatore, anche quando ha esteso l’obbligo di impugnazione stragiudiziale all’accertamento della natura del rapporto intercorso tra le parti, ai sensi dell’art. 32 citato, comma 3, lett. a) (in riferimento al terzo motivo oggetto di scrutinio), ha pur sempre precisato che, perchè si applichi il rigido regime di decadenza dall’azione, occorre che la domanda si collochi nel contesto di una risoluzione del rapporto per volontà datoriale. La disposizione si applica, infatti, ai “licenziamenti che presuppongono la risoluzione di questioni relative alla qualificazione del rapporto di lavoro ovvero alla legittimità del termine”; e così, pure nel caso di collaborazione autonoma, anche a progetto, è il recesso del committente a condizionare l’esercizio dell’azione alla preventiva impugnazione stragiudiziale dell’atto risolutorio, realizzando la dimensione impugnatoria disciplinata dalla disposizione. Anche qui l’atto di risoluzione del rapporto segna il discrimine da cui far decorrere il termine entro il quale comunicare la decisione di voler contestare la legittimità della scelta, così come la data del trasferimento del contratto è quella dalla quale la cessione avvenuta ai sensi dell’art. 2112 c.c. deve essere impugnata (art. 32, comma 4, lett. c).

5.13. Ma per il fatto che il lavoratore, che scelga di risolvere un rapporto sostanzialmente autonomo quale la collaborazione a progetto, sia libero di esercitare l’azione nei termini di prescrizione, mentre nel caso di recesso del committente abbia solo sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento di recesso per opporvisi, non si configura un’irragionevole disparità di trattamento. Se, come si è detto, la dimensione impugnatoria qualifica le fattispecie per le quali il legislatore ha inteso prevedere un procedimento extragiudiziario di opposizione, l’assenza di un atto da impugnare rende le situazioni palesemente diverse e tra loro non confrontabili.

5.14. A definitiva conferma del percorso interpretativo sviluppato, deve infine osservarsi che, laddove il legislatore abbia voluto prescindere dall’esistenza di uno specifico atto da impugnare, come nel caso dell’azione di nullità del termine e nel caso di azione di costituzione o accertamento di un rapporto di lavoro in capo ad un soggetto diverso dal titolare del contratto (anche ai sensi del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 27), si è preoccupato di fornire un’indicazione specifica della fattispecie (così all’art. 32, comma 3, lett. d) e al comma 4, lett. d)). Ma una tale fattispecie, in particolare prevista dal comma 4, lett. d), non ricorre palesemente nel caso di specie, avendo la lavoratrice proposto una domanda di accertamento di un rapporto di lavoro subordinato nei confronti dello stesso soggetto titolare del contratto (come denuncia con il quarto motivo).

6. Dalle superiori argomentazioni discende allora l’accoglimento dei motivi congiuntamente esaminati, assorbente il primo, con la cassazione della sentenza e rinvio, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di L’Aquila in diversa composizione.

P.Q.M.

LA CORTE

accoglie il ricorso; cassa la sentenza e rinvia, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di L’Aquila in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 10 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 10 dicembre 2019

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