Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3225 del 11/02/2020

Cassazione civile sez. VI, 11/02/2020, (ud. 18/12/2019, dep. 11/02/2020), n.3225

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18591-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

ASSOCIAZIONE MALALUNA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 4919/14/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della SICILIA, depositata il 12/12/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 18/12/2019 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE

CAPOZZI.

Fatto

RILEVATO

che l’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della CTR della Sicilia, di parziale accoglimento dell’appello proposto dalla contribuente associazione “Malaluna” avverso la decisione della CTP di Palermo, che aveva parzialmente accolto il ricorso della contribuente avverso un avviso di accertamento per IRES, IRAP, IVA ed ISI anno 2005, notificato il 30 dicembre 2010, accogliendolo quanto all’IVA ed all’ISI e respingendolo quanto all’IRES ed all’IRAP.

Diritto

CONSIDERATO

che il ricorso è affidato a due motivi;

che l’associazione intimata non si è costituita;

che, con il primo motivo, la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 32 e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 55, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto la CTR, pur avendo ritenuto la correttezza delle indagini bancarie estese anche ai conti correnti intestati a soggetti quali amministratori, soci, congiunti o terzi in genere, per i quali era fondatamente ipotizzabile che i rispettivi conti fossero stati messi a disposizione del contribuente, aveva ritenuto legittima l’attribuzione all’associazione “Malaluna” solo dei movimenti di dare ed avere riscontrati sui conti di G.E., legale rappresentante dell’associazione ricorrente, ma non quelli riscontrati sui conti bancari di S.D.M., componente del comitato direttivo dell’associazione medesima; invero a livello gestionale, non era ravvisabile alcuna differenza sostanziale fra i compartecipi G. e S., rivestendo essi diverse qualifiche solo per conferire apparenza ad un vincolo associativo, che nella realtà non sussisteva, essendo entrambi veri e propri soci di fatto di una società di fatto gestita dagli anzidetti soggetti in forma imprenditoriale, sì che era più che legittimo presumere che entrambi avessero messo a disposizione dell’associazione ricorrente i propri conti correnti;

che il motivo di ricorso anzidetto è fondato, atteso che, secondo la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 21424 del 2017; Cass. n. 2414 del 2017; Cass. n. 8112 del 2016), in sede di rettifica e di accertamento d’ufficio delle imposte sui redditi a carico di società lucrative, al cui novero la CTR ha ricondotto l’associazione “Malaluna”, l’utilizzazione dei dati emergenti dai conti correnti bancari acquisiti dagli istituti di credito non può ritenersi limitata ai conti formalmente intestati all’ente, ma riguarda anche i conti intestati ai soci, agli amministratori od ai procuratori generali, allorchè risulti provato dall’amministrazione finanziaria, anche tramite presunzioni, la natura fittizia dell’intestazione, ovvero la sostanziale riferibilità all’ente dei conti medesimi, senza che sia necessario provare altresì che tutte le movimentazioni di tali rapporti rispecchino operazioni aziendali, atteso che, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32 e dell’omologa norma in materia di IVA, è la contribuente tenuta a dimostrare l’estraneità dei versamenti e dei prelievi su detti conti correnti rispetto alla propria attività d’impresa;

che, sulla base di tali principi, non è condivisibile quanto ritenuto dalla sentenza impugnata, nella parte in cui ha escluso la riferibilità all’associazione “Malaluna”, ritenuta società di fatto di natura lucrativa, dei movimenti dei conti correnti bancari intestati a S.D.M. solo perchè egli era componente del comitato direttivo dell’associazione anzidetta; che, con il secondo motivo, l’Agenzia ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36 e art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, con conseguente violazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 148 e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 4, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1 nn. 4 e 3, in quanto la CTR, pur avendo affermato che sussisteva l’obbligo della contribuente di presentare la dichiarazione IVA e che erano pienamente legittime le sanzioni conseguentemente irrogate dall’Agenzia delle entrate per il mancato assolvimento di tale obbligo, aveva poi disposto l’annullamento del rilievo relativo all’IVA, in relazione all’omessa dichiarazione di n. 8.327 titoli di accesso di privati alle proprie strutture; la CTR quindi, che pur aveva riconosciuto la natura commerciale dell’associazione “Malaluna”, non aveva percepito che le operazioni non documentate ai fini IVA erano le stesse che l’associazione anzidetta aveva contabilizzato quali ricavi, sì che non era necessario dimostrare il numero degli accessi effettivi, atteso che l’IVA era conseguenza diretta ed immediata dei maggiori ricavi da tessere accertati e non assoggettati dall’associazione ricorrente ad IVA, sul presupposto di essere un ente senza scopo di lucro, mentre invece la CTR aveva accertato che l’associazione “Malaluna” fosse in realtà un soggetto che si muoveva in un’ottica imprenditoriale;

che anche il motivo di ricorso in esame, da ritenere formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 e non n. 4, è fondato, essendo ravvisabile sul punto il vizio di motivazione apparente della sentenza, che ricorre allorchè il giudice, in violazione di un preciso obbligo di legge, costituzionalmente imposto dall’art. 111 Cost., comma 6 e formulato, per il processo tributario, dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 4, non fornisca alcuna argomentazione in diritto idonea a far conoscere il ragionamento seguito per formare il proprio convincimento; che detto vizio è ravvisabile nella specie, nella parte in cui la CTR ha ritenuto non assoggettabili ad IVA i titoli di accesso dei privati alle strutture dell’associazione contribuente, pur essendone stata accertata la natura lucrativa e pur non essendo contestato che detti titoli erano stati emessi in numero di 8.327 (cfr., in termini, Cass. n. 13977 del 2019; Cass. SS.UU. n. 8053 del 2014);

che pertanto la sentenza impugnata va cassata, con rinvio alla CTR della Sicilia in diversa composizione, anche per la determinazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR della Sicilia, anche per la determinazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 18 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 2020

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