Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3225 del 07/02/2017

Cassazione civile, sez. II, 07/02/2017, (ud. 15/11/2016, dep.07/02/2017),  n. 3225

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Presidente –

Dott. BIANCHINI Bruno – rel. Consigliere –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso (iscritto al n.r.g. 15641/12) proposto da:

D.B.V. (c.f.: (OMISSIS)), rappresentata e difesa

dall’avv. Bruno Stefanetti e, in via anche disgiunta, dall’avv.

Gigliola Mazza Ricci, giusta procura a margine del ricorso,

elettivamente domiciliata presso lo studio della seconda in Roma,

via Pietralata n. 320;

– ricorrente –

contro

G.C. (c.f.: (OMISSIS));

G.M.G. (c.f.: (OMISSIS));

entrambe rappresentate e difese dall’avv. Tito Losito ed

elettivamente domiciliate presso lo studio dell’avv. Gino Bazzani,

in Roma, via Monte Acero n. 2/a, giusta procura a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 56/2012 della Corte di Appello di Torino,

deliberata il 2i ottobre 2011m depositata il 17 gennaio 2012, non

notificata;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

15 novembre 2016 dal Consigliere Dott. Bruno Bianchini;

udito l’avv. Fabrizio Losito, munito di delega dell’avv. Tito Losito,

per le parti controricorrenti;

udito il Sostituto Procuratore Generale, nella persona del dr.

Rosario Giovanni Russo, che ha concluso per l’accoglimento dei primi

due motivi del ricorso (giusta Cass. SS.UU. 192/1987) con

assorbimento degli altri motivi.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

D.B.V., proprietaria per 1/2 di immobili nel Comune di (OMISSIS), con atto notificato nel giugno del 2004, convenne in giudizio G.C. e M.G. per far accertare e dichiarare l’intervenuta usucapione della restante metà di detti immobili – di proprietà delle convenute per la quota di 1/4 ciascuna – in virtù di successione ereditaria. Dedusse in particolare di essere nel possesso degli stessi dal 1976, anno della morte della madre, D.B.A., acquirente, assieme al marito, con rogito del 1938, dell’intero cespite; di aver compiuto importanti lavori di miglioramento dei fabbricato; di aver munito nel 1982 tutti i fabbricati di un lucchetto, disponendo essa sola delle chiavi. Le G., costituitesi, chiesero il rigetto della domanda, assumendo vi sarebbe stata o una rinuncia all’effetto acquisitivo dell’usucapione – se si fosse ritenuto che essa si fosse realizzata – o una interruzione del periodo utile al suo compimento, atteso che nel 2003 vi sarebbe stato un accesso nei luoghi di causa, al quale avrebbero partecipato sia l’attrice sia i suoi due figli, al fine di discutere sull’eventuale proposta di acquisto che esse convenute intendevano avanzare. Con sentenza 29/6/2006 l’adito tribunale di Verbania accolse la domanda e dichiarò l’acquisto della proprietà per intervenuta usucapione, giudicando non fondata la duplice ed alternativa eccezione di merito avanzata dalle convenute, stante il fatto che l’attrice non aveva partecipato all’incontro nè aveva manifestato alcuna disponibilità all’acquisto della quota dei beni di spettanza delle G. nè, infine, aveva conferito alcun incarico, all’unico figlio presente all’incontro, di agire in sua rappresentanza.

