Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32246 del 10/12/2019

Cassazione civile sez. VI, 10/12/2019, (ud. 15/10/2019, dep. 10/12/2019), n.32246

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 30904-2018 proposto da:

K.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IPPOLITO NIEVO

61 SC. D PIANO 6, presso lo studio dell’avvocato ROSSELLA DE

ANGELIS, rappresentato e difeso dall’avvocato LAURA ARCULEO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO 80185690585, COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL

RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE di MILANO;

– intimati –

avverso il decreto n. R.G. 8289/2018 del TRIBUNALE di MILANO,

depositato il 2/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 15/10/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ALBERTO

PAZZI.

Fatto

RILEVATO

che:

1. con decreto in data 2 ottobre 2018 il Tribunale di Milano rigettava il ricorso proposto da K.A. avverso il provvedimento di diniego di protezione internazionale emesso dalla locale Commissione territoriale al fine di domandare il riconoscimento dello status di rifugiato, del diritto alla protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex artt. 2 e art. 14 del diritto alla protezione umanitaria ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3, e del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6;

in particolare il Tribunale, una volta constatato come il racconto del richiedente asilo (il quale aveva riferito di essere fuggito dal Senegal a seguito di una sorta di reclutamento forzoso da parte dei ribelli della Casamance, a cui avrebbe dovuto fornire informazioni, ed al fine di sottrarsi alle loro minacce) non risultasse credibile: i) rilevava che in ogni caso nella vicenda narrata non venivano descritti atti che potessero essere ricondotti alla fattispecie legale della persecuzione; li) reputava che non potesse essere riconosciuta la protezione sussidiaria richiesta, in ragione della non credibilità dei fatti narrati e dell’inesistenza di un condizione di violenza generalizzata nella regione di provenienza; iii) riteneva non dimostrata una situazione di effettivo radicamento in Italia o di particolare fragilità ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria; iv) rigettava, di conseguenza, le domande proposte;

2. ricorre per cassazione avverso questa pronuncia K.A. al

fine di far valere cinque motivi di impugnazione;

l’intimato Ministero dell’Interno non ha svolto alcuna difesa;

parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che:

3.1 il primo motivo di ricorso denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, commi 10 e 11, art. 111 Cost., art. 47 della Carta di Nizza, art. 46 Direttiva 2013/32/UE, artt. 6 e 13CEDU, in ragione della mancata audizione del ricorrente all’udienza di comparizione delle parti, malgrado la sua domanda non fosse manifestamente infondata;

3.2 il motivo è manifestamente infondato;

secondo la più recente giurisprudenza di questa Corte (Cass. 2817/2019, Cass. 5973/2019) il Tribunale investito del ricorso avverso il rigetto della domanda di protezione internazionale può esimersi dall’audizione del richiedente asilo se a questi sia stata data la facoltà di renderla avanti alla commissione territoriale e il giudicante – cui siano stati resi disponibili il verbale dell’audizione ovvero la videoregistrazione e la trascrizione del colloquio attuata secondo quanto prescritto dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 14, comma 1, nonchè l’intera documentazione acquisita, di cui al D.Lgs. cit., art. 35-bis, comma 8 – debba respingere la domanda, per essere la stessa manifestamente infondata sulla base delle circostanze risultanti dagli atti del procedimento amministrativo svoltosi avanti alla commissione, oltre che dagli atti del giudizio trattato avanti al Tribunale medesimo (come nel caso di specie, dato che il collegio del merito ha evidenziato come la vicenda narrata, quand’anche ritenuta credibile, non fosse riconducibile alle fattispecie di protezione internazionale o umanitaria); l’obbligo di audizione deve quindi essere valutato – come è stato precisato dalla decisione della Corte di giustizia dell’Unione Europea, 26 luglio 2017, Moussa Sacko contro Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Milano, – alla stregua dell’intera procedura di esame della domanda di protezione (par. 42) e sulla base del potere del giudice di esaminare l’intera documentazione, che a suo giudizio può ritenere esaustiva (par. 44), potendosi ritenere che la facoltà di omettere lo svolgimento di un’udienza corrisponda all’interesse, tanto degli Stati membri che dei richiedenti, che sia presa una decisione quanto prima possibile in merito alle domande di protezione internazionale, fatto salvo lo svolgimento di un esame adeguato e completo (par. 44 ultimo periodo);

4.1 il secondo motivo di ricorso prospetta, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 9, in quanto il giudice di merito non si sarebbe avvalso, ai fini del decidere, delle informazioni sulla situazione socio-politico-economica del paese di provenienza previste dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3;

4.2 il motivo è manifestamente infondato;

il giudice di merito si è avvalso ai fini del decidere di una pluralità di fonti informative sulla situazione esistente nel paese di origine, puntualmente elencate (alle pagg. 8 e 9) nel provvedimento impugnato, quali il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti d’America e il Comitato Internazionale della Croce Rossa), e in questo modo ha correttamente assolto l’obbligo previsto dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 9;

l’assolvimento del dovere di cooperazione istruttoria officiosa sulla situazione del paese di origine del richiedente che incombe sulle autorità decidenti non è infatti legato al mero dato formale dell’avvenuta consultazione delle informazioni elaborate dalla sola commissione nazionale per il diritto di asilo, ma, essendo volto ad assicurare nella sostanza la finalità di acquisire notizie complete ed aggiornate sulla situazione rilevante in causa, può essere avvenire anche tramite l’acquisizione di informazioni offerte da organismi, nazionali o internazionali, differenti, purchè riconosciute come di comprovata competenza ed affidabilità (Cass. 11103/2019);

5.1 il terzo motivo di ricorso assume, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la nullità della decisione impugnata e del relativo procedimento per violazione degli art. 112 c.p.c. e art. 132 c.p.c., comma 3, stante la mancata corrispondenza fra le richieste presentate e la pronunzia resa, e a causa della mancata trascrizione delle conclusioni rassegnate dalle parti, in assenza di una pronuncia sulla domanda preliminare e sulle richieste istruttorie presentate: il Tribunale, trascurando di riportare le conclusioni rassegnate sul punto da parte ricorrente, avrebbe omesso di pronunciarsi sull’istanza istruttoria di acquisizione integrale del fascicolo della commissione territoriale;

5.2 la doglianza si prospetta inammissibile prima ancora che manifestamente infondata (dato che il Tribunale non solo ha dato atto – a pag. 2, primo capoverso, della decisione impugnata dell’intervenuto deposito dell’intera documentazione utilizzata nella fase amministrativa, ai sensi del D.Lgs n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 8, ma ha anche espressamente attestato di aver esaminato il verbale di audizione e l’atto di decesso prodotto dal ricorrente);

in vero, quand’anche la premessa presente in esordio all’interno della decisione impugnata fosse ripetitiva e non corrispondesse alla realtà della dinamica processuale, sarebbe stato comunque onere del ricorrente indicare il contenuto del fascicolo amministrativo non consultato, specificando quali documenti il Tribunale avrebbe potuto vedere ma non aveva visto a causa del mancato assolvimento dell’obbligo previsto dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 8;

il motivo, così formulato, risulta perciò inammissibile per difetto di autosufficienza, non soddisfacendo l’obbligo previsto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, di indicare specificamente gli atti processuali e i documenti su cui lo stesso è fondato;

la censura, nel contempo, manca di alcuna decisività, dato che non indica le ragioni per le quali la documentazione trascurata avrebbe senza dubbio dato luogo a una decisione diversa, offrendo la prova di circostanze di portata tale da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l’efficacia delle altre risultanze istruttorie che avevano determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la ratio decidendi venga a trovarsi priva di fondamento;

sul punto andrà dunque affermato il seguente principio:

in tema di protezione internazionale, affinchè la mancata acquisizione del fascicolo amministrativo formato dalla commissione territoriale assuma rilievo ai fini della decisione, occorre che siano specificati il contenuto del fascicolo amministrativo non consultato a causa del mancato assolvimento dell’obbligo previsto dal D.Lgs n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 8, e la decisività della documentazione non consultata ai fini della valutazione della domanda relativa a questa o quella forma di richiesta di protezione;

