Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3225 del 09/02/2018


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Civile Ord. Sez. L Num. 3225 Anno 2018
Presidente: NAPOLETANO GIUSEPPE
Relatore: BLASUTTO DANIELA

ORDINANZA
Hul ricuru 26683-2012 PLOPULU do;

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA C.F. 8018440587, in persona
del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato
in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso L’AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende
ope legis;
– ricorrente nonchè contro

2017

RESTA GIOVANNI;
– intimato –

4590

avverso la sentenza n. 2515/2011 della CORTE
D’APPELLO di LECCE, depositata il 18/11/2011, R. G.
N. 4045/2010;

Data pubblicazione: 09/02/2018

Il P.M. ha depositato conclusioni scritte.

R.G. 26683/2012
i

RILEVATO CHE
1. La Corte di appello di Lecce, in accoglimento del ricorso presentato da Resta Giovanni nei
confronti del Ministero della Giustizia, ha condannato l’appellato al pagamento delle
differenze retributive tra il trattamento economico corrisposto in relazione alla qualifica
rivestita (VII livello/ C1) e quello spettante secondo le previsioni relative alle mansioni
superiori espletate (VIII livello/C2).

dovesse essere riconosciuto in conseguenza delle funzioni di Ufficiale Giudiziario dirigente
dell’Ufficio Unico Notifiche Esecuzioni e Protesti presso il Tribunale di Brindisi. Ha osservato
che la posizione economica C2 spetta, in particolare, ai lavoratori che, come ricorrente, con
responsabilità diretta, amministrano tutte le somme riscosse dall’unità organica NEP,
nonché ai lavoratori cui è affidata la direzione dell’unità organica NEP, mentre, al contrario,
la funzione di amministrazione di somme con responsabilità diretta non è contemplata per i
lavoratori inquadrati nella più bassa posizione economica Cl. La Corte territoriale ha poi
ritenuto non dirimente il dato normativo rappresentato dal d.P.R. n. 1219/1984, come
modificato dal d.P.R. n. 44/1990, che attribuisce ai dipendenti collaboratori UNEP anche il
compito di direzione di uffici, ritenendolo superato dal dato contrattuale sopra richiamato.
2. Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso il Ministero della Giustizia
formulando un unico motivo. Resta Giovanni è rimasto intimato.
3. Il P.G. ha concluso per l’accoglimento del ricorso osservando che, alla stregua della
giurisprudenza di questa Corte, è principio acquisito quello secondo cui l’ufficiale giudiziario
inquadrato nella VII qualifica funzionale in base al contratto collettivo nazionale di lavoro 16
febbraio 1999 relativo al comparto Ministeri, il quale abbia svolto funzioni di dirigente di un
ufficio notificazione protesti, non ha perciò solo diritto alle differenze previste dal suddetto
contratto per I’VIII qualifica funzionale, in quanto sia l’una che l’altra di tali qualifiche
professionali, ai sensi del d.P.R. 17 gennaio 1990 n. 44, art. 5, comma 1, includevano la
possibilità di essere assegnati, a discrezione dell’amministrazione, a funzioni dirigenziali
(Cass. n. 23937 del 2014, n. 1174 del 2011, n. 13718 del 2006).
CONSIDERATO CHE
1. Con unico motivo di ricorso il Ministero della Giustizia denuncia vizio di motivazione su un
fatto controverso e decisivo per il giudizio e violazione di legge. Il Ministero richiama
l’orientamento interpretativo espresso da Cass. n. 20979 del 2011 e sostiene che rientrano
nell’alveo della declaratoria professionale della posizione economica Cl (ex profilo 293,
qualifica VII) di cui al CCNL 16.2.1999 i lavoratori anche adibiti al coordinamento e
dirigenza di unità senza rilevanza esterna, per cui le mansioni dell’ufficiale giudiziario

1.1. La Corte di appello ha ritenuto che il trattamento relativo alla qualifica superiore

R.G. 26683/2012

dirigente di un ufficio di modeste dimensioni, in mancanza di prova dell’esistenza di
un’attività provvedimentale ad efficace esterna, rientrano nella inferiore qualifica. Sostiene
che la motivazione della sentenza non ha tenuto conto del fatto decisivo che la direzione
dell’unità organica nell’ambito dell’ufficio NEP, o dello stesso ufficio nel suo complesso
quando per le sue dimensioni non è necessaria o opportuna l’ulteriore articolazione, in nulla
si distingue dalla direzione dell’ufficio NEP “senza rilevanza esterna” di cui al CCNL.
ratio

decidendi sulla quale la sentenza si fonda. Ha difatti affermato la Corte territoriale che la

contrattazione collettiva integrativa del 5 aprile 2000 prevede che sono inquadrati in
posizione economica C2 i lavoratori che, come ricorrente, con responsabilità diretta,
amministrano tutte le somme riscosse dall’unità organica NEP, mentre detta
amministrazione di somme con responsabilità diretta non è contemplata per i lavoratori
inquadrati nella più bassa posizione economica C1. Avverso tale precisa motivazione,
l’attuale ricorrente per cassazione, denunciando error in iudicando, in relazione all’art. 360,
cod. proc. civ., n.3 non svolge alcuna censura.
3. Il mezzo di gravame, per come è formulato, è dunque privo di sufficienti caratteri di
specificità e completezza nonché di concreta riferibilità alla decisione impugnata, in quanto
non è dato comprendere sulla base di quale errata interpretazione sia censurata la anzidetta
decisione. È invero del tutto pacifico nella giurisprudenza di questa Corte che i motivi del
ricorso per cassazione debbono essere, oltre che specifici e completi, strettamente riferibili
alla decisione impugnata, ciò che comporta l’esatta individuazione del capo di pronunzia che
si intende censurare e l’esposizione di ragioni che illustrino in modo intelligibile ed
esauriente le dedotte violazioni di norme o principi di diritto, ovvero le carenze della
motivazione (Cass. n. 20652 del 2009; Cass. n. 15952 dei 2007; Cass. n. 13259 del 2007;
Cass. n. 5637 del 2006; Cass. n. 2312 del 2003). In particolare si è precisato che il vizio di
violazione e falsa applicazione di legge di cui all’art. 360 cod. proc. civ., n. 3, deve essere
dedotto, a pena di inammissibilità giusta la disposizione dell’art. 366 cod. proc. civ., n. 4,
non solo con la indicazione delle norme asseritamente violate, ma anche, e soprattutto,
mediante specifiche argomentazioni intelligibili ed esaurienti intese a dimostrare
motivatamente in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza
gravata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o
con l’interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità, diversamente
impedendo alla Corte regolatrice di adempiere il suo istituzionale compito di verificare il
fondamento della lamentata violazione (in termini, da ultimo, Cass. n. 287 del 2016, n.
25419 del 2014, n. 16760 del 2015, n. 16038 del 2013; conformi: Cass. n. 5353 del 2007;
Cass. n. 1063 del 2005; Cass. n. 8106 del 2006). Il ricorso per cassazione costituisce un

2

2. Il ricorso è inammissibile, in quanto non è stata specificamente censurata la

R.G. 26683/2012

mezzo di impugnazione privo di effetto devolutivo ed a critica vincolata. La mancanza dei
“motivi”, così intesi, sorregge la sanzione di inammissibilità del gravame.
4. Nulla deve essere disposto quanto alle spese del giudizio di legittimità, stante l’assenza di
attività difensiva di parte intimata.
P.Q.M.

/ ente giudizio
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; nulla per le spese del
r
Atcelk nt
2017
Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale del 21 ‘

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