Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32247 del 10/12/2019

Cassazione civile sez. VI, 10/12/2019, (ud. 15/10/2019, dep. 10/12/2019), n.32247

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 31001-2018 proposto da:

J.A., elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato PAOLO SASSI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO 80185690585;

– intimato –

avverso il decreto n. R.G. 435/2018 del TRIBUNALE di CAMPOBASSO,

depositato il 6/9/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 15/10/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ALBERTO

PAZZI.

Fatto

RILEVATO

che:

1. con decreto in data 6 settembre 2018 il Tribunale di Campobasso accoglieva parzialmente il ricorso proposto da J.A. avverso il provvedimento di diniego di protezione internazionale emesso dalla locale Commissione territoriale e, dopo aver respinto le domande volte a ottenere il riconoscimento dello status di rifugiato e del diritto alla protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex artt. 2 e 14, ravvisava i presupposti per la concessione della protezione umanitaria ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3, e del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6;

in particolare il Tribunale, una volta constatata la mancanza di credibilità del racconto del richiedente asilo (il quale aveva riferito di essere fuggito dal Gambia perchè gli zii senegalesi lo volevano sottoporre alla pratica della circoncisione), rilevava che nella sua regione di provenienza non sussisteva una situazione paragonabile a quelle in cui è presente una violenza indiscriminata derivante da conflitto armato interno;

2. ricorre per cassazione avverso questa pronuncia J.A. al fine di far valere un unico motivo di impugnazione;

l’intimato Ministero dell’Interno non ha svolto alcuna difesa.

Diritto

CONSIDERATO

che:

3. il motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8, 9, 14 e del D.Lgs n. 25 del 2007, art. 27, comma 1-bis, art. 1, lett. e) e g), artt. 3, 5, 7, 14 e art. 16, comma 1, lett. b) e art. 19, nonchè l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, costituito dalla mancata valutazione della vicenda personale del richiedente asilo e della situazione esistente in Gambia: il Tribunale, senza offrire alcuna reale motivazione, avrebbe valutato non correttamente la vicenda personale del migrante, fuggito dal paese di origine per evitare di essere sottoposto alla pratica della circoncisione, non riconoscendogli lo status di rifugiato pur in presenza di un ragionevole timore di subire serie persecuzioni ad opera di agenti terzi in caso di rimpatrio;

il Tribunale inoltre avrebbe valutato in maniera inappropriata – ed in senso contrario a quanto ritenuto da una pluralità di giudici di merito l’attuale condizione del paese di origine, dove si erano verificate di recente violazioni dei diritti umani;

4. la doglianza risulta inammissibile, per una pluralità di ragioni, rispetto a entrambi i profili di critica dedotti;

4.1 in primo luogo il ricorso risulta privo di una compiuta esposizione dei fatti processuali, richiesta a pena d’inammissibilità dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3;

il ricorrente, in particolare, tace completamente sugli argomenti di fatto e di diritto posti a fondamento della sua istanza di protezione e della successiva impugnazione del rigetto dinanzi al Tribunale di Campobasso;

4.2 oltre a ciò, quanto al riconoscimento dello status di rifugiato, occorre considerare che la valutazione in ordine alla credibilità del racconto del cittadino straniero costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, il quale deve valutare se le dichiarazioni del ricorrente siano coerenti e plausibili, D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma 5, lett. c);

questo apprezzamento di fatto è censurabile in cassazione solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, come mancanza assoluta della motivazione, come motivazione apparente, come motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile; si deve invece escludere la rilevanza della mera insufficienza di motivazione e l’ammissibilità della prospettazione di una diversa lettura e interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente, trattandosi di censure attinenti al merito (Cass. 3340/2019);

a fronte dell’accertamento da parte del Tribunale circa la non credibilità della narrazione delle vicende che avrebbero indotto il richiedente asilo ad abbandonare il suo paese, a cui ha fatto seguito la reiezione della richiesta di riconoscimento dello status di rifugiato, la doglianza in esame non propone critiche che rientrino nel novero delle censure ammissibili e mira invece a una non consentita rivisitazione del merito della vicenda (Cass. 8758/2017);

4.3 ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, in particolare, ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), è dovere del giudice verificare, avvalendosi dei poteri officiosi di indagine e di informazione di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, se la situazione di esposizione a pericolo per l’incolumità fisica indicata dal ricorrente, astrattamente riconducibile ad una situazione tipizzata di rischio, sia effettivamente sussistente nel paese nel quale dovrebbe essere disposto il rimpatrio, sulla base ad un accertamento che deve essere aggiornato al momento della decisione (Cass. 17075/2018);

Il Tribunale si è ispirato a simili criteri, laddove ha rappresentato che la regione di Brikama nel Gambia non versa, stando alle fonti internazionali consultate ed espressamente indicate, in una situazione di violenza indiscriminata derivante da conflitto armato interno;

anche sotto questo profilo la censura in realtà cerca di sovvertire l’esito dell’esame dei rapporti informativi valutati dal Tribunale, malgrado l’accertamento del verificarsi di una situazione di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato, interno o internazionale, rilevante a norma del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), costituisca un apprezzamento di fatto di esclusiva competenza del giudice di merito non censurabile in sede di legittimità (Cass. 32064/2018);

4.4 entrambi i profili di ricorso risultano quindi inammissibili, in quanto deducono, apparentemente, una violazione di norme di legge mirando, in realtà, alla rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito (Cass. 8758/2017);

5. in forza dei motivi sopra illustrati il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile;

la mancata costituzione in questa sede dell’amministrazione intimata esime il collegio dal provvedere alla regolazione delle spese di lite.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, il 15 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 10 dicembre 2019

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