Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32245 del 10/12/2019

Cassazione civile sez. VI, 10/12/2019, (ud. 15/10/2019, dep. 10/12/2019), n.32245

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28817-2018 proposto da:

R.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CHISIMAIO, 29,

presso lo studio dell’avvocato MARILENA CARDONE, che lo rappresenta

e difende;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO 80185690585, COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL

RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI ROMA;

– intimati –

avverso il decreto N.R.G. 11498/2018 del TRIBUNALE di ROMA,

depositato il 30/08/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 15/10/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ALBERTO

PAZZI.

Fatto

RILEVATO

che:

1. con decreto in data 30 agosto 2018 il Tribunale di Roma rigettava il ricorso proposto da R.M., cittadino bengalese, avverso il provvedimento di diniego di protezione internazionale emesso dalla locale Commissione territoriale al fine di domandare il riconoscimento del diritto alla protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 2 e art. 14 e del diritto alla protezione umanitaria ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3, e del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6;

in particolare il Tribunale, una volta constatato che il richiedente asilo (il quale aveva riferito di aver lasciato il paese di origine perchè nel 2002 gli appartenenti al partito governativo Awami League lo avevano accusato di far parte del partito jamaat e lo avevano per questo denunciato alla polizia, incendiando il suo negozio) aveva rappresentato ragioni di allontanamento non più attuali, rilevava che in Bangladesh, pur persistendo forti tensioni politiche e sociali, non sussisteva una situazione di violenza indiscriminata derivante da conflitto armato interno che legittimasse il riconoscimento della situazione sussidiaria;

nel contempo il collegio di merito registrava la mancata allegazione o dimostrazione da parte del ricorrente di particolari condizioni di vulnerabilità che consentissero di accordare la protezione umanitaria e, di conseguenza, rigettava le domande proposte;

2. ricorre per cassazione avverso questa pronuncia R.M. al fine di far valere tre motivi di impugnazione;

l’intimato Ministero dell’Interno non ha svolto alcuna difesa.

Diritto

CONSIDERATO

che:

3.1 il primo motivo di ricorso denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 4, e art. 7: il Tribunale, offrendo una motivazione tautologica e contrastante con gli atti del procedimento, avrebbe negato la sussistenza di una condizione di vulnerabilità senza considerare la situazione attuale dei familiari del richiedente asilo, non avrebbe ravvisato la sussistenza di un conflitto armato interno pur registrando forti tensioni politiche e sociali e non avrebbe valorizzato le conseguenze negative di un eventuale rimpatrio, legate soprattutto all’estrema povertà, ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato;

3.2 il motivo risulta in parte inammissibile, in parte manifestamente infondato;

il Tribunale, rispetto alla protezione sussidiaria e umanitaria richieste, ha escluso la possibilità di accogliere la domanda in mancanza di un rischio attuale di subire un danno grave in caso di rimpatrio ovvero dell’allegazione o dimostrazione di una condizione di vulnerabilità;

a fronte di tali accertamenti – che rientrano nel giudizio di fatto demandato al giudice di merito – la doglianza intende nella sostanza proporre una diversa lettura dei fatti di causa, traducendosi in un’inammissibile richiesta di rivisitazione del merito (Cass. 8758/2017);

risulta poi manifestamente infondato il profilo di critica riguardante il riconoscimento della situazione di persecuzione rilevante ai fini del diritto al rifugio, dato che nessuna domanda a questo proposito è stata presentata al giudice di merito, stando al contenuto del provvedimento impugnato;

4.1 il secondo motivo di ricorso lamenta la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 8 d. lgs. 25/2008 rispetto all’accertamento della situazione oggettiva del paese di origine in funzione del riconoscimento della protezione richiesta: il Tribunale, non esercitando il ruolo attivo a cui era tenuto e senza considerare adeguatamente il contenuto dei rapporti internazionali, avrebbe erroneamente escluso la sussistenza in Bangladesh di una condizione di violenza generalizzata; 4.2 il motivo – da intendersi come volto a criticare il mancato riconoscimento della protezione sussidiaria, dato che riporta e critica gli argomenti offerti in proposito dal giudice di merito – è inammissibile;

l’accertamento del ricorrere di una situazione di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato, interno o internazionale, compiuta a norma del d.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), costituisce apprezzamento di fatto di esclusiva competenza del giudice di merito non censurabile in sede di legittimità (Cass. 32064/2018);

nel caso di specie il Tribunale ha escluso, all’esito dell’esame delle fonti internazionali consultate, che nel paese di origine del migrante ricorresse la situazione di violenza indiscriminata necessaria per riconoscere la protezione sussidiaria ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c);

a fronte di questi accertamenti – che rientrano nel giudizio di fatto demandato al giudice di merito – la doglianza intende nella sostanza proporre una diversa lettura dei fatti di causa, traducendosi in un’inammissibile richiesta di rivisitazione del merito;

5.1 il terzo motivo di ricorso assume la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6: il Tribunale non avrebbe adeguatamente valorizzato la situazione di indigenza che il migrante avrebbe affrontato in caso di rimpatrio, in comparazione con la sua situazione di vita attuale nel paese di accoglienza, ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria;

5.2 il motivo è inammissibile;

esso infatti presuppone, in funzione della comparazione con le condizioni in cui il migrante si troverebbe in caso di rimpatrio, una situazione di inserimento sociale che il giudice di merito ha invece escluso e, in questo modo, intende sollecitare anche sotto questo profilo un non consentito rinnovo della valutazione dei presupposti in fatto della domanda di protezione umanitaria presentata;

6. in forza dei motivi sopra illustrati il ricorso va pertanto respinto; la mancata costituzione in questa sede dell’amministrazione intimata esime il collegio dal provvedere alla regolazione delle spese di lite.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto

Così deciso in Roma, il 15 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 10 dicembre 2019

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