Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3224 del 10/02/2021

Cassazione civile sez. VI, 10/02/2021, (ud. 15/12/2020, dep. 10/02/2021), n.3224

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – rel. Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 10612-2020 proposto da:

M.H.R., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato GIUSEPPE LUFRANO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, COMMISSIONE TERRITORIALE RICONOSCIMENTO

PROTEZIONE INTERNAZIONALE – (OMISSIS), TRIBUNALE CIVILE/ANCONA, in

persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che

lo rappresenta e difende ope legis;

– resistente –

avverso il decreto n. R.G. 2438/2019 del TRIBUNALE di ANCONA,

depositato il 05/03/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 15/12/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ALBERTO

PAZZI.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. con decreto depositato in data 5 marzo 2020 il Tribunale di Ancona respingeva il ricorso proposto da M.H.R., cittadino del Bangladesh proveniente da (OMISSIS), distretto di (OMISSIS), avverso il provvedimento emesso dalla locale Commissione territoriale di diniego del riconoscimento del suo status di rifugiato nonchè del suo diritto alla protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex artt. 2 e 14, o a quella umanitaria ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3, e del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6;

2. ricorre per cassazione avverso questa pronuncia M.H.R. al fine di far valere tre motivi di impugnazione; il Ministero dell’Interno si è costituito al di fuori dei termini previsti dall’art. 370 c.p.c., al fine di prendere eventualmente parte all’udienza di discussione.

Diritto

CONSIDERATO

che:

3. il primo motivo di ricorso denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, la violazione, falsa applicazione o errata interpretazione del D.Lgs. n. 13 del 2017, artt. 1 e 2, nonchè dell’art. 276 c.p.c., poichè il giudice avanti al quale si era tenuta la comparizione delle parti e la discussione era un giudice onorario che non faceva parte della sezione specializzata nè aveva partecipato al collegio che aveva deciso la controversia;

4. la questione è stata rimessa all’esame delle Sezioni Unite di questa Corte, sicchè si rende opportuno rinviare a nuovo ruolo in attesa della relativa decisione.

P.Q.M.

La Corte rinvia a nuovo ruolo in attesa della decisione delle Sezioni Unite sulla questione sollevata con il primo motivo di ricorso.

Così deciso in Roma, il 15 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2021

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