Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32241 del 13/12/2018

Cassazione civile sez. VI, 13/12/2018, (ud. 12/09/2018, dep. 13/12/2018), n.32241

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ESPOSITO Lucia – Presidente –

Dott. FERNANDES Giulio – rel. Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9789-2017 proposto da:

L.C., L.E., L.G., elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA EMANUELE GIANTURCO 5, presso lo studio

dell’avvocato PECCARISI PAOLA, rappresentati e difesi dall’avvocato

SANASI MAURIZIO;

– ricorrenti –

contro

D.L., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA DEL VIMINALE

5, presso lo studio dell’avvocato GALLO GIUSEPPE, rappresentato e

difeso dall’avvocato BRUNO LUIGI MICHELE;

– controricorrente –

contro

LE.EM., L.M., V.N.N.,

R.A.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 2015/2016 della CORTE D’APPELLO di LECCE, del

5/10/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 12/09/2018 dal Consigliere Dott. FERNANDES GIULIO.

Fatto

RILEVATO

che, con sentenza del 12 ottobre 2016, la Corte di Appello di Lecce confermava la decisione del primo giudice che, in parziale accoglimento della domanda proposta da D.L. nei confronti di L.S. aveva condannato gli eredi di quest’ultimo – nei cui confronti la causa era stata riassunta a seguito del decesso del L.S. nel corso del primo grado di giudizio – al pagamento in favore del D.L. della somma di Euro 16.638,08 oltre accessori per differenze retributive avendo accertato la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra l’istante e l’impresa artigiana “Croce Verde” di cui il defunto L.S. era titolare, nel periodo dal 28 settembre 2005 al 6 giugno 2008, con mansioni di autista di autoambulanza; che ad avviso della Corte territoriale e per quello ancora di rilievo in questa sede: non ricorreva la eccepita nullità dell’atto introduttivo del giudizio in cui, come già correttamente rilevato dal Tribunale, erano stati indicati con precisione il periodo lavorativo, gli orari osservati, le mansioni, che il lavoro era stato svolto “a nero” e retribuito in misura inferiore ai parametri indicati dal CCNL settore terziario; del pari infondata era l’eccezione di nullità dell’atto di riassunzione del giudizio giustamente considerato dal primo giudice sufficientemente completo così come l’allegazione allo stesso di atti in copia non autenticata non assumeva alcuna rilevanza non prevedendo la norma alcun onere in tal senso ma solo la redazione e notifica di un atto contenente gli elementi di conoscenza indicati ai numeri da 1) a 6) tutti specificati; l’appellante L.G. era da considerarsi erede accettante puramente e semplicemente, come ritenuto dal Tribunale, essendosi costituita in giudizio spiegando difese nel merito (chiedendo, in via subordinata, la riduzione del quantum preteso) qualificandosi erede ed assumendo in tal modo un comportamento incompatibile con la volontà di rinunciare all’eredità ed integrante un’accettazione tacita della stessa sicchè la successiva rinuncia resa innanzi al notaio in data 5 marzo 2013, a due mesi di distanza dalla pronuncia della sentenza di primo grado, non poteva esplicare alcun effetto; dalla espletata istruttoria era emersa la sussistenza degli elementi propri di un rapporto di lavoro subordinato nel periodo e con le mansioni sopra indicati con l’esclusione dello straordinario come correttamente ritenuto dal primo giudice;

che per la cassazione della predetta decisione propongono ricorso L.C., L.E. e L.G. affidato a cinque motivi cui resiste con controricorso il D.L.;

che è stata depositata la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio;

che i ricorrenti hanno depositato memoria ex art. 380-bis c.p.c., in cui dissentono dalla proposta del relatore ed insistono per l’accoglimento del ricorso.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

con il primo motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 460,476 e 519 c.c. nonchè insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto essenziale della controversia (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5) in quanto la Corte d’appello, con riferimento alla eccezione di carenza di legittimazione di L.G., erroneamente non l’aveva accolta pur in presenza della rinuncia all’eredità del 5 marzo 2013 per notar C. che, contrariamente a quanto affermato nell’impugnata sentenza, era efficace non potendo essere considerato atto integrante un’accettazione tacita di eredità la costituzione in giudizio per chiedere, in via principale, la declaratoria del difetto di legittimazione passiva e, solo in subordine, la riduzione nel quantum della condanna; con il secondo ed il terzo motivo viene dedotta violazione dell’art. 414 c.p.c. (secondo motivo) e dell’art. 303 c.p.c. (terzo motivo) nonchè vizio di motivazione (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5) mancando tanto l’atto introduttivo del giudizio che quello di riassunzione degli elementi indicati dai citati artt. 414 e 303 c.p.c., contrariamente a quanto affermato prima dal Tribunale e, poi, dalla Corte territoriale; con il quarto motivo si deduce insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine all'”an” ed al “quantum debeatur” della domanda proposta (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) non avendo la Corte di appello adeguatamente scrutinato le risultanze della prova testimoniale espletata dalle quali non potevano ritenersi dimostrati i tratti tipici di un rapporto di lavoro subordinato e neppure aveva tenuto conto delle contestazioni mosse alle somme richieste dal D.L.; con il quinto motivo si deduce violazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, ed insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto essenziale della controversia (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5) per avere la Corte di appello erroneamente disposto la condanna al versamento dell’ulteriore contributo unificato richiamando una norma inesistente;

