Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32242 del 10/12/2019
Cassazione civile sez. I, 10/12/2019, (ud. 24/10/2019, dep. 10/12/2019), n.32242
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –
Dott. STALLA Giacomo Maria – rel. Consigliere –
Dott. PACILLI Giuseppina A. R. – Consigliere –
Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –
Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 30048/2018 proposto da:
M.J., elettivamente domiciliato In Oria (Brindisi), Vico Torre
Santa Susanna 18, presso lo studio dell’avv. Antonio Almiento che lo
rappresenta e difende per procura speciale in atti;
– ricorrente –
contro
MINISTERO dell’INTERNO, (CF (OMISSIS));
– intimato –
avverso il decreto del TRIBUNALE di LECCE n. 2052 depositato il
27/07/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
24/10/2019 dal consigliere Dott. GIACOMO MARIA STALLA.
Fatto
RILEVATO
che:
p. 1. M.J., n. (OMISSIS), propone cinque motivi di ricorso per la cassazione del decreto n. 2052/18 del 27.7.18, con il quale il Tribunale di Lecce – Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione Europea – ha respinto il ricorso da lui proposto avverso la decisione della competente Commissione Territoriale di rigetto della sua istanza di protezione internazionale: protezione sussidiaria o permesso di soggiorno per motivi umanitari.
p. 2. Il Tribunale ha preliminarmente disatteso, stante la mancata allegazione di elementi di novità e la esauriente disamina da parte della Commissione Territoriale, l’istanza del difensore di audizione del richiedente, nonostante la mancata videoregistrazione del colloquio in fase amministrativa.
p. 3. Il ricorrente ripropone in questa sede (primo motivo di ricorso) la questione della necessaria audizione, pur in caso di decisione conseguente ad udienza, del richiedente, quale condizione essenziale del giudizio di attendibilità e dell’esercizio del diritto di difesa.
p. 4. Si ritiene che, pur in presenza di vari precedenti di legittimità sul punto (Cass.n. 17717/18; 5973/19; 2817/19 ed altre), la questione potenzialmente dirimente – sia meritevole di essere riconsiderata previa trattazione in pubblica udienza.
P.Q.M.
– V.ti gli artt. 380 bis e 380 bis 1 c.p.c.;
– Rinvia la causa a nuovo ruolo per la trattazione in pubblica udienza.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione prima civile, il 24 ottobre 2019.
Depositato in Cancelleria il 10 dicembre 2019