Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3225 del 18/02/2016
Civile Ord. Sez. 6 Num. 3225 Anno 2016
Presidente: PETITTI STEFANO
Relatore: PETITTI STEFANO
ha pronunciato la seguente
competenza d’ufficio
ORDINANZA
sul ricorso per regolamento di competenza d’ufficio
richiesto dalla Corte d’appello di Roma nella causa
vertente tra:
CIUFFO Paola, CONSIGLIO Angela, CONSIGLIO Anna, CONSIGLIO
Giovanni, CONSIGLIO Patrizia, CONSIGLIO Biagio, CONSIGLIO
Lucia Maria, quali eredi di Consiglio Antonio;
– ricorrenti non costituiti in questa sede e
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE;
–
resistente non costituito in questa sede
–
Udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 15 gennaio 2016 dal Presidente relatore
Dott. Stefano Petitti.
Ritenuto che, con ricorso depositato presso la Corte
d’appello di Napoli, CIUFFO Paola, CONSIGLIO Angela,
9°)ek
Data pubblicazione: 18/02/2016
CONSIGLIO Anna, CONSIGLIO Giovanni, CONSIGLIO Patrizia,
CONSIGLIO Biagio, CONSIGLIO Lucia Maria, quali eredi di
Consiglio Antonio, proponevano domanda di equa riparazione
per la irragionevole durata di un giudizio iniziato dal
1976, conclusosi con sentenza del 19 maggio 2009 della
Corte dei conti di Napoli;
che l’adita Corte d’appello di Napoli dichiarava la
propria incompetenza territoriale, ritenendo che fosse
competente la Corte d’appello di Roma;
che i ricorrenti riassumevano quindi la causa e la
Corte d’appello di Roma, con ordinanza depositata in data
3 giugno 2015, ha proposto regolamento di competenza
d’ufficio, ritenendosi incompetente a decidere sulla
domanda di equa riparazione relativa ad un giudizio
iniziato dinnanzi alla Corte dei conti di Roma, competente
essendo la Corte d’appello di Perugia;
che, essendosi ravvisate le condizioni per la
trattazione del ricorso in camera di consiglio è stata
redatta relazione ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc.
civ.
Considerato che il relatore designato ha formulato la
seguente proposta di decisione:
«[“.] L’istanza è innanzitutto ammissibile, atteso che,
“qualora la Corte d’appello, adita in sede di equa
loro dante causa dinnanzi alla Corte dei conti di Roma nel
riparazione ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89 per
violazione del termine di durata ragionevole del processo,
declini la propria competenza territoriale, la corte
d’appello presso cui la causa sia stata riassunta, ove
versandosi in un caso di competenza inderogabile ai sensi
dell’art. 28 cod. proc. civ., a proporre d’ufficio
regolamento di competenza, ex art. 45 cod. proc. civ., a
nulla rilevando che la pronuncia d’incompetenza sia stata
adottata in forma di decreto (anziché di sentenza, come
previsto dal detto art. 45), essendo in ogni caso questa
la forma prevista dall’art. 3, comma 6, della citata legge
n. 89 del 2001” (Cass. n. 13727 del 2003).
L’istanza è anche fondata.
Le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato che “in
tema di equa riparazione per violazione del termine di
ragionevole
durata
del
processo,
ai
fini
dell’individuazione del giudice territorialmente
competente in ordine alla relativa domanda, il criterio di
collegamento stabilito dall’art. 11 cod. proc. pen.,
richiamato dall’art. 3, comma primo, della legge 24 marzo
2001, n. 89, va applicato con riferimento al luogo in cui
ha sede il giudice di merito, ordinario o speciale,
dinanzi al quale ha avuto inizio il giudizio presupposto,
anche nel caso in cui un segmento dello stesso si sia
-3-
ritenga di essere a sua volta incompetente, è legittimata,
concluso dinanzi alla Corte di cassazione, non ostandovi,
sul piano lessicale, il termine “distretto” adoperato
nell’art. 3 cit., il quale appartiene alla descrizione del
criterio di collegamento e vale a delimitare un ambito
giudiziario dinanzi al quale il giudizio presupposto è
iniziato e l’ordine giudiziario cui appartiene, in quanto
ciò che viene in rilievo non è l’ambito territoriale di
competenza dell’ufficio giudiziario, ma la sua sede”
(Cass., S.U., n. 6306 del 2010).
Facendo applicazione di tale principio, in fattispecie
identica alla presente, si è affermato che “in tema di
equa riparazione per violazione del termine di ragionevole
durata di un processo svoltosi davanti alla Sezione
giurisdizionale per la Campania della Corte dei conti,
inizialmente incardinato presso una delle sezioni
giurisdizionali centrali aventi sede in Roma, ai fini
dell’individuazione del giudice territorialmente
competente in ordine alla relativa domanda, il criterio di
collegamento stabilito dall’art. 11 cod. proc. pen.,
richiamato dall’art. 3, comma 1, della legge 24 marzo
2001, n. 89, va applicato con riferimento al luogo in cui
ha sede il giudice di merito dinanzi al quale ha avuto
inizio il giudizio presupposto, che coincide con quello
-4-
territoriale in modo identico, quale che sia l’ufficio
dell’ufficio ove la causa è stata incardinata” (Cass. n.
24033 del 2014).
Pertanto, l’istanza della Corte d’appello di Roma va
accolta, dovendosi dichiarare la competenza della Corte
pen. e della tabella A allegata alle norme di attuazione
del codice di procedura penale»;
che il Collegio condivide la proposta di decisione,
alla quale, del resto, non sono state rivolte critiche di
sorta;
che, quindi, deve essere dichiarata la competenza
della Corte d’appello di Perugia;
che non vi è luogo a provvedere sulle spese del
presente giudizio, trattandosi di regolamento di
competenza d’ufficio e non avendo le parti svolto attività
difensiva.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte dichiara la competenza della Corte d’appello
di Perugia.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della
VI – 2 Sezione civile della Corte Suprema di Cassazione,
d’appello di Perugia, ai sensi dell’art. 11 cod. proc.