Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3224 del 07/02/2017


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Cassazione civile, sez. II, 07/02/2017, (ud. 08/11/2016, dep.07/02/2017),  n. 3224

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 26652 – 2012 R.G. proposto da:

B.S., – c.f. (OMISSIS) – elettivamente domiciliato in Roma,

alla via Ronciglione, n. 3, presso lo studio dell’avvocato Fabio

Gullotta che congiuntamente e disgiuntamente all’avvocato Emanuele

Principi lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

BO.LI., – c.f. (OMISSIS) – elettivamente domiciliata in

Roma, al Lungotevere delle Navi, n. 30, presso lo studio

dell’avvocato Oreste Michele Fasano che congiuntamente e

disgiuntamente all’avvocato Mario Palmisano la rappresenta e difende

in virtù di procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

Avverso la sentenza n. 1286/2012 della corte d’appello di Milano;

Udita la relazione della causa svolta all’udienza pubblica dell’8

novembre 2016 dal consigliere dott. Luigi Abete;

Udito l’avvocato Emanuele Principi per il ricorrente;

Udito l’avvocato Oreste Michele Fasano per la controricorrente.

Udito il Pubblico Ministero, in persona del sostituto procuratore

generale dott. CAPASSO Lucio, che ha concluso per il rigetto del

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto del 5.4.1991 Bo.Li. citava a comparire innanzi al tribunale di Milano il fratello B.S..

Esponeva che il (OMISSIS) era deceduto il padre, B.G., lasciando a sè quali eredi la moglie nonchè i figli, ovvero ella attrice ed il convenuto; che il padre era titolare di un’officina meccanica in (OMISSIS).

Chiedeva che si accertasse e desse atto che era contitolare, quale socia di fatto. dell’officina meccanica esercitata dal fratello in forma di impresa individuale, con condanna del convenuto a corrisponderle le utilità economiche di sua spettanza.

Si costituiva B.S..

Instava per il rigetto dell’avversa domanda; esperiva altresì domanda riconvenzionale. Con atto del 28.1.1994 Bo.Li. nuovamente citava a comparire innanzi al tribunale di Milano il fratello S..

Riferiva che medio tempore, in data (OMISSIS), era deceduta la madre e chiedeva che si accertasse e desse atto dell’esistenza di una comunione ereditaria avente ad oggetto l’azienda formalmente facente capo, quale ditta individuale, al fratello e che si facesse luogo allo scioglimento della comunione con attribuzione della quota di sua spettanza.

Resisteva B.S..

Parimenti instava per il rigetto dell’avversa domanda; analogamente esperiva domanda riconvenzionale.

Con atto del 23.12.1994 Bo.Li. ancora citava a comparire innanzi al tribunale di Milano il fratello S..

Esponeva che il fratello con atto in data 16.5.1984 aveva acquistato in esplicazione dell’attività aziendale un capannone industriale per il prezzo di Lire 420.000.000.

Chiedeva, tra l’altro, che fosse pronunciata sentenza ex art. 2932 c.c. idonea a trasferirle la quota di 1/2 del capannone industriale ovvero che il fratello fosse condannato a corrisponderle la somma di Lire 210.000.000.

Del pari resisteva B.S..

Riuniti i primi due giudizi, l’adito tribunale con sentenza n. 3189/1997 rigettava, perchè destituita di fondamento, la domanda di cui alla citazione in data 5.4.1991, rigettava, perchè prescritta, la pretesa azionata con la citazione in data 28.1.1994.

Con sentenza n. 11785/1998 il tribunale di Milano rigettava le pretese tutte azionate con la citazione in data 23.12.1994.

Avverso tal ultima sentenza Bo.Li. proponeva appello.

Resisteva B.S..

Con sentenza n. 757/2000 la corte d’appello di Milano rigettava il gravame.

Bo.Li. proponeva inoltre appello avverso la sentenza n. 3189/1997.

Parimenti resisteva B.S.; esperiva altresì appello incidentale.

Con sentenza non definitiva n. 1878/1999 la corte d’appello di Milano confermava la sentenza n. 3189/1997, nella parte in cui aveva respinto la domanda di cui alla citazione in data 5.4.1991, nondimeno, in riforma della gravata sentenza, disconosceva la prescrizione della pretesa ereditaria azionata con la citazione in data 28.1.1994.

Con separata ordinanza faceva luogo all’ammissione delle prove richieste dall’appellato.

Con successiva sentenza non definitiva n. 2174/2000 la corte d’appello di Milano dichiarava che Bo.Li. aveva diritto ad 1/3 dei beni tutti ricompresi nell’azienda già di spettanza del padre al momento dell’apertura della successione del genitore nonchè ad 1/6 dei beni tutti ricompresi nell’azienda già di spettanza del padre al momento dell’apertura della successione della madre in ambedue i casi con frutti ed interessi; dichiarava, a far data dall’esperita domanda riconvenzionale, il diritto di B.S. al compenso per l’uso esclusivo da parte della sorella dell’abitazione e del box auto di via (OMISSIS).

Con separata ordinanza disponeva tarsi luogo a consulenza tecnica d’ufficio.

Espletata la c.t.u.. con sentenza definitiva n. 2077/2002 la corte d’appello di Milano rigettava la domanda di Bo.Li. volta a conseguire la quota asseritamente di sua spettanza dell’azienda già nella titolarità del padre, determinava il corrispettivo del godimento del complesso immobiliare di (OMISSIS) conformemente agli esiti della c.t.u.. confermava la regolamentazione delle spese del primo grado e condannava Liliana B. a rimborsare a controparte i 2/3 delle spese del grado d’appello ed a farsi carico dei 2/3 delle spese di c.t.u..

Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione Bo.Li..

Resisteva B.S. con controricorso contenente ricorso incidentale e ricorso incidentale condizionato.

Con sentenza n. 14035/2008 questa Corte di legittimità, in accoglimento – nei limiti di cui in motivazione – del secondo motivo del ricorso principale, cassava la sentenza n. 2077/2002 della corte d’appello di Milano.

Con atto di citazione del 30.1.2009 Bo.Li. attendeva alla riassunzione del giudizio in sede di rinvio.

Resisteva B.S..

Disposta ed espletata c.t.u., con sentenza n. 1286/2012 la corte d’appello di Milano. in accoglimento della domanda esperita da Bo.Li., condannava B.S. a pagare alla sorella la somma di Euro 73.402,00, quale valore della quota di spettanza della medesima B.L., rivalutata al 31.3.2010, e relativa ad 1/3 del valore dell’azienda al 5.1.1981, data di apertura della successione di B.G.; condannava B.S. a pagare alla sorella la somma di Euro 36.698,00, quale valore della quota di spettanza della medesima Bo.Li., rivalutata al 31.3.2010, e relativa alla metà di 1/3 del valore dell’azienda al (OMISSIS), data di apertura della successione della madre, Be.In.: condannava B.S. a pagare la rivalutazione monetaria secondo indici Istat dal 31.3.2010, data della determinazione dei valori da parte del c.t.u., alla data della decisione, nonchè a pagare gli interessi legali; condannava B.S. a pagare a Bo.Li. le spese di ogni grado e fase del giudizio.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso B.S.; ne ha chiesto sulla scorta di due motivi la cassazione con ogni susseguente pronuncia anche in ordine alle spese.

Bo.Li. ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsi inammissibile ovvero rigettarsi l’avverso ricorso con il favore delle spese.

Il ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5, la nullità della sentenza per violazione dell’art. 384 c.p.c., comma 1, la violazione e falsa applicazione degli artt. 713, 726 e 757 c.c. e art. 384 c.p.c., comma 1: l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio ovvero in ordine all’esigibilità dei pretesi frutti ed alla relativa modalità di calcolo.

Deduce che il giudice di rinvio non si è attenuto al principio tracciato dalla Suprema Corte con la pronuncia n. 14035/2008, segnatamente allorquando ha ritenuto di modificare l’ambito del proprio riesame con la integrazione, mercè l’ordinanza dei 17/26.11.2009, del quesito già sottoposto all’esame del consulente con l’ordinanza dei 20.5/30.6.2009.

Deduce in particolare che i diritti di Bo.Li., quale partecipe della comunione ereditaria, si concentrano e si esauriscono nei beni e nei diritti che concorrevano a costituirla all’atto dell’apertura delle successioni; che gli utili dell’azienda “non sono frutti dei beni che componevano l’azienda alla morte del de cuius, ma sono utili di impresa di un nuovo e diverso imprenditore” (così ricorso, pag. 26).

Il primo motivo è destituito di fondamento.

Si premette che l’impugnata statuizione ha debitamente puntualizzato che con la sentenza non definitiva n. 2174/2000 la corte di appello di Milano “aveva chiaramente definito il diritto riconosciuto a Bo.Li. con la condanna generica allora pronunciata in termini di attribuzione dell’equivalente pecuniario di un’obbligazione di valore e non di valuta” (così sentenza impugnata, pag. 32). Ed ha debitamente soggiunto che “tali determinazioni della sentenza non definitiva n. 2174/2000 non sono state impugnate, con l’effetto che sono passate in giudicato e sono vincolanti, anche e specialmente nei confronti di B.S.” (così sentenza impugnata, pag. 34).

In tal guisa del tutto ingiustificata è l’asserita “infedeltà con cui il giudice del rinvio ha svolto il compito affidatogli dalla Corte” (così ricorso, pag. 27), segnatamente allorchè avrebbe “ritenuto di modificare pesantemente l’ambito del proprio riesame, con la indebita integrazione del quesito operata con l’ordinanza (…) del 17/26 novembre 2009” (così ricorso, pag. 25).

Più esattamente, se è vero – siccome è vero – che il debito del ricorrente aveva ad oggetto “la determinazione per equivalente pecuniario – quale controvalore – del valore della quota ereditaria da attribuire in sede di divisione del bene comune costituito dall’azienda denominata “Officina Meccanica B.G. di S.B.>” (così sentenza impugnata, pag. 34) e se è vero – siccome è vero – che “tutte le argomentazioni svolte dal ricorrente in relazione a tale preteso ed inesistente ampliamento della domanda sono inammissibili, perchè ormai coperte dal giudicato” (così controricorso, pag. 10), risulta pretestuoso prospettare che “l’azienda che ne è seguita non è la continuazione di quella di cui si deve valutare il valore patrimoniale dei cespiti. ma un’altra” (così ricorso, pag. 26) e che non possono essere valutati “come “frutti” del patrimonio aziendale i successivi utili” (così ricorso, pag. 26).

Si sottolinea, per altro verso, che la conclusione testè riferita non è per nulla smentita dalla pronuncia n. 14035/2008, con cui questa Corte di legittimità, in accoglimento del secondo motivo del ricorso per cassazione esperito da Bo.Li., ebbe a cassare la sentenza n. 2077/2002 della corte d’appello di Milano “per carenza di motivazione in merito alla non “ripetibilità” con altri criteri della C.T.U. effettivamente resa” (così ricorso, pagg. 24 – 25).

Invero, con la statuizione n. 14035/2008 questa Corte ebbe propriamente a specificare che, “essendo incontestato il dato fattuale dell’esistenza nell’asse ereditario dell’azienda all’epoca della morte di B.G., sarebbe stato necessario ricostruirne consistenza e valore con diretto riferimento a tale momento sulla base degli elementi e della documentazione contabile in atti”; ed, al contempo, che la corte di Milano, una volta evidenziata la inutilizzabilità della c.t.u. all’uopo svolta, non aveva sufficientemente enunciato “le ragioni che impedivano l’espletamento di una nuova consulenza tecnica d’ufficio, tendente all’esatta individuazione dei beni aziendali ed alla loro consistenza patrimoniale all’epoca di apertura della successione”.

Con il secondo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5 la nullità della sentenza per violazione dell’art. 91 c.p.c. e art. 384c.p.c., comma 1.

Deduce che la liquidazione delle spese secondo il principio della soccombenza “non può ricomprendere anche il primo grado relativo alle tre domande (…) definitivamente rigettate, nè il grado di appello precedente il ricorso per cassazione, per tutta la parte (predominante) relativa alle sentenze parziali di rigetto delle domande della signora Bo.” (così ricorso, pagg. 28 29).

Anche il secondo motivo è destituito di fondamento.

E’ sufficiente per un verso reiterare l’insegnamento di questo Giudice di legittimità secondo cui il criterio della soccombenza, al fine di attribuire l’onere delle spese processuali. non si fraziona a seconda dell’esito delle varie fasi del giudizio, ma va riferito unitariamente all’esito finale della lite, senza che rilevi che in qualche grado o fase del giudizio la parte poi definitivamente soccombente abbia conseguito un esito ad essa favorevole (cfr. Cass. (orci.) 13.3.2013, n. 6369; Cass. 29.9.2011, n. 19880; Cass. 11.1.2008, n. 406).

E’ sufficiente per altro verso reiterare l’insegnamento di questo Giudice di legittimità secondo cui, in tema di regolamento delle spese processuali, il sindacato della Corte di cassazione è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa; pertanto, esula da tale sindacato e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito la valutazione dell’opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite. e ciò sia nell’ipotesi di soccombenza reciproca. sia nell’ipotesi di concorso di altri giusti motivi (cfr. Cass. 19.6.2013, n. 15317; cfr. Cass. 11.11.1996, n. 9840, secondo cui, in tema di regolamento delle spese processuali, il sindacalo di legittimità è limitato alla violazione del principio secondo cui le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa; pertanto, nella ipotesi di soccombenza reciproca, esula da tale sindacato e rientra, invece, nei poteri del giudice del merito, la valutazione dell’opportunità di disporre o meno la compensazione, con la conseguenza che è inammissibile il motivo di ricorso per cassazione con il quale si contesti il provvedimento del giudice che abbia posto l’onere delle spese a carico totale della parte pur non totalmente soccombente).

Il rigetto del ricorso giustifica la condanna del ricorrente al rimborso in favore della controricorrente delle spese del presente giudizio di legittimità.

La liquidazione segue come da dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente, B.S., a rimborsare alla controricorrente, Bo.Li., le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in Euro 4.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi. oltre rimborso forfetario delle spese generali. i.v.a. e cassa come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sez. seconda civ. della Corte Suprema di Cassazione, il 8 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 7 febbraio 2017

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