Avverso la detta sentenza le G. proposero appello contro il quale resistette la D.B.; con sentenza 10/9/2009 la Corte di Appello di Torino, in accoglimento del gravame e in riforma dell’impugnata decisione, rigettò la domanda di usucapione proposta dall’attrice-appellata. La Corte del merito osservò: che il Tribunale aveva motivato l’accoglimento della domanda di usucapione facendo riferimento più alla non condivisione delle tesi difensive delle convenute e che alla valutazione in positivo degli elementi caratterizzanti l’acquisto per usucapione; che nella specie le quote di pari comproprietà derivavano da successione ereditaria ed al riguardo il tribunale non aveva tenuto conto del principio secondo cui, con l’acquisto dell’eredità, si realizza il trasferimento del possesso dal defunto all’erede; che pertanto, trattandosi nel caso in esame di pluralità di eredi, si versava nell’ipotesi di compossesso di beni ereditari, cioè di un possesso solidale di beni comuni limitato dalla contemporanea presenza di analoghe posizioni possessorie potenzialmente capaci di estendersi e modificarsi solo in presenza di atti degli altri coeredi diretti all’apprensione ed occupazione esclusiva del bene con trasformazione del compossesso in possesso esclusivo: che l’utilizzo esclusivo dei beni comuni da parte della D.B. (cioè di uno dei compossessori – eredi) non era di per sè circostanza idonea a realizzare un esercizio del possesso utile per l’usucapione ben potendo esservi una mera tolleranza da parte degli altri compossessori-eredi ed essendo necessario dimostrare un’attività contrastante ed incompatibile con l’altrui possesso (tecnicamente definita “inter-versione del possesso”); che la D.B. non aveva provato tali aspetti, per cui il suo rapporto di fatto con i beni in questione non poteva rivestire le caratteristiche del possesso utile per l’usucapione.

D.B.V. ricorse per la cassazione di tale decisione con ricorso affidato a quattro motivi. G.C. e M.G. resistettero con controricorso; la Cassazione emise ordinanza n. 22158/2010 ex art. 380 bis c.p.c., rigettando il primo motivo ed accogliendo i restanti, ravvisando vizi di motivazione con riferimento alle caratteristiche del possesso utile per l’usucapione, negate in modo apodittico dalla Corte di appello, sulla base di una sintetica motivazione meramente apparente e del tutto carente in merito agli elementi di fatto posti a sostegno della domanda di usucapione avanzata dalla D.B.; specificò al riguardo la Corte che non vi sarebbe stato alcun riferimento preciso: alle tesi difensive sviluppate dalle parti e a quanto deducibile da tali tesi difensive; a quanto accertato ed acquisito in fatto alla luce delle risultanze processuali; agli argomenti che il tribunale aveva esposto a sostegno dell’appellata decisione ed alle critiche mosse a tali argomenti dalle appellanti nei specifici motivi di gravame.

Il giudizio di rinvio venne iniziato a seguito di citazione della D.B.; le G. si costituirono opponendosi all’accoglimento della domanda; fu riunita a tale procedimento la causa iniziata ex art. 389 c.p.c., dalla D.B., al fine di ottenere la restituzione delle spese legali sostenute in relazione alla cassata decisione della Corte di Appello.

Il giudice del rinvio, riesaminando i motivi del precedente appello alla luce della pronuncia di legittimità, ritenendoli fondati, ha riformato la sentenza di Tribunale ed ha rigettato la domanda di usucapione.

Per la cassazione di tale decisione ha proposto ricorso la D.B., sulla base di cinque motivi; le G. hanno risposto con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

p.1 – Con il primo motivo vengono denunciate la violazione e l’inosservanza” degli artt. 345, 112, 115 e 116 c.p.c. – anche in relazione all’art. 2697 c.c. -; la violazione: dell’art. 384 c.p.c.; degli artt. 2937, 1165 e 2944 c.c.: la falsa applicazione degli artt. 1158 e 1144 c.c.: deduce in proposito la ricorrente che il giudice del rinvio avrebbe errato nel condurre la propria indagine su circostanze, rispetto alle quali non vi sarebbe stata controversia, nel corso dei precedenti gradi di giudizio, quali l’atteggiamento psicologico (animus possidendi) che avrebbe presuntivamente tenuto in relazione ad un sopralluogo, sui luoghi di causa, effettuato dal figlio (che la Corte di appello aveva ritenuto agire per conto della madre e quindi deducendo il di lei riconoscimento del concorrente diritto, attuando così una condotta contraria alla volontà di godere della porzione in suo possesso in maniera da escludere il pari godimento dei comproprietari-coeredi, al fine di concretizzare l’elemento psicologico idoneo ad usucapire).

