Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32252 del 13/12/2018

Cassazione civile sez. VI, 13/12/2018, (ud. 25/10/2018, dep. 13/12/2018), n.32252

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – rel. Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4467-2017 proposto da:

L.P., C.L., elettivamente domiciliati in ROMA,

VIA MONTE ACERO 2/A, presso lo studio dell’avvocato GINO BAZZANI,

che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato ANTONIO

PULIATTI;

– ricorrenti –

contro

PRESIDENZA DEI. CONSIGLIO DEI MINISTRI (OMISSIS), in persona del

Presidente del Consiglio dei Ministri pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA

SCIENTIFICA, MINISTERO DELLA SALUTE, MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE

FINANZE;

– intimati –

avverso la sentenza n. 433/2016 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 22/01/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 25/10/2018 dal Consigliere Dott. SCODITTI ENRICO.

Fatto

RILEVATO

che:

con atto di citazione del 16 dicembre 2002 C.L. e L.P. convennero in giudizio innanzi al Tribunale di Roma la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, il Ministero dell’Interno ed il Ministero dell’Economia e delle Finanze chiedendo il risarcimento del danno per ritardata attuazione della direttiva 82/76/CEE con riferimento al diploma di specializzazione conseguito. Il Tribunale adito rigettò la domanda per intervenuta prescrizione. Avverso detta sentenza proposero appello gli originari attori. Con sentenza di data 22 gennaio 2016 la Corte d’appello di Roma accolse l’appello limitatamente ad alcuni appellanti, rigettandolo con riferimento agli altri.

Osservò la corte territoriale, per quanto qui rileva, che non spettava il risarcimento in favore di C.L. e L.P., avendo costoro proposto la domanda con riferimento a corsi di specializzazione medica già iniziati alla data del 31 dicembre 1982, epoca per la quale non si era ancora verificato alcun inadempimento da parte dello Stato.

Hanno proposto ricorso per cassazione C.L. e L.P. sulla base di tre motivi e resiste con controricorso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il relatore ha ravvisato un’ipotesi di manifesta fondatezza del primo motivo di ricorso e di d’inammissibilità degli altri due motivi. Il Presidente ha fissato l’adunanza della Corte e sono seguite le comunicazioni di rito. E’ stata presentata memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione delle direttive 75/362/CEE, 75/363/CEE e 82/76/CEE, della L. n. 370 del 1999, del D.Lgs. n. 257 del 1991 e degli artt. 1218 e 1223 c.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Osserva la parte ricorrente che in favore del dott. C., iscrittosi alla scuola di specializzazione nell’anno accademico 1982/1983, spettava il risarcimento, quanto meno a partire dal 1983 in poi.

Il motivo è manifestamente fondato. Sulla base del rinvio pregiudiziale di cui a Cass. Sez. U. 21 novembre 2016 n. 23581, ha affermato Corte giust. 24 gennaio 2018 nelle cause riunite C.616/16 e C-617/16 che l’art. 2, paragrafo 1, lett. c), l’art. 3, paragrafi 1 e 2, nonchè l’allegato della direttiva 75/363/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative per le attività di medico, come modificata dalla direttiva 82/76/CEE del Consiglio, del 26 gennaio 1982, devono essere interpretati nel senso che qualsiasi formazione a tempo pieno o a tempo ridotto come medico specialista iniziata nel corso dell’anno 1982 e proseguita fino all’anno 1990 deve essere oggetto di una remunerazione adeguata, ai sensi dell’allegato suddetto, a condizione che tale formazione riguardi una specializzazione medica comune a tutti gli Stati membri ovvero a due o più di essi e menzionata negli artt. 5 o 7 della direttiva 75/362/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975, concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli di medico e comportante misure destinate ad agevolare l’esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi. Conformemente al dictum del giudice euro-unitario, si sono già pronunciate fra le altre Cass. 31 maggio 2018, n. 13773, n. 13762 e n. 13761 e da ultimo Cass. Sez. U. 19 luglio 2018, n. 19107. A partire dal 1 gennaio 1983 deve quindi essere riconosciuta la remunerazione adeguata di cui sopra.

Con il secondo motivo si denuncia violazione dell’art. 156 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4. Osserva la parte ricorrente che la dott.ssa L. si era immatricolata nell’anno 1984/1985, come da certificazione prodotta, e che, stante l’accoglimento della domanda per tutti coloro che si erano iscritti in epoca successiva al 1 gennaio 1983, ricorreva la nullità della sentenza per contraddizione fra motivazione e dispositivo nonchè per mancato raggiungimento dello scopo.

Il motivo è inammissibile. La censura attiene alla denuncia dì errore revocatorio ai sensi dell’art. 395 c.p.c., n. 4, in quanto parte ricorrente lamenta un errore di percezione di un fatto processuale. Ne consegue l’inammissibilità del relativo motivo, perchè la censura avrebbe dovuto farsi valere con il mezzo della revocazione.

Con il terzo motivo si denuncia omesso esame del fatto decisivo e controverso, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Osserva parte ricorrente che in relazione alla dott.ssa L. la sentenza era affetta da errore di fatto, essendo stato omesso l’esame del fatto della sua iscrizione nell’anno 1984/1985.

Il motivo è manifestamente fondato. L’onere processuale di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, risulta assolto ed il motivo rispetta il canone di deduzione del vizio motivazionale richiamato da Cass., Sez. Un., n. 8053 e 8054 del 2014. Si denuncia più propriamente l’omesso esame di un documento (precisamente indicato quanto alla sua localizzazione processuale) e, attraverso esso, la circostanza di fatto il cui esame sarebbe stato omesso dal giudice di merito.

La censura non ricade neanche sul piano della valutazione del fatto, essendosi il giudice di merito limitato ad affermare che è stato chiesto il risarcimento del danno per un corso già iniziato al 31 dicembre 1982, senza tuttavia valutare la circostanza costituita dall’anno di corso cui la ricorrente si sarebbe iscritta. La corte territoriale ha quindi affermato il principio di diritto, errato per quanto si è visto a proposito del primo motivo, ma ha effettivamente omesso di esaminare il fatto, decisivo in relazione alla ratio decidendi, rappresentato dall’anno di iscrizione della L..

Non è inutile aggiungere che il motivo sarebbe comunque fondato sotto il profilo dell’esercizio del potere di qualificazione dei fatti che, in ragione della funzione del giudizio di legittimità di garantire l’osservanza e l’uniforme interpretazione della legge, nonchè per omologia con quanto prevede la norma di cui all’art. 384 c.p.c., comma 2 spetta alla Corte di cassazione, la quale può quindi ritenere fondata la questione, sollevata dal ricorso, per una ragione giuridica diversa da quella specificamente indicata dalla parte e individuata d’ufficio (Cass. 28 luglio 2017, n. 18775; 27 luglio 2012, n. 13374; 22 marzo 2007, n. 6935), e la ragione giuridica di fondatezza del motivo risiederebbe nel principio di diritto enunciato in relazione al primo motivo.

P.Q.M.

accoglie il primo ed il terzo motivo di ricorso, dichiarando inammissibile il secondo motivo; cassa la sentenza in relazione ai motivi accolti; rinvia alla Corte di appello di Roma in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 25 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 13 dicembre 2018

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