Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3225 del 10/02/2021

Cassazione civile sez. trib., 10/02/2021, (ud. 07/10/2020, dep. 10/02/2021), n.3225

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. STALLA Giacomo Maria – Presidente –

Dott. PAOLITTO Liberato – rel. Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. D’ORIANO Milena – Consigliere –

Dott. PANDOLFI Catello – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 24346-2016 proposto da:

M.D., elettivamente domiciliata in ROMA, Piazza Cavour

presso la cancelleria della Corte di Cassazione rappresentata e

difesa dall’avvocato CARLO MARSEGLIA giusta procura a margine;

– ricorrente –

contro

COMUNE TROIA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DUILIO, 7, presso lo studio dell’avvocato

MASSIMO MARETTO, rappresentato e difeso dall’avvocato URBANO DE

LEONARDIS giusta procura in calce;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 527/2016 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

FOGGIA, depositata il 02/03/2016 e sentenza n. 968/2016 COMM. TRIB.

REG. SEZ. DIST. FOGGIA depositata il 18/04/2016;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/10/2020 dal Consigliere Dott. LIBERATO PAOLITTO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE TOMMASO che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito per il ricorrente l’Avvocato CARLO MARSEGLIA che ha chiesto

l’inammissibilità del ricorso;

udito per il controricorrente l’Avvocato URBANO DE LEONARDIS che ha

chiesto il rigetto.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. – Con sentenza n. 527/2016, depositata il 2 marzo 2016, la Commissione tributaria regionale della Puglia ha rigettato l’appello di M.D. avverso la decisione di prime cure che, per suo conto, aveva disatteso l’impugnazione di un avviso di accertamento e liquidazione ICI, relativo ai periodi di imposta 2005 e 2006, notificato alla parte nella qualità di erede di M.T..

Con successiva sentenza, n. 968/2016, depositata il 18 aprile 2016, la stessa Commissione tributaria regionale della Puglia accoglieva l’appello del Comune di Troia e, in integrale riforma della pronuncia di prime cure, rigettava l’impugnazione di un avviso di accertamento ICI notificato, relativamente ai periodi di imposta dal 2007 al 2009, nei confronti di M.D., quale erede di M.T. (2007 e primi tre mesi del 2008) e, rispettivamente, in proprio.

1.1 – In entrambe le pronunce, il giudice del gravame ha rilevato che:

– la notificazione degli atti impositivi era stata correttamente eseguita (sent. n. 527/2016, cit.) e, ad ogni modo, doveva ritenersi sanata, per raggiungimento dello scopo dell’atto (art. 156 c.p.c.);

– la notificazione degli atti impositivi (sent. n. 527/2016) si era perfezionata entro il termine di decadenza (quinquennale) applicabile alla fattispecie (L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 171);

– detti atti risultavano correttamente motivati, tanto che la contribuente era stata posta in grado di svolgere le proprie difese nel merito della pretesa impositiva;

– non ricorrevano i presupposti della reclamata esenzione in quanto il de cuius, già in pensione, non possedeva la qualifica di coltivatore diretto, nè detta qualifica (sent. n. 968/2016, cit.) risultava reclamata dalla contribuente.

2. – Con unico ricorso M.D. impugna le due sentenze sulla base di sei motivi, illustrati con memoria.

Resiste con controricorso il Comune di Troia.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Con riferimento alla sentenza n. 968/2016, depositata il 18 aprile 2016, la ricorrente svolge i seguenti motivi di ricorso:

1.1 – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 324 c.p.c., dell’art. 111Cost., comma 6, e dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, nonchè dell’art. 2909 c.c., assumendo, in sintesi, che, – per difetto di impugnazione (sul punto) della pronuncia di prime cure, – il giudice del gravame avrebbe dovuto rilevare la formazione del giudicato interno quanto alla rilevata inammissibilità di una integrazione della motivazione degli atti impugnati in corso di giudizio, ed alla stessa sussistenza dei presupposti (D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 9) della reclamata agevolazione (capo III della sentenza della Commissione tributaria provinciale di Foggia, n. 176/13, del 31 ottobre 2013), nonchè in ordine alla (pur rilevata) nullità/inesistenza della notifica di quegli stessi atti impositivi (capo II di detta sentenza di primo grado); nè, del resto, il giudice del gravame aveva pronunciato sulla (corrispondente) eccezione di inammissibilità dell’appello, qual svolta da esso esponente in controdeduzioni, per di più statuendo senza motivazione alcuna;

