Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32252 del 10/12/2019

Cassazione civile sez. lav., 10/12/2019, (ud. 03/04/2019, dep. 10/12/2019), n.32252

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. DE GREGORIO Federico – rel. Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10140-2017 proposto da:

M.E., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso CANCELLERIA

DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE rappresentato e difeso

dall’avvocato MARINO SARRITZU;

– ricorrente –

contro

D.V. TRANSFER S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BAIAMONTI 4, presso

lo studio dell’avvocato ROSARIA INTERNULLO, rappresentata e difesa

dall’avvocato LUCA GRASSO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 444/2016 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI,

depositata il 20/01/2017 R.G.N. 372/2015.

LA CORTE, esaminati gli atti e sentito il consigliere relatore:

Fatto

RILEVA

che:

con sentenza n. 444 in data 23 novembre 2016 – 20 gennaio 2017, la Corte d’Appello di Cagliari, in accoglimento dell’impugnazione con ricorso del 19 novembre 2015 proposta da D.V. TRANSFER S.p.a. e in riforma della sentenza di primo grado, in data 30 settembre 2015 del locale Tribunale, rigettava la domanda di cui al ricorso introduttivo del giudizio, depositato nell’interesse di M.E.;

nella motivazione della suddetta pronuncia d’appello, tuttavia, si faceva riferimento esclusivamente ai nominativi di S.A. e di L.E., di cui ai rispettivi ricorsi introduttivi dei giudizi, depositati in data 5 e 10 dicembre 2008, in seguito riuniti e decisi con sentenza del 9 luglio 2015 (cfr. in part. pagine, 2, 4, 5, 8, 13, 17 e 18 della medesima pronuncia n. 444/16);

avverso la sentenza d’appello ha quindi proposto ricorso per cassazione M.E. come da relativo atto del 13 aprile 2017, affidato a nove motivi, cui ha resistito D.V. TRANSFER S.p.a. mediante controricorso del 23 maggio 2017;

entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative in vista dell’adunanza in camera di consiglio fissata per il tre aprile 2019.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con il primo e assorbente motivo il ricorrente ha denunciato, ex art. 360 c.p.c., n. 4, la violazione degli artt. 156 e 161 c.p.c. per contrasto insanabile tra motivazione e dispositivo della sentenza impugnata, tale da non rendere identificabile la reale portata del provvedimento, donde la nullità dello stesso da far valere con appropriato mezzo d’impugnazione all’uopo richiamando giurisprudenza varia, tra cui Cass. V civ. n. 15002 del 17/07/2015, secondo la quale la sentenza emessa nei confronti delle parti del giudizio ma con motivazione e dispositivo relativi a causa diversa, concernente altri soggetti, è priva degli elementi necessari per la formazione del giudicato sul rapporto controverso ed è, quindi, affetta da nullità insanabile, che, nel corso del processo può essere rilevata d’ufficio dal giudice dell’impugnazione, determinando, in sede di legittimità, la cassazione con rinvio affinchè si possa procedere alla sua rinnovazione (cfr. peraltro anche Cass. VI civ. – L n. 6162 del 17/03/2014, secondo cui l’inesistenza giuridica, o nullità radicale, di un provvedimento giurisdizionale avente contenuto decisorio emesso nei confronti delle parti del giudizio, ma con motivazione e dispositivo relativi a diversa causa concernente altri soggetti, comporta, per l’incompiuto esercizio della giurisdizione, che il giudice, cui è apparentemente da attribuire la sentenza inesistente, possa procedere alla sua rinnovazione, emanando un atto valido conclusivo del giudizio);

nel caso di specie qui in esame appare palese l’assoluta incompatibilità del dispositivo della sentenza n. 444/2016 (intestata nel suo frontespizio all’appellante D.V. TRANSFER S.p.a. contro l’appellato M.E.), concernente la gravata e riformata pronuncia in data 30 settembre 2015, rispetto a tutta la motivazione che la precede, riferita invece agli attori S.A. ed L.E., in seguito appellati per effetto del gravame interposto il 19 novembre 2015 nell’interesse della D.V. TRANSFER, avverso pronuncia del 9 LUGLIO 2015, favorevole, sebbene per quanto di ragione, ai suddetti S. e L., sicchè vi è diversità anche nell’individuazione della sentenza gravata, visto che nel dispositivo è indicata la sentenza del 30 SETTEMBRE 2015, mentre in motivazione, a pag. 5, figura la data, appunto, del 9 LUGLIO 2015;

pertanto, è fondata la doglianza mossa con il primo ed assorbente motivo di ricorso circa l’error in procedendo ivi denunciato in relazione art. 360 c.p.c., n. 4, dovendosi condividere quanto altro osservato nella motivazione della succitata pronuncia di Cass. n. 15002/27.03 – 17.07.2015: “…in aggiunta all’ipotesi espressamente prevista dall’art. 161 c.p.c., comma 2 (mancanza della sottoscrizione del giudice), sia possibile configurare altri casi di nullità non sanabile ovvero assoluta della sentenza, tutte le volte in cui la stessa manchi, come nella specie, di quel minimo di elementi o presupposti che sono necessari per produrre l’effetto di certezza giuridica che è lo scopo del giudicato, cui essa tende, non essendo possibile una chiara riconducibilità alle parti del processo del rapporto di cui si controverte. La descritta radicale nullità va rilevata altresì d’ufficio,… così come potrebbe essere fatta valere, anche al di fuori dell’impugnazione nello stesso processo, con autonoma azione di accertamento (Cass. 30067/2011), non soggetta a termini di prescrizione o di decadenza, ovvero con eccezione ed altresì in sede di opposizione all’esecuzione (così Cass. 6162/2014)”; visto che l’impugnazione risulta accolta non ricorrono i presupposti processuali di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d’Appello di Cagliari, in diversa composizione, cui demanda anche di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.

Dichiara NON sussistenti i presupposti processuali di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte ricorrente.

Così deciso in Roma, il 3 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 10 dicembre 2019

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