6.1 il quarto motivo di ricorso denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione o falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c., e del principio dell’onere della prova nonchè l’omessa valutazione delle prove offerte dalla difesa in funzione dell’applicabilità della protezione sussidiaria o umanitaria, dato che il Tribunale non avrebbe considerato il deposito telematico in data 5 settembre 2018 di documentazione fondamentale ai fini del decidere (relativa alle dichiarazioni del Sindaco del paese sulla presenza di ribelli e allo svolgimento di corsi di formazione lavorativi da parte del migrante); 6.2 il motivo è inammissibile;

in proposito occorre richiamare il principio secondo cui, in materia di ricorso per cassazione, la violazione dell’art. 115 c.p.c., può essere dedotta come vizio di legittimità solo denunciando che il giudice ha dichiarato espressamente di non dover osservare la regola contenuta nella norma, ovvero ha giudicato sulla base di prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, e non anche che il medesimo, nel valutare le prove proposte dalle parti, ha attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività consentita dal paradigma dell’art. 116 c.p.c., che non a caso è rubricato “della valutazione delle prove” (Cass. 11892/2016, Cass. 24548/2016, Cass. 5009/2017);

la critica in realtà, sotto le spoglie dell’eccepita violazione di legge processuale, tenta di introdurre un sindacato di fatto sull’esito della prova documentale e di sovvertire così il giudizio del Tribunale, che ha valutato le attuali condizioni della regione del Casamance come non integranti un contesto di violenza generalizzata e indiscriminata e la situazione in cui versa il ricorrente come non indicativa di un effettivo radicamento in Italia;

7.1 il quinto motivo di ricorso denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c., comma 2, alla luce del combinato disposto con il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, commi 6, 7 e 8,: il Tribunale non avrebbe valorizzato ai fini del decidere il contegno omissivo serbato dalle parti pubbliche coinvolte nel giudizio, omettendo ogni valutazione sia del mancato deposito della documentazione relativa alla fase amministrativa, insieme alla traduzione dei documenti consegnati dal ricorrente, da parte della commissione territoriale, sia della mancata costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno, sia dell’omesso intervento del Pubblico Ministero;

7.2 il motivo è manifestamente infondato;

l’art. 116 c.p.c., conferisce al giudice di merito il potere discrezionale di trarre elementi di prova dal comportamento processuale delle parti e il mancato uso di tale potere non è censurabile in sede di legittimità, neppure sotto il profilo del difetto di motivazione, allorchè il giudice abbia deciso di non utilizzare tale argomento sussidiario, avendo già acquisito i necessari elementi di prova in base alle risultanze dell’istruttoria (Cass. 26088/2011, Cass. 18128/2006);

d’altra parte il contegno delle parti, cui allude l’art. 116 c.p.c., non è un comportamento generico, come quello del convenuto che non si costituisce in giudizio, ma è una condotta qualificata, che, posta in relazione con il fatto da provare, è di per sè idonea a rafforzare il convincimento già raggiunto attraverso la valutazione degli altri elementi acquisiti al processo (Cass. 4722/1981); ne consegue che non sarebbe stato comunque possibile valorizzare, al fine di trarne argomenti di prova, il contegno non collaborativo della commissione territoriale ovvero la mancata partecipazione al giudizio del Ministero dell’Interno o del P.M.;

8. in forza dei motivi sopra illustrati il ricorso va pertanto respinto; la mancata costituzione in questa sede dell’amministrazione intimata esime il collegio dal provvedere alla regolazione delle spese di lite.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, il 15 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 10 dicembre 2019

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