1.2 – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 324 c.p.c., dell’art. 2909 c.c., dell’art. 111Cost., comma 6, e dell’art. 132c.p.c., comma 2, n. 4, nonchè dell’art. 156 c.p.c., u.c., assumendo, in sintesi, che la rilevata sanatoria degli atti nulli (citato art. 156) rimaneva preclusa dal non impugnato accertamento svolto dalla pronuncia della Commissione tributaria provinciale in ordine alla nullità/inesistenza delle notifiche (sent. n. 176/13, del 31 ottobre 2013, cit.); che, ancora, detta sanatoria rimaneva, ad ogni modo, esclusa perchè, – a fronte di notifica dell’avviso di accertamento in data 27 novembre 2012, – la notifica del ricorso introduttivo si era perfezionata (il 26 gennaio 2013) in data successiva alla maturata decadenza (al 31 dicembre 2012) dal potere di accertamento; che, da ultimo, la gravata sentenza aveva pronunciato sulla corretta motivazione degli atti impugnati con motivazione apparente e perplessa.

2. – Avverso la sentenza n. 527/2016, depositata il 2 marzo 2016, la ricorrente articola i seguenti motivi di ricorso:

2.1 – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 324 c.p.c., nonchè dell’art. 2909 c.c., sul rilievo che il giudice del gravame, disattendo, peraltro, la riunione dei giudizi separatamente pendenti, riunione che era stata richiesta al fine di poter eccepire il giudicato esterno, – aveva omesso di rilevare detto giudicato che, medio tempore, si era formato, – quanto a ricorrenza dei presupposti della reclamata agevolazione (D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 9) e quanto al divieto di integrazione, in corso di giudizio, della motivazione degli atti impositivi, – in ragione del decisum del giudice che aveva pronunciato in distinto giudizio (sentenza della Commissione tributaria provinciale di Foggia, n. 176/13, del 31 ottobre 2013);

2.2 – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5, deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., dell’art. 111Cost., comma 6, e dell’art. 132c.p.c., comma 2, n. 4, dell’art. 115 c.p.c., e dell’art. 2735 c.c., avendo il giudice del gravame rilevato il difetto delle condizioni della reclamata agevolazione (citato art. 9) nonostante che la stessa agevolazione formasse oggetto di riconoscimento nell’atto impugnato (ov’era presente “l’inciso: Anno 1993, Esenzione: SI”), così omettendo di pronunciare sul primo motivo di appello da esso esponente svolto, pronunciando in difetto di motivazione, in violazione del principio di non contestazione, ovvero omettendo l’esame di fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti;

2.3 – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, denuncia violazione dell’art. 111 Cost., comma 6, e dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, nonchè omesso esame di fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, sugli assunti che: a) – l’accertamento relativo alla conseguita pensione, qual preclusivo delle agevolazioni reclamate a titolo di imprenditore agricolo, era stato svolto, in termini apodittici e perplessi, “senza che tale circostanza emergesse dagli atti impositivi impugnati dai quali invece emerge il riconoscimento dell’esenzione” e, per di più, in violazione di legge, il conseguito pensionamento non ostando al godimento dell’agevolazione; b) – la completezza della motivazione degli atti impugnati era stata desunta dalle difese svolte (nel merito) da esso esponente col ricorso introduttivo, laddove dette difese si erano risolte in argomentazioni ipotetiche “perchè la motivazione degli atti non era chiara o sufficientemente esposta”;

2.4 – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5, denuncia violazione dell’art. 111 Cost., comma 6, e dell’art. 132, comma 2, n. 4, dell’art. 156 c.p.c., u.c., nonchè omesso esame di fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, deducendo che il giudice del gravame, con motivazione apparente, aveva fatto applicazione dell’art. 156 c.p.c., quando all’ufficio erano noti il decesso del de cuius ed il domicilio degli eredi e, per di più, la notifica si era perfezionata allorchè l’Ente doveva ritenersi decaduto dal potere impositivo.

