Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32244 del 13/12/2018

Cassazione civile sez. VI, 13/12/2018, (ud. 11/10/2018, dep. 13/12/2018), n.32244

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al nr. 878-2018 proposto da:

B.A., in proprio e n.q. di titolare de “Il Passo della

Beccaccia”, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BENACO 15, presso

lo studio dell’avvocato ANNA PAOLA TODINI, rappresentato e difeso

dall’avvocato GESUALDO ANTONIO PALA;

– ricorrente –

contro

GRUPPO GREEN POWER SPA IN PLRPT;

– intimata –

per regolamento (li competenza avverso l’ordinanza n. R.G. 1984/2015

del TRIBUNALE di VITERBO, depositata il 22/11/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’1/10/2018 dal Consigliere Relatore Dott. PORRECA

PAOLO;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero in persona del

Sostituto Procuratore Generale Dott. FULVIO TRONCONE che conclude

per il rigetto del ricorso per essere competente il Tribunale di

Venezia.

Fatto

CONSIDERATO

che:

B.A., quale titolare di un agriturismo, conveniva davanti al Tribunale di Viterbo la Gruppo Green Power, s.p.a., per ottenere il risarcimento dei danni causati all’impianto di fornitura del riscaldamento e dell’acqua calda sanitaria, esistente nella propria abitazione e in un locale destinato all’attività agrituristica, in ragione della dedotta cattiva installazione di una pompa di calore realizzata sulla base di previo contratto scritto;

la società convenuta eccepiva, costituendosi, l’incompetenza territoriale dell’ufficio adito sulla base di clausola presente nel contratto;

il tribunale accoglieva l’eccezione dichiarando la competenza del Tribunale di Venezia, sul presupposto del difetto della qualità di consumatore rivendicata in contrario dall’attore;

avverso questa ordinanza propone ricorso per regolamento di competenza B.A. che ha depositato altresì memoria;

il pubblico ministero ha formulato conclusioni scritte.

Diritto

RILEVATO

che:

il ricorrente deduce che il giudice di merito avrebbe omesso erroneamente ogni istruttoria e ogni vaglio dell’incarto processuale, mancando così di considerare che l’agriturismo risultava inserito in una più ampia struttura costituente un unico corpo edilizio destinato anche e principalmente ad abitazione, al cui servizio era funzionale la pompa di calore, al pari dell’impianto fotovoltaico, sicchè, avendo egli concluso il contratto quale consumatore, avrebbe dovuto ritenersi nulla la clausola derogatoria della competenza inderogabilmente prevista in relazione a questa qualità soggettiva;

Rilevato che:

il ricorso dev’essere rigettato, atteso che, ai fini in parola, dev’essere considerato “”professionista” tanto la persona fisica, quanto quella giuridica, sia pubblica che privata, che, invece, utilizza il contratto “nel quadro” della sua attività imprenditoriale o professionale”, e atteso che “perchè ricorra la figura del “professionista” non è necessario che il contratto sia posto in essere nell’esercizio dell’attività propria dell’impresa o della professione, essendo sufficiente – come si evince dalla parola “quadro” – che esso venga posto in essere per uno scopo connesso all’esercizio dell’attività imprenditoriale o professionale” (Cass., 05/07/2018, n. 17586, pag. 6, richiamata dal pubblico ministero, e che a sua volta richiama la pregressa giurisprudenza conforme);

nel caso, è pacifico che B. ha agito per scopi almeno in parte connessi, in termini oggettivi, all’esercizio della sua richiamata attività di agriturismo, sicchè l’ordinanza risulta conforme alla legge quale interpretata dalla giurisprudenza di questa Corte;

lo stesso ricorrente, sia in ricorso (pag. 7) che in memoria (pag. 8), conferma trattarsi d’impianto destinato a un’edificazione unitaria e, quindi, di destinazione non scindibile, dal che deriva l’oggettiva connessione con l’attività agrituristica;

consegue il rigetto;

in assenza di attività difensiva di controparte, non deve disporsi sulle spese (come altrimenti sarebbe stato necessario: Cass., 18/10/2011, n. 21565).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso, dichiarando la competenza del Tribunale di Venezia. Nulla sulle spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

Il Collegio ha deliberato la motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 11 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 13 dicembre 2018

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA