Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3224 del 10/02/2011
Cassazione civile sez. III, 10/02/2011, (ud. 12/01/2011, dep. 10/02/2011), n.3224
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MORELLI Mario Rosario – Presidente –
Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –
Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –
Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –
Dott. LEVI Giulio – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
M.D. (OMISSIS), M.G.
(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA COSTANTINO
87 SC. A, presso lo studio dell’avvocato MAGLIONE DOMENICO,
rappresentati e difesi dall’avvocato VOLPICELLI CARLO con studio in
ARZANO (NA), VIA L. ROCCO 68 giusta delega a margine del ricorso;
– ricorrenti –
contro
RAS S.P.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
PANAMA 88, presso lo studio dell’avvocato SPADAFORA GIORGIO, che la
rappresenta e difende giusta delega in calce al controricorso;
– controricorrente –
e contro
M.L. (OMISSIS);
– intimato –
avverso la sentenza n. 7284/2005 del TRIBUNALE di NAPOLI – TERZA
SEZIONE CIVILE, emessa il 23/6/2005, depositata il 29/06/2005, R.G.N.
24585/03;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
12/01/2011 dal Consigliere Dott. GIULIO LEVI;
udito l’Avvocato GIORGIO SPADAFORA;
Lette le conclusioni, scritte dal Sostituto Procuratore Generale
dott.ssa CARESTIA Antonietta, confermate in Camera di Consiglio dal
P.M. dott. RUSSO Rosario Giovanni, che ha chiesto il rigetto del
ricorso per manifesta infondatezza.
La Corte:
Fatto
PREMESSO IN FATTO
che:
1. Con sentenza n. 7284/2005 il Tribunale di Napoli ha rigettato l’appello proposto dagli odierni ricorrenti avverso la sentenza n. 56003/2002 del Giudice di Pace di Napoli;
2. I ricorrenti propongono ricorso per cassazione della predetta sentenza con due motivi;
3. Resiste l’intimata RAS S.p.A. con controricorso chiedendo il rigetto del ricorso perche’ infondato.
4. Il Procuratore Generale ha depositato conclusioni scritte ex art. 375 c.p.c. chiedendo il rigetto del ricorso per manifesta infondatezza.
Diritto
RITENUTO IN DIRITTO
In condivisione delle richieste del PG che:
Con il primo motivo i ricorrenti, denunciano la violazione della L. n. 990 del 1969, art. 22 in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, con la conseguente erroneita’ della pronuncia di infondatezza anziche’ di improponibilita’ della domanda, sul rilievo che il g.a.
aveva ritenuto provata la preventiva richiesta di risarcimento alla RAS S.p.A. L. n. 990 del 1969, ex art. 22 sulla base di circostanze inconferenti e di elementi inidonei a provare l’invio della richiesta nel rispetto dei termini di legge.
La censura e’ manifestamente infondata, in quanto il g.a. ha fatto corretta applicazione della costante giurisprudenza della S.C., secondo la quale “la richiesta scritta di risarcimento prevista dalla L. n. 990 del 1969, art. 22 puo’ essere sostituita da atti equipollenti, purche’ ugualmente idonei a portare l’assicuratore a conoscenza dell’esistenza del sinistro e della richiesta del danneggiato, cosi’ come nel caso in cui sia intercorsa corrispondenza tra le parti o siano state svolte trattative per la liquidazione del danno (Cass. 2008, n. 10371; Cass. 2007, n. 22883). In particolare il g.a., con motivazione congrua, ha precisato che la questione della proponibilita’ della domanda doveva ritenersi superata tra le parti, perche’ genericamente dedotta dalla RAS in comparsa di risposta e non piu’ richiamata e/o specificata dalla RAS prima del giudizio, e che l’offerta transattiva comunicata dalla RAS prima del giudizio, con la trasmissione del relativo importo mediante assegno, consentiva agevolmente di ritenere soddisfatta la condizione di cui alla L. n. 990 del 1969, all’art. 22.
Con il secondo motivo i ricorrenti, deducono il vizio di motivazione in ordine alla mancata compensazione delle spese processuali, pur ricorrendo giusti motivi.
Il motivo e’ inammissibile, in quanto la facolta’ di disporre la compensazione tra le parti rientra nel potere discrezionale del giudice del merito, il quale non e’ tenuto a dare ragione con una espressa motivazione del mancato uso di tale facolta’ (Cass., S.U. 2005, n. 14989).
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di cassazione che liquida in Euro 2.200,00, di cui 2.000,00 per onorari, oltre al rimborso delle spese generali e degli accessori previdenziali e fiscali di legge.
Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della sezione terza civile, il 12 gennaio 2011.
Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2011