3. – In via pregiudiziale va rilevato che in materia tributaria è ammissibile il ricorso cumulativo avverso più sentenze emesse tra le stesse parti, sulla base della medesima “ratio”, in procedimenti formalmente distinti ma attinenti al medesimo rapporto giuridico d’imposta, pur se riferiti a diverse annualità, ove i medesimi dipendano per intero dalla soluzione di una identica questione di diritto comune a tutte le cause, in ipotesi suscettibile di dar vita ad un giudicato rilevabile d’ufficio in tutte le cause relative al medesimo rapporto d’imposta (così Cass. Sez. U., 16 febbraio 2009, n. 3692 cui adde Cass., 22 febbraio 2017, n. 4595; Cass., 3 aprile 2013, n. 8075; Cass., 30 giugno 2010, n. 15582; Cass., 7 maggio 2010, n. 11186).

4. – Ancora in via pregiudiziale, va rilevata l’ammissibilità del controricorso che, – seppure notificato ai sensi dell’art. 140 c.p.c., presso il domicilio eletto per i gradi di merito, piuttosto che all’indirizzo di posta elettronica certificata indicato, per le notificazioni, nel ricorso per cassazione (art. 366 c.p.c., comma 2), – ha, ad ogni modo, raggiunto il suo scopo (art. 156 c.p.c., comma 3, e art. 160 c.p.c.), in ragione della stessa sottoscrizione dell’avviso di ricevimento della raccomandata informativa (art. 140 c.p.c.) da parte dell’avv. Carlo Marseglia.

Come, difatti, rilevato dalla Corte, – e seppur risultando, in ricorso, quell’indicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata dalla quale consegue l’obbligo di procedere alle successive notificazioni, nei confronti della stessa parte, esclusivamente in via telematica (v. Cass., 1 giugno 2020, n. 10355; Cass., 17 novembre 2016, n. 23412; Cass., 27 novembre 2014, n. 25215; Cass., 18 giugno 2014, n. 13857; v., altresì, Cass. Sez. U., 20 giugno 2012, n. 10143), – viene, così, in rilievo un’ipotesi di nullità della notifica, in quanto tale suscettibile di sanatoria (Cass., 27 novembre 2014, n. 25215; Cass., 18 giugno 2014, n. 13857).

5. – In relazione, ora, ai proposti motivi di ricorso, occorre premettere che, così come rilevato dalle Sezioni Unite della Corte, la formulazione, con un unico motivo, di plurime censure, ciascuna delle quali avrebbe potuto essere prospettata come un autonomo motivo, non è, di per sè sola, ragione d’inammissibilità dell’impugnazione se non quando “nell’ambito della parte argomentativa del mezzo d’impugnazione non risulti possibile scindere le ragioni poste a sostegno dell’uno o dell’altro vizio, determinando una situazione di inestricabile promiscuità, tale da rendere impossibile l’operazione di interpretazione e sussunzione delle censure”; così che se tale scindibilità sia possibile, – ovvero la formulazione del ricorso consenta “di cogliere con chiarezza le doglianze prospettate, onde consentirne, se necessario, l’esame separato”, – “deve ritenersi ammissibile la formulazione di unico articolato motivo, nell’ambito del quale le censure (così come i quesiti di diritto ex art. 380 bis, ove ratione temporis prescritti) siano tenute distinte…” (cfr. Cass. Sez. U., 24 luglio 2013, n. 17931 cui adde, ex plurimis, Cass., 19 novembre 2019, n. 29992; Cass., 23 ottobre 2018, n. 26790; Cass., 17 marzo 2017, n. 7009; Cass. Sez. U., 6 maggio 2015, n. 9100).

6. – Con riferimento ai motivi di censura della sentenza n. 968/2016, depositata il 18 aprile 2016, la Corte rileva che i due motivi, – che pur prospettano profili di inammissibilità, – sono destituiti di fondamento.

6.1 – Il primo motivo espone, in buona sostanza, una deduzione di difetto di specificità dei motivi di appello svolti da controparte in relazione alla sentenza (allora) impugnata.

Il Giudice del gravame, di vero, ha implicitamente ritenuto l’idoneità del gravame proposto dall’appellante rilevando che, con l’atto di appello, era stata dedotta, per quel che qui rileva, la sanatoria, ex art. 156 c.p.c., della notifica nulla (eseguita impersonalmente e collettivamente nei confronti degli eredi) nonchè che gli avvisi di accertamento, correttamente motivati tanto da consentire a controparte compiute difese, trovavano fondamento nell’accertamento relativo alla conseguita pensione di vecchiaia.

