Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32244 del 10/12/2019

Cassazione civile sez. VI, 10/12/2019, (ud. 15/10/2019, dep. 10/12/2019), n.32244

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26245-2018 proposto da:

M.S., elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso

la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato GIANDOMENICO DELLA MORA;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO (OMISSIS);

– intimato –

avverso il decreto n. R.G. 86/2018 del TRIBUNALE di TRIESTE,

depositato il 06/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 15/10/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ALBERTO

PAZZI.

Fatto

RILEVATO

che:

1. con decreto in data 6 luglio 2018 il Tribunale di Trieste rigettava il ricorso proposto da M.S., dichiaratosi cittadino gambiano, avverso il provvedimento di diniego di protezione internazionale emesso dalla locale Commissione territoriale al fine di domandare il riconoscimento dello status di rifugiato e del diritto alla protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex artt. 2 e 14;

in particolare il Tribunale, una volta constatato come il racconto del richiedente asilo (il quale aveva riferito di aver lasciato il paese di origine dopo essere evaso dal carcere ove era stato imprigionato per la sua adesione al partito di opposizione e di essere arrivato in Italia a seguito di un naufragio nel corso del quale erano deceduti un gran numero di migranti) risultasse non credibile, non essendovi alcuna certezza neppure sulla sua identità e sull’effettivo Stato di provenienza, rilevava comunque la mancanza dei presupposti per riconoscere le forme di protezione richieste, dato che la condizione dell’asserito paese di provenienza era radicalmente cambiata da quando, nel 2017, l’insediamento di un nuovo presidente democraticamente eletto aveva consentito al Gambia di divenire un paese democratico dove era possibile esercitare le libertà fondamentali ed erano cessate le violenze su base politica e religiosa;

2. ricorre per cassazione avverso questa pronuncia M.S. al fine di far valere due motivi di impugnazione;

l’intimato Ministero dell’Interno non ha svolto alcuna difesa;

3. occorre preliminarmente rilevare come il decreto di rigetto impugnato sia stato depositato il 6 luglio 2018, mentre la notifica del ricorso al Ministero dell’Interno è stata effettuata, ai sensi dell’art. 144 c.p.c. e del R.D. n. 1611 del 1933, art. 11, solamente in data 26 agosto 2018; parte ricorrente ha espressamente riconosciuto di aver ricevuto la comunicazione di cancelleria prevista dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 13, dalla quale decorreva il termine di trenta giorni per proporre ricorso avanti a questa Corte;

tale comunicazione tuttavia, asseritamente avvenuta il 27 luglio 2018, non è presente in atti, dove è rinvenibile la sola copia autentica del decreto impugnato priva della comunicazione di cancelleria;

risulta così indimostrato il presupposto addotto a dimostrazione della tempestività dell’impugnazione, che quindi deve reputarsi inammissibile in ragione della sua tardività;

4. il rilievo ha carattere assorbente e rende superfluo l’esame, nel merito, dei motivi di ricorso presentati;

5. in forza dei motivi sopra illustrati il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile;

la mancata costituzione in questa sede dell’amministrazione intimata esime il collegio dal provvedere alla regolazione delle spese di lite.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, il 15 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 10 dicembre 2019

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