p.1.a – Tale prospettazione difensiva – ed il motivo che su di essa si basa – non è fondata in quanto al giudice del rinvio era stata commessa dalla Corte in fase rescindente, una novellata valutazione attinente: alle tesi difensive sviluppate dalle parti ed a quanto deducibile da tali tesi difensive; a quanto accertato ed acquisito in fatto alla luce delle risultanze processuali; agli argomenti che il tribunale aveva esposto a sostegno dell’appellata decisione ed alle critiche mosse a tali argomenti dalle appellanti nei specifici motivi di gravame; rientrava dunque nell’ambito del giudizio di rinvio la valutazione del valore presuntivo di ricognizione del poziore diritto delle coeredi che la Corte di Appello aveva espresso, nell’esaminare la condotta del figlio della odierna ricorrente, in possesso delle chiavi, concludendo ragionevolmente che lo stesso aveva partecipato all’incontro del 2003, sicuramente su incarico della genitrice, chè altrimenti non avrebbe avuto alcun senso la sua condotta; il giudice del rinvio ha messo poi in rilievo che la partecipazione anche del geometra della D.B. confermava la conclusione che in quell’occasione si sarebbe operata un’eventuale stima dell’immobile al fine dell’acquisto da parte delle G.. Dunque l’analisi compiuta nella fase rescissoria pur essendo incompleta – potendo avere ad oggetto anche la condotta della ricorrente e dei controricorrenti precedente all’incontro del 2003 – sicuramente atteneva all’esistenza di una rinuncia ad un effetto acquisitivo già realizzatosi o di una interruzione di un periodo prescrizionale ancora in corso, ma non andava ad affermare l’esistenza di una condotta – in ipotesi: di mera tolleranza – tenuta in passato dalla G. (e sulla consistenza della quale, secondo la ricorrente, si sarebbe sviluppato un motivo dell’originario appello avversario: vedi fol. 21 del ricorso).

p.1.b – Ancora meno fondato è l’ulteriore svolgimento argomentativo che sottolinea come l’indagine sulle acquisizioni istruttorie da parte del giudice del rinvio sarebbe stata oltretutto inutile in quanto nel 2003 la fattispecie acquisitiva della usucapione si sarebbe già realizzata in tutti i suoi elementi: in contrario va detto: che il vincolo determinato dalla cassazione con rinvio imponeva tali accertamenti; che la loro necessità era resa evidente dalla linea difensiva delle G. (vedi appresso sub p.2.a) che tendeva non solo a dimostrare che la condotta della D.B. avrebbe potuto essere interpretata come rinuncia di una prescrizione già realizzatasi ma anche che era diretta a contestare la sussistenza di un possesso in termini apertamente oppositivi alla situazione di compossesso solo animo da parte degli altri coeredi.

p. 2 – Con il secondo motivo viene nuovamente denunciata la violazione dell’art. 384; degli artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 2697 c.c., e degli artt. 1158, 1102, 1164 e 1144 c.c.: sostiene la ricorrente che, non avendo le nipoti G. eccepito la propria mera tolleranza alle condotte di signoria sugli immobili, ma solo la ricorrenza di fatti interruttivi del decorso della prescrizione o di una rinuncia agli effetti acquisitivi nascenti dalla stessa, di tali circostanze la Corte del merito avrebbe dovuto tener conto al momento di interpretare l’unico fatto controverso costituito dal valore da attribuire alla condotta del figlio nel corso dell’incontro del 2003, tanto più che in sede rescindente la Corte di Cassazione aveva commesso al giudice del rinvio un nuovo esame del materiale istruttorio che tenesse conto anche delle tesi delle G. che, appunto, si erano attestate nel modo sopra descritto.

p.2.a – Il motivo è infondato – a parte il non rinvenibile collegamento tra la plurima denunciata violazione di norme di rito e sostanziali e lo svolgimento argo-mentativo del mezzo – atteso che dalla lettura della sentenza oggetto di impugnazione, nella parte in cui riproduce le argomentazioni del Tribunale e della Corte di appello, emerge che il Tribunale aveva dato atto che le difese delle G. si erano attestate sulla circostanza che il possesso della D.B. non sarebbe stato esercitato uti dominus e che a conferma di ciò sarebbe stato richiamato l’incontro del 2003 (v fol. 7 della sentenza di rinvio); la Corte di Appello aveva poi riformato tale decisione – che aveva disatteso le eccezioni sopra esposte – mettendo in evidenza la possibilità che il possesso del coerede fosse stato esercitato in virtù della mera tolleranza dei coeredi, così che sarebbe stato necessario per l’agente in usucapione, dimostrare l’esercizio di un’attività apertamente contrastante od obiettivamente incompatibile con l’altrui possesso, prova che però la D.B. non aveva fornito (v. foll. 8 e 9 della sentenza citata, vedi anche fol. 4 dell’ordinanza ex art. 380 bis c.p.c.); ne deriva che non corrisponde al vero che l’unico fatto controverso fosse il valore da attribuire all’incontro del 2003.

p.3 – Con il terzo motivo viene censurata, sotto il profilo della violazione degli artt. 116 e 257 c.p.c., la deposizione del teste de relato D.V., non considerando quanto emergente dalla deposizione del teste – diretto – geom Piccini con riferimento all’assenza di contatti diretti con la ricorrente in merito ai fabbricati oggetto di domanda, ritenendo che così si sarebbe confermata la tesi difensiva che postulava l’assenza di incarichi da parte della D.B. a professionisti per la valutazione del fondo: la valutazione di merito sfugge al controllo di legittimità se non per la correttezza della motivazione che qui non viene censurata; il richiamo all’art. 116 c.p.c., è inidoneo a sollecitare siffatto scrutinio in quanto la violazione di tale norma è ammissibile ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato – in assenza di diversa indicazione normativa – secondo il suo “prudente apprezzamento”, pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), nonchè, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia invece dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è consentita ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Ne consegue l’inammissibilità della doglianza che sia stata prospettata sotto il profilo della violazione di legge ai sensi del n. 3 dell’art. 360 c.p.c. (così Cass. sez. L 13960/2014).

p.4 – Con il quarto motivo si assume la presenza di un vizio di ultrapetizione nel capo di decisione che aveva rigettato la domanda di restituzione delle spese di lite pagate in relazione ad un titolo definitivamente cessato – prima sentenza della Corte di Appello – dando rilievo solo all’esito dell’appello e non già a quello definitivo della lite, così non considerando che il diritto alla restituzione azionato in via autonoma ex art. 389 c.p.c., prescinde dalla soccombenza e va riconosciuto per il sol fatto del venir meno del titolo giudiziale in forza del quale le spese stesse erano state liquidate (è citata Cass. Sez. Un 12190/2004) e che, nel separato giudizio, le G. nulla avevano osservato in merito alla richiesta azionata in via autonoma.

p.4.a – Anche questo mezzo è infondato in quanto la proposizione in autonomo giudizio è legittima solo se vi sia una cassazione senza rinvio – la fattispecie indicata da S.U. n 12190/2004 – e non già quanto delle spese pregresse si controverta, sia pure in virtù di doverosa riunione, nel procedimento “principale” entro i cui soli ambiti può essere verificata la soccombenza; la cessazione degli effetti della sentenza cassata non riguarda infatti il venir meno del titolo per le spese, le volte in cui il processo continui in sede di rinvio.

p.5 – Con il quinto motivo si denuncia un vizio di motivazione – esposta come omessa e contraddittoria – per non aver, il giudice del rinvio, chiaramente espresso un giudizio sulle eccezioni delle G.: non sussiste il vizio denunciato perchè la motivazione c’è e non è contraddittoria (si fa sempre questione della limitata materia del contendere commessa al giudice del rinvio).

p.6 La ripartizione dell’onere delle spese segue la soccombenza e va regolata secondo la liquidazione indicata in dispositivo.

PQM

La Corte.

Rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese che liquida in Euro 3.200 di cui Euro 200 per esborsi.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Seconda della Corte di Cassazione, il 15 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 7 febbraio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA