Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32253 del 13/12/2018

Cassazione civile sez. trib., 13/12/2018, (ud. 28/03/2018, dep. 13/12/2018), n.32253

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Presidente –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. FEDERICI Francesco – rel. Consigliere –

Dott. VENEGONI Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 5719-2014 proposto da:

DELAVILLE SRL in persona del Procuratore Speciale pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA GIAN GIACOMO PORRO 8 STUDIO

LEGALE E TRIBUTARIO CGP, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO

FALCITELLI, che lo rappresenta e difende giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 63/2014 della COMM.TRIB.REG. di LAZIO

depositata il 14/01/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

28/03/2018 dal Consigliere Dott. FEDERICI FRANCESCO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

STEFANO VISONA’ che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito per il ricorrente l’Avvocato FALCITELLI che ha chiesto

l’accoglimento;

udito per il controricorrente l’Avvocato FIANDACA che ha chiesto il

rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Delaville s.r.l. con cinque motivi ha proposto ricorso avverso la sentenza n. 63/01/2014, depositata il 14.01.2014 dalla Commissione Tributaria Regionale del Lazio;

Ha riferito che all’esito di una verifica di militari della GdF presso la sede legale e della redazione del processo verbale di constatazione l’Agenzia delle Entrate notificava l’avviso di accertamento n. (OMISSIS), con il quale erano contestate maggiori imposte ai fini Ires, Irap e Iva relativamente all’anno d’imposta 2005, rispettivamente pari ad Euro 502.688,00, Euro 64.740,00, Euro 22.916,00, nonchè sanzioni per Euro 613.260,00.

La rideterminazione delle imposte trovava causa nel recupero a reddito di impresa degli importi corrispondenti ai costi di produzione dei servizi resi da una società appartenente al medesimo gruppo societario, con sede all’estero, perchè ritenuti indeducibili dalla Amministrazione.

La società, che al contrario sosteneva l’inerenza dei costi e le erronee valutazioni dell’Ufficio, impugnava l’atto impositivo dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma, che con sentenza depositata il 14.05.2012 accoglieva il ricorso. L’Agenzia appellava la pronuncia dinanzi alla Commissione Tributaria Regionale, che accoglieva le doglianze con la sentenza ora oggetto di ricorso.

La Delaville ha censurato la sentenza:

con il primo motivo per violazione degli artt. 112,115 e 116 c.p.c., D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 10 e 36, dell’art. 24 Cost., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 per aver erroneamente rilevato la mancata costituzione del contribuente, non considerando pertanto le sue difese;

con il secondo motivo per violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per omessa pronuncia su tutte le eccezioni formulate dalla società nel giudizio di appello;

con il terzo motivo per violazione dell’art. 2909 c.c. e art. 324 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per la formazione del giudicato esterno nel giudizio avente le medesime parti ed il medesimo oggetto, relativo all’anno d’imposta 2003, definitosi con sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale del Lazio il 30 giugno 2011, mai impugnata dalla Amministrazione;

con il quarto motivo per violazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 109,D.P.R. n. 633 del 1972, art. 21 e del D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 4 e 5, per l’erronea applicazione della disciplina in merito alla inerenza dei costi e alla fatturazione delle operazioni;

con il quinto motivo per violazione dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per l’erronea applicazione delle regole di ripartizione dell’onere della prova in tema di inerenza e deducibilità dei costi.

Ha formulato infine osservazioni in ordine alla presunta violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 24e 17. In conclusione ha chiesto la cassazione della sentenza.

Si è costituita l’Agenzia, che in ordine alla erronea considerazione da parte del giudice regionale della mancata costituzione della società in grado d’appello si è rimessa alle valutazioni della Corte. Ha poi invocato l’inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione processuale della società e vizio della procura alle liti conferita nel ricorso introduttivo dinanzi al giudice di primo grado. Nel merito ha contestato i motivi avversi, chiedendo il rigetto del ricorso.

All’udienza del 28 marzo 2018, dopo la discussione, il PG e le parti hanno concluso e la causa è stata riservata per la decisione.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con i primi due motivi di ricorso la società eccepisce la nullità della sentenza per avere i giudici regionali erroneamente ritenuto non costituita la società in sede di appello, quale controricorrente, di conseguenza non tenendo conto delle sue difese processuali e di tutte le eccezioni sollevate.

Il primo motivo è fondato. Nella sentenza, nella parte dedicata al fatto, il giudice d’appello dichiara “Non costituita nel giudizio di appello la Delaville SRL cui l’atto di impugnazione risulta ritualmente notificato”.

Al contrario, dall’esame della documentazione, cui il giudice di legittimità può accedere quale giudice del fatto nelle ipotesi di errores in procedendo, risulta che la società si costituì regolarmente, sicchè la ritenuta mancata costituzione, assimilabile alla errata dichiarazione di contumacia della parte, era del tutto errata.

Nel corpo della parte relativa al diritto risulta poi evidente che le argomentazioni utilizzate dal giudice d’appello non tengono conto delle pur nutrite difese della contribuente e della altrettanto nutrita allegazione di documenti posti a supposto delle argomentazioni della parte appellata.

Altrettanto fondato è il secondo motivo, con il quale la società, invocando sempre la violazione dell’art. 112 c.p.c., lamenta la nullità della sentenza per non essersi pronunciata sulle eccezioni sollevate dalla Delaville. L’omessa pronuncia trova riscontro sempre nella sentenza impugnata, che non si pronuncia sulle stesse, come ovvia conseguenza della errata ritenuta mancata costituzione della contribuente. L’accoglimento dei primi due motivi di ricorso assorbe gli altri.

Deve pertanto dichiararsi la nullità della sentenza, che va cassata e rinviata alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, la quale in diversa composizione dovrà decidere sulla intera controversia, tenendo conto della rituale costituzione della società in grado di appello, oltre che sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo e il secondo motivo di ricorso, assorbiti gli altri. Cassa la sentenza e rinvia il processo alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, che in diversa composizione deciderà anche sulle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 28 marzo 2018.

Depositato in Cancelleria il 13 dicembre 2018

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