Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32244 del 13/12/2018
Cassazione civile sez. VI, 13/12/2018, (ud. 11/10/2018, dep. 13/12/2018), n.32244
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –
Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –
Dott. CIGNA Mario – Consigliere –
Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –
Dott. PORRECA Paolo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al nr. 878-2018 proposto da:
B.A., in proprio e n.q. di titolare de “Il Passo della
Beccaccia”, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BENACO 15, presso
lo studio dell’avvocato ANNA PAOLA TODINI, rappresentato e difeso
dall’avvocato GESUALDO ANTONIO PALA;
– ricorrente –
contro
GRUPPO GREEN POWER SPA IN PLRPT;
– intimata –
per regolamento (li competenza avverso l’ordinanza n. R.G. 1984/2015
del TRIBUNALE di VITERBO, depositata il 22/11/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata dell’1/10/2018 dal Consigliere Relatore Dott. PORRECA
PAOLO;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero in persona del
Sostituto Procuratore Generale Dott. FULVIO TRONCONE che conclude
per il rigetto del ricorso per essere competente il Tribunale di
Venezia.
Fatto
CONSIDERATO
che:
B.A., quale titolare di un agriturismo, conveniva davanti al Tribunale di Viterbo la Gruppo Green Power, s.p.a., per ottenere il risarcimento dei danni causati all’impianto di fornitura del riscaldamento e dell’acqua calda sanitaria, esistente nella propria abitazione e in un locale destinato all’attività agrituristica, in ragione della dedotta cattiva installazione di una pompa di calore realizzata sulla base di previo contratto scritto;
la società convenuta eccepiva, costituendosi, l’incompetenza territoriale dell’ufficio adito sulla base di clausola presente nel contratto;
il tribunale accoglieva l’eccezione dichiarando la competenza del Tribunale di Venezia, sul presupposto del difetto della qualità di consumatore rivendicata in contrario dall’attore;
avverso questa ordinanza propone ricorso per regolamento di competenza B.A. che ha depositato altresì memoria;
il pubblico ministero ha formulato conclusioni scritte.
Diritto
RILEVATO
che:
il ricorrente deduce che il giudice di merito avrebbe omesso erroneamente ogni istruttoria e ogni vaglio dell’incarto processuale, mancando così di considerare che l’agriturismo risultava inserito in una più ampia struttura costituente un unico corpo edilizio destinato anche e principalmente ad abitazione, al cui servizio era funzionale la pompa di calore, al pari dell’impianto fotovoltaico, sicchè, avendo egli concluso il contratto quale consumatore, avrebbe dovuto ritenersi nulla la clausola derogatoria della competenza inderogabilmente prevista in relazione a questa qualità soggettiva;
Rilevato che:
il ricorso dev’essere rigettato, atteso che, ai fini in parola, dev’essere considerato “”professionista” tanto la persona fisica, quanto quella giuridica, sia pubblica che privata, che, invece, utilizza il contratto “nel quadro” della sua attività imprenditoriale o professionale”, e atteso che “perchè ricorra la figura del “professionista” non è necessario che il contratto sia posto in essere nell’esercizio dell’attività propria dell’impresa o della professione, essendo sufficiente – come si evince dalla parola “quadro” – che esso venga posto in essere per uno scopo connesso all’esercizio dell’attività imprenditoriale o professionale” (Cass., 05/07/2018, n. 17586, pag. 6, richiamata dal pubblico ministero, e che a sua volta richiama la pregressa giurisprudenza conforme);
nel caso, è pacifico che B. ha agito per scopi almeno in parte connessi, in termini oggettivi, all’esercizio della sua richiamata attività di agriturismo, sicchè l’ordinanza risulta conforme alla legge quale interpretata dalla giurisprudenza di questa Corte;
lo stesso ricorrente, sia in ricorso (pag. 7) che in memoria (pag. 8), conferma trattarsi d’impianto destinato a un’edificazione unitaria e, quindi, di destinazione non scindibile, dal che deriva l’oggettiva connessione con l’attività agrituristica;
consegue il rigetto;
in assenza di attività difensiva di controparte, non deve disporsi sulle spese (come altrimenti sarebbe stato necessario: Cass., 18/10/2011, n. 21565).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso, dichiarando la competenza del Tribunale di Venezia. Nulla sulle spese.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
Il Collegio ha deliberato la motivazione semplificata.
Così deciso in Roma, il 11 ottobre 2018.
Depositato in Cancelleria il 13 dicembre 2018