Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32242 del 13/12/2018

Cassazione civile sez. VI, 13/12/2018, (ud. 03/05/2018, dep. 13/12/2018), n.32242

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. GRAZIOSI Chiara – rel. Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10689-2017 proposto da:

SELMABIPIEMME LEASING S.P.A. C.F./P.I. (OMISSIS), in persona

dell’Amministratore Delegato pro tempore, elettivamente domiciliata

in ROMA, VIA TOSCANA n. 10, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO

RIZZO, che la rappresenta e difende disgiuntamente agli avvocati

ELISA NEMBRI, LUIGI CELLA;

– ricorrente –

contro

M.C.;

– intimato-

avverso l’ordinanza n. 25057/2016 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

di ROMA, depositata il 07/12/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 03/05/2018 dal Consigliere Dott. GRAZIOSI CHIARA.

Fatto

RILEVATO

che:

Cass. sez. 6-3, ord. 9 marzo 2017 ha rigettato ricorso di regolamento di competenza proposto da Selmabipiemme Leasing S.p.A. avverso M.C. condannando la ricorrente “alle spese” del procedimento.

Selmabipiemme Leasing S.p.A. propone ora ricorso ex art. 391 bis c.p.c. da cui non si difende l’intimato M. – denunciando che vi sarebbe un errore nella condanna alle spese perchè il M. non avrebbe preso parte al giudizio; chiede pertanto l’applicazione revocatoria degli articoli 391 bis c.p.c. e art. 395 c.p.c., n. 4, quanto alla liquidazione delle spese, “revocando la condanna” della ricorrente al pagamento di queste.

Selmabipiemme Leasing S.p.A. ha pure depositato memoria.

Diritto

RITENUTO

che:

Deve darsi atto che effettivamente il M., intimato, non si difese, e altresì che nella motivazione dell’ordinanza in questa sede impugnata si rinviene la frase: “le spese seguono la soccombenza”, e nel suo dispositivo si “condanna la società ricorrente alle spese”.

Se è vero, allora, che la ricorrente formalmente ha invocato il profilo revocatorio dell’art. 391 bis c.p.c., sussumendo l’errore denunciato in quello sanabile con lo strumento di cui all’art. 395 c.p.c., n. 4, è altrettanto vero, peraltro, che la reale sostanza di quanto denunciato rientra nel paradigma del mero errore materiale, non pervenendo invece al grado dell’errore di fatto.

Si è appena constatato, a ben guardare, che nella ordinanza di cui si tratta il collegio di questa Suprema Corte ha pronunciato come se l’intimato M.C. si fosse difeso, da ciò desumendo la condanna a rifondergli le spese processuali pronunciata nei confronti di Selmabipiemme Leasing S.p.A., ma non affermando come presupposto di tale decisione – nè in motivazione, nè, tantomeno, in dispositivo – che effettivamente Selmabipiemme Leasing S.p.A. si fosse difesa, ovvero non incorrendo in un errore di fatto in rapporto a quanto risultante dagli atti processuali. Pertanto, il ricorso, come oggettivamente denunciante un errore materiale ai sensi dell’art. 287 c.p.c., deve essere qualificato come tale, e si deve quindi applicare l’art. 391 bis in combinato disposto con l’art. 380 bis c.p.c. per operare la correzione dell’errore materiale suddetto. Deve in conseguenza disporsi che, laddove nella motivazione dell’ordinanza de qua si rinviene la frase che “le spese seguono la soccombenza”, questa deve intendersi tamquam non esset, ovvero la motivazione deve essere intesa come la frase se non vi fosse inserita; e parimenti laddove nel dispositivo si “condanna la società ricorrente alle spese”, deve intendersi come se tale condanna non esistesse.

Trattandosi di procedimento ex artt. 287 e 391 bis c.p.c., a prescindere dal fatto che M.C. non si è difeso, non vi è luogo a pronuncia sulle spese, non essendo individuabili una parte vittoriosa e una parte soccombente (sulla scorta di S.U. ord. 27 giugno 2002 n. 9438 v. Cass. sez. 3, ord. 4 maggio 2009n. 10203, Cass. sez. 6-2, ord. 17 settembre 2013 n. 21213 e Cass. sez. 6-L, ord. 4 gennaio 2016 n. 14).

P.Q.M.

Qualificato il ricorso come richiesta ai sensi dell’art. 391 bis c.p.c. di correzione d’errore materiale ex art. 287 c.p.c., in suo accoglimento dispone che nella ordinanza di cui si tratta, laddove nella motivazione figura la frase “le spese seguono la soccombenza”, si deve intendere come se la frase St, non esistesse, e laddove nel dispositivo viene pronunciata “condanna la società (i ricorrente alle spese” si deve intendere come se tale condanna non esistesse.

Visto, l’art. 288 c.p.c., comma 2, secondo inciso, dispone che la cancelleria annoti il presente provvedimento sull’originale di detta ordinanza.

Così deciso in Roma, il 3 maggio 2018.

Depositato in Cancelleria il 13 dicembre 2018

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