Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3225 del 12/02/2014


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Civile Sent. Sez. L Num. 3225 Anno 2014
Presidente: LAMORGESE ANTONIO
Relatore: BERRINO UMBERTO

SENTENZA

sul ricorso 21344-2007 proposto da:
RAI RADIO TELEVISIONE ITALIANA S.P.A., in persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIALE GIULIO CESARE 21/23, presso
lo studio dell’avvocato CARLO BOURSIER NIUTTA, che la
rappresenta e difende unitamente agli avvocati RUBENS
2013

ESPOSITO, DE LUCA TAMAJO RAFFAELE;
– ricorrente –

3375

contro

SARMIENTO FELICE;
– intimato –

Data pubblicazione: 12/02/2014

avverso la sentenza n. 3295/2006 della CORTE D’APPELLO
di NAPOLI, depositata il 09/08/2006 r.g.n. 4060/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 26/11/2013 dal Consigliere Dott. UMBERTO
BERRINO;

Generale Dott. ALBERTO CELESTE, che ha concluso per
estinzione del giudizio.

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore

Svolgimento del processo
Con sentenza del 10/5 — 9/8/2006 la Corte d’Appello di Napoli rigettò
l’impugnazione proposta dalla RAI — Radiotelevisione Italiana s.p.a avverso la
sentenza del 6/4 — 4/5/2004 emessa dal giudice del lavoro del Tribunale di Napoli

intercorsi fra Sarmiento Felice e l’azienda radiotelevisiva con instaurazione sin dal
16 dicembre 1997 di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e
con conseguente condanna della convenuta al ripristino del rapporto, unitamente
alla corresponsione alla ricorrente delle retribuzioni maturate dal 16/12/2003, oltre
che degli accessori di legge e delle spese di lite.
La Corte territoriale osservò che l’illegittimità dell’apposizione del termine al primo
dei contratti intercorsi tra le parti per violazione dell’art. 1, lett. e), di cui alla legge
n. 230 del 1962 rendeva superflua la disamina dei successivi contratti a termine
conclusi con rifermento alle causali della contrattazione collettiva all’epoca
vigente, posto che la conversione a tempo indeterminato del rapporto, quale
sanzione della predetta violazione, operava sin dalla stipula del primo contratto,
rispetto al quale non era configurabile l’ipotesi di una risoluzione per mutuo
consenso, così come dedotta in maniera infondata dalla difesa dall’azienda
radiotelevisiva, la quale non aveva nemmeno provato l’eccepita fruizione, da parte
del lavoratore, del cosiddetto “aliunde perceptum”.
Per la cassazione della sentenza propone ricorso la RAI s.p.a che affida
l’impugnazione ad un solo motivo di censura.
Rimane solo intimato Felice Sarmiento.
Motivi della decisione
Osserva la Corte che successivamente al deposito del presente ricorso le parti
hanno conciliato la lite come da copia del verbale di conciliazione in sede
sindacale del 19 ottobre 2007, depositato dal difensore della società
radiotelevisiva con nota del 21/10/2013 attraverso la quale ha chiesto la

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con la quale era stata dichiarata la nullità del termine apposto ai diversi contratti

dichiarazione di intervenuta cessazione della materia del contendere con
compensazione delle spese del presente giudizio. Dal suddetto verbale emerge la
rinunzia della R.A.I — Radiotelevisione Italiana s.p.a al ricorso pendente presso
questa Corte con compensazione delle spese e con accettazione della stessa

contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in qualità di truccatore
parrucchiere di livello 4, a decorrere dal 6/4/2004 e con anzianità convenzionale
dal 12/9/2002.
All’udienza odierna il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale, ha
concluso per la dichiarazione di estinzione del giudizio.
Deve osservarsi che con il prodotto verbale di conciliazione del 19/10/2007 le parti
hanno definito esaurientemente la controversia dedotta in giudizio, con la
previsione in particolare della rinuncia della R.A.I s.p.a al presente ricorso,
rinunzia accettata dal lavoratore previa conferma della sua assunzione a tempo
indeterminato dal 6/4/2004, in qualità di truccatore parrucchiere di livello 4 e con
anzianità convenzionale dal 12/9/2002 ai soli fini di eventuali licenziamenti
collettivi o di altre procedure per la riduzione dell’organico aziendale, della durata
del preavviso e degli scaglioni delle ferie, e con riconoscimento, a titolo
meramente transattivo, dell’inquadramento al livello 7 del c.c.I RAI dell’8/6/2000 a
decorrere dalla data di sottoscrizione del verbale, oltre che dello svolgimento delle
mansioni di truccatore parrucchiere di livello 7 per un anno, al solo fine di un
eventuale futuro passaggio al livello superiore. Nel contempo le parti hanno anche
puntualmente definito gli aspetti economici dell’intera vicenda processuale
specificatamente indicati nello stesso verbale.
Tale definizione in sede stragiudiziale della controversia comporta la cessazione
della materia del contendere e, di conseguenza, la dichiarazione della
sopravvenuta estinzione del procedimento.

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itv-5

rinunzia da parte del Sarmiento, previa conferma della sua assunzione con

Non va adottata alcuna statuizione sulle spese del presente giudizio di legittimità
atteso che il lavoratore è rimasto solo intimato.
P.Q.M
z44.414’03
La Corte dichiara il riegfrao estinto. Nulla per le spese.

li Consigliere estensore

Così deciso in Roma il 26 novembre 2013

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