Posto, quindi, che la pur denunciata omessa pronuncia (sull’eccezione di inammissibilità dell’appello) è infondata, – perchè implicitamente la Commissione tributaria regionale ha dato conto della specificità dei motivi di appello, – sta di fatto che il ricorrente, – nel riportare, peraltro solo per riassunto, la statuizione di prime cure, oltrechè la propria eccezione di inammissibilità, – in violazione del principio di autosufficienza del ricorso, non consente alla Corte di verificare l’effettivo contenuto tanto del decisum sottoposto a gravame quanto dei motivi di appello dei quali non viene operata alcuna trascrizione, se non per selezione di uno specifico passaggio argomentativo (v. il ricorso, fol. 20).

6.2 – Il secondo motivo va disatteso, per le ragioni sin qui svolte, con riferimento alla denunciata nullità della pronuncia, resa dal giudice del gravame, in ordine alla sanatoria (citato art. 156) della nullità della notificazione degli atti impositivi, in relazione (in tesi) al non contestato accertamento del giudice di primo grado.

Quanto, invece, al pur dedotto perfezionamento della sanatoria in momento nel quale doveva ritenersi precluso, per decadenza, l’esercizio del potere impositivo, viene, così, in rilievo questione nuova che non risulta trattata nella gravata sentenza e della cui proposizione la ricorrente non dà conto (v. il ricorso, fol. 8 e ss.); di vero, la Corte ha in più occasioni rilevato che ove una determinata questione giuridica – che implichi un accertamento di fatto – non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che proponga detta questione in sede di legittimità ha l’onere, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegarne l’avvenuta deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche di indicare in quale atto del giudizio precedente vi abbia provveduto, onde dare modo alla Corte di cassazione di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione prima di esaminare nel merito la questione stessa (v. Cass., 24 gennaio 2019, n. 2038; Cass., 9 agosto 2018, n. 20694; Cass., 13 giugno 2018, n. 15430; Cass., 18 ottobre 2013, n. 23675; Cass., 28 luglio 2008, n. 20518; Cass., 21 febbraio 2006, n. 3664; Cass., 12 luglio 2005, n. 14590).

Per quanto, poi, sintetim, il giudice del gravame ha, ad ogni modo, dato conto della compiutezza della motivazione degli atti impositivi, nè il ricorrente denuncia, al riguardo, violazione di legge in ordine al contenuto motivazionale di detti atti (contenuto che, peraltro, viene solo riassunto, con selezione di alcuni sintagmi lessicali, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso; v. Cass., 13 agosto 2004, n. 15867 cui adde, ex plurimis, Cass., 19 novembre 2019, n. 29992; Cass., 28 giugno 2017, n. 16147; Cass., 19 aprile 2013, n. 9536; Cass., 4 aprile 2013, n. 8312; Cass., 29 maggio 2006, n. 12786).

7. – Del pari non possono trovare accoglimento i motivi di censura della sentenza n. 527/2016, depositata il 2 marzo 2016.

7.1 – Il primo motivo deve ritenersi inammissibile per le stesse ragioni (difetto di autosufficienza) di cui sopra s’è dato conto (sub 6.1) con riferimento al primo motivo di ricorso avverso la sentenza n. 968/2016.

7.2 – Anche il secondo motivo risulta inammissibile nella misura in cui non riporta l’intero contenuto motivazionale degli avvisi di accertamento impugnati, la parte avendo assolto all’onere di autosufficienza del ricorso, come si è già rilevato (sub 6.2), riportando solo alcuni sintagmi lessicali di dette motivazioni.

Non è, poi, controverso che l’avviso di accertamento recasse la ripresa a tassazione dell’ICI specificando importi, aliquote e unità immobiliari rilevanti ai fini della tassazione, così che apodittica rimane l’evocazione di un principio di non contestazione, – in tesi correlato al diritto all’agevolazione tributaria, – a fronte di un atto che, nel suo complessivo contenuto, recava applicazione della pretesa impositiva senza assegnare alcun rilievo alla ridetta agevolazione (che, peraltro, nel riferimento operato dalla parte all’inciso “Anno 1993, Esenzione: SI”, appare prospettata solo in relazione a detta annualità).

Rileva, poi, la Corte che il vizio di omessa pronuncia può prospettarsi a riguardo di capi autonomi di domanda, o di eccezione, e non anche a fronte di argomentazioni che debbono ritenersi implicitamente disattese alla stregua del contenuto decisorio della pronuncia (v. Cass., 13 agosto 2018, n. 20718; Cass., 6 dicembre 2017, n. 29191; Cass., 14 gennaio 2015, n. 452; Cass., 25 settembre 2012, n. 16254; Cass., 17 luglio 2007, n. 15882; Cass., 19 maggio 2006, n. 11756).

7.3 – Il terzo motivo risulta infondato quanto alla denunciata violazione di legge in relazione al conseguito pensionamento.

In termini generali va premesso che, secondo l’elaborazione operata dalla Corte, dal combinato disposto di cui al D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2, comma 1, lett. b), e art. 9, ed al D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 58, comma 2, consegue che, ai fini dell’applicazione dell’imposta, un terreno deve considerarsi agricolo in presenza delle seguenti condizioni: a) il possesso dello stesso da parte di coltivatori diretti o di imprenditori agricoli a titolo principale: b) la diretta conduzione del medesimo da parte dei predetti soggetti; c) la persistenza dell’utilizzazione agro-silvo-pastorale, mediante l’esercizio di attività dirette alla coltivazione; così che “mentre l’iscrizione di cui al D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 58, è idonea a provare, al contempo, la sussistenza dei primi due requisiti, atteso che chi viene iscritto in quell’elenco svolge normalmente a titolo principale quell’attività (di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo) legata all’agricoltura, il terzo requisito, relativo alla conduzione diretta dei terreni, va provato in via autonoma, potendo ben accadere che un soggetto iscritto nel detto elenco poi non conduca direttamente il fondo per il quale chiede l’agevolazione, la quale, pertanto, non compete” (v. Cass., 17 maggio 2017, n. 12422; Cass., 27 febbraio 2015, n. 4093; Cass., 30 giugno 2010, n. 15551; Cass., 28 aprile 2010, n. 10144).

La Corte ha, quindi, rimarcato che le agevolazioni in discorso non competono, – oltrechè a quanti siano stati cancellati dagli elenchi dei coltivatori diretti o degli imprenditori agricoli (Cass., 5 agosto 2016, n. 16485), – a quanti non traggono dal lavoro agricolo la loro esclusiva fonte di reddito e, così, a chi sia titolare di pensione, avendo ottenuto la cancellazione dall’elenco dei coltivatori diretti (v. Cass., 31 maggio 2017, n. 13745; Cass., 13 giugno 2012, n. 9601; Cass., 21 maggio 2010, n. 12565).

Quanto, poi, all’accertamento della compiutezza della motivazione degli atti impugnati va, qui, ribadito che la pronuncia del giudice del gravame, sia pur sintetim, dà conto delle ragioni postevi a fondamento; laddove il ricorrente, – nel denunciare violazione di norme processuali, – non censura nel merito detto accertamento e, come anticipato, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso, nemmeno riporta il contenuto motivazionale degli atti impugnati.

7.4 – Il quarto motivo è, da ultimo, inammissibile per difetto di a utosufficienza

Della proposizione delle questioni in esame (v. esposizione dei fatti di causa, fol. 5, 7 e ss.), – implicanti accertamenti in fatto, – la parte dà conto (v. il ricorso, fol. 3 e ss.), del tutto genericamente, peraltro in relazione (solo) all’impugnazione dell’avviso di accertamento relativo al periodo di imposta 2006, e con riferimento alla (sola) denunciata nullità delle notificazioni eseguite impersonalmente, e collettivamente, presso l’ultimo domicilio del defunto; laddove alcuna censura risulta articolata, sin dal primo grado del giudizio, con riferimento alla (pur) ora denunciata decadenza nè la parte ha dato conto degli effettivi termini (v., ora, a fol. 7 e s. del ricorso) in cui dette questioni sono state riproposte davanti al giudice del gravame.

Trattandosi, quindi, di questioni non esaminate dal giudice del gravame, della cui riproposizione in appello la parte non ha dato conto, l’inammissibilità del motivo di ricorso discende (anche qui) dalla novità delle censure (v. sub 6.2 che precede).

8. – Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza di parte ricorrente nei cui confronti sussistono, altresì, i presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, se dovuto (D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater).

P.Q.M.

La Corte:

rigetta il ricorso;

condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità liquidate in Euro 1.200,00, oltre rimborso spese generali di difesa ed oneri accessori, come per legge;

ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 7 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2021

 

 

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