che il primo motivo è inammissibile. Occorre precisare in punto di fatto: che a seguito di riassunzione del giudizio da parte del D.L. nei confronti degli eredi di L.S. – L.C., L.E., L.G., L.M., Le.Em., R.A. e V.N.N. – si costituivano con memoria in data 9 maggio 2011 solo L.G., L.C. e L.E. eccependo di aver accettato l’eredità paterna con beneficio d’inventario e chiedendo, in via principale, dichiararsi per tale ragione, il loro difetto di legittimazione passiva, e, in subordine, la riduzione del quantum chiesto in ricorso; che solo con l’atto di appello L.G. ha riproposto l’eccezione sostenendo di aver rinunciato all’eredità L.C. producendo in giudizio la relativa rinuncia; che la Corte, preso atto delle accettazioni con beneficio d’inventario da parte della V. nonchè di L.E., L.C., Le.Em. e L.M. giusta dichiarazioni del 7 aprile 2010 e dell’11 maggio 2010, osservava come correttamente il Tribunale avesse ritenuto L.G. erede puro e semplice essendosi costituita in giudizio spiegando difese nel merito (chiedendo, in via subordinata, la riduzione del quantum preteso) qualificandosi erede ed assumendo in tal modo un comportamento incompatibile con la volontà di rinunciare all’eredità ed integrante un’accettazione tacita della stessa ragion per cui la successiva rinuncia resa innanzi al notaio in data 5 marzo 2013, a due mesi di distanza dalla pronuncia della sentenza di primo grado, non poteva esplicare alcun effetto. Tanto precisato in punto di fatto, vale ricordare come costituisca principio pacifico quello secondo il quale affinchè un atto del chiamato all’eredità possa configurare accettazione tacita, è necessario che esso presupponga necessariamente la sua volontà di accettare e che si tratti di atto che egli non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede. In proposito, questa Corte (Cass. 20/3/1976, n. 1021) ha chiarito che non solo gli atti dispositivi, ma anche gli atti di gestione possono dar luogo all’accettazione tacita dell’eredità, secondo l’accertamento compiuto caso per caso dal giudice di merito, in considerazione della peculiarità di ogni singola fattispecie e tenendo conto di molteplici fattori, tra cui quelli della natura ed importanza nonchè della finalità degli atti di gestione compiuti dal chiamato. In ogni caso, occorre però che si tratti di atti incompatibili con la volontà di rinunziare e non altrimenti giustificabili se non con la veste di erede, mentre sono privi di rilevanza tutti quegli atti che non denotano in maniera univoca un’effettiva assunzione della qualità di erede, occorrendo accertare se il chiamato si sia mantenuto o meno nei limiti della conservazione e dell’ordinaria amministrazione del patrimonio ereditario, potendosi in linea generale affermare che tutti gli atti previsti dall’art. 460 c.c. (disciplinante i poteri del chiamato prima dell’accettazione, e cioè: compimento di azioni possessorie a tutela dei beni ereditari; compimento di atti conservativi, di vigilanza e di amministrazione temporanea) non provochino la mutazione dello status da chiamato a erede. E’ stato anche chiarito che la ricerca della volontà di accettare l’eredità attraverso l’accertamento e l’interpretazione degli atti compiuti dal chiamato si risolve in un’indagine di fatto non suscettibile di censura in sede di legittimità, purchè il risultato sia congruamente motivato, senza errori di logica o di diritto (Cass. 12753 del 17/11/1999n. 2663 del 22/03/1999). Sulla scorta di tali premesse, questa Corte ha ritenuto corretto l’operato dal giudice del merito secondo cui il fatto dei chiamati all’eredità che abbiano ricevuto ed accettato la notifica di una citazione o di un ricorso per debiti del de cuius, così come il fatto che essi si siano costituiti eccependo la propria carenza di legittimazione, non possono configurarsi come accettazione tacita dell’eredità, trattandosi di atti pienamente compatibili con la volontà di non accettare l’eredità (così Cass. Sez. 3, n. 10197 del 03/08/2000). Diversamente, quando i chiamati si costituiscano in giudizio dichiarando la propria qualità di eredi dell’originario debitore, senza in alcun modo contestare l’effettiva assunzione di tale qualità ed il conseguente difetto di titolarità passiva della pretesa essi compiono un’attività non altrimenti giustificabile se non con la veste di erede, che esorbita dalla mera attività processuale conservativa del patrimonio ereditario, in quanto dichiarata non al fine di paralizzare la pretesa, ma di illustrare la qualità soggettiva nella quale essi intendono paralizzarla. Orbene, facendo applicazione di tali principi al caso in esame non può non rilevarsi che, prima il Tribunale e, poi, la Corte di appello, con un giudizio di merito correttamente motivato non sindacabile in questa sede hanno ritenuto il comportamento tenuto da L.G. – consistito nel costituirsi in giudizio dichiarando di aver accettato l’eredità paterna con il beneficio d’inventario, pur concludendo in via principale per la declaratoria del suo difetto di legittimazione passiva, nell’aver resistito nel merito nel corso dell’intero giudizio di primo grado, nel non aver provato l’accettazione beneficiata, nell’aver rinunciato all’eredità solo due mesi dopo la pronuncia della sentenza di primo grado – tale da integrare una “pro herede gestio” idonea a fargli acquistare la qualità di erede puro e semplice. In siffatta situazione, poi, il giudice del gravame, in applicazione di un principio costantemente affermato da questa Corte ha precisato come l’accettazione tacita dell’eredità non poteva essere rimessa in discussione per effetto di un atto della successiva la rinuncia all’eredità (Cass. n. 13384 del 08/06/2007, tra le varie). Peraltro, come evidenziato anche da Cass. n. 21287 del 14/10/2011 (nel ritenere che la riassunzione del processo dopo il decesso della parte sia validamente effettuata nei confronti di coloro che risultano chiamati all’eredità, se questi non contestino tempestivamente la loro qualità di eredi) L’interpretazione che pone a carico dei chiamati un onere di specificare tempestivamente nel processo la loro posizione in relazione al compendio ereditario è necessitata dall’applicazione dei principi di sollecita definizione del processo e di tutela del diritto di difesa, di cui all’art. 111 Cost., ammettendosi in caso contrario la possibilità di protrarre una situazione di incertezza, addirittura sino al decennio, per il quale dovrebbe essere paralizzata l’iniziativa processuale del creditore del de cuius, o il relativo accertamento giudiziale;

che il secondo ed il terzo motivo sono inammissibili e perchè privi di specificità non essendo stati riportati in entrambi nè il ricorso introduttivo del giudizio nè il ricorso in riassunzione e perchè non articolano alcuna censura specifica alle argomentazioni di cui alla impugnata sentenza limitandosi e riproporre i motivi di appello rigettati dalla Corte territoriale;

che del pari inammissibile è il quarto motivo perchè non presenta alcuno dei requisiti di ammissibilità richiesti dall’art. 360 c.p.c., comma 2, n. 5, nella formulazione “ratione temporis” applicabile alla presenta controversia (quindi, come modificato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. b), conv. Con modifiche in L. 7 agosto 2012, n. 134) come interpretata dalle Sezioni Unite di questa Corte risolvendosi nella denuncia del vizio di motivazione insufficiente non più previsto (cfr. SU n. 8053 del 7 aprile 2014);

che, infine, del tutto inammissibile è il quinto motivo in quanto non conferente con il contenuto della sentenza impugnata la quale ha statuito la non sussistenza dei presupposti per il versamento dal parte degli appellanti dell’ulteriore contributo unificato;

che, pertanto, in adesione alla proposta del relatore, il ricorso va rigettato;

che le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo in favore del D.L. con attribuzione all’avv. Bruno Luigi Michele per dichiarato anticipo fattone; nulla per le spese nei confronti degli altri intimati che non hanno svolto alcuna attività difensiva;

che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17,(legge di stabilità 2013) trovando tale disposizione applicazione ai procedimenti iniziati in data successiva al 30 gennaio 2013, quale quello in esame (Cass. n. 22035 del 17/10/2014; Cass. n. 10306 del 13 maggio 2014e numerose successive conformi).

P.Q.M.

La Corte, dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti alle spese del presente giudizio in favore di D.L. liquidate in Euro 200,00 per esborsi, Euro 2.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfetario nella misura del 15% con attribuzione; nulla per le spese dei confronti degli altri intimati.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 12 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 13 dicembre 2018

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