Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32239 del 13/12/2018

Cassazione civile sez. VI, 13/12/2018, (ud. 12/09/2018, dep. 13/12/2018), n.32239

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ESPOSITO Lucia – Presidente –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5639-2017 proposto da:

D.G.T., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA APPIA

NUOVA 251, presso lo studio dell’avvocato MARIA SARACINO,

rappresentato e difeso dall’avvocato ROSARIO FOLLIERI;

– ricorrente –

contro

B.B.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1839/2016 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 19 luglio 2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 12 settembre 2018 dal Consigliere Relatore Dott.

LUIGI CAVALLARO.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che, con sentenza depositata il 19 luglio 2016, la Corte d’appello di Bari, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, ha condannato D.G.T. a pagare somme per differenze retributive dovute a B.B.;

che avverso tale pronuncia D.G.T. ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi di censura;

che B.B. non ha svolto in questa sede attività difensiva;

che è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in Camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, con il primo motivo, il ricorrente denuncia violazione dell’art. 2959 c.c. nonchè omesso esame di un fatto decisivo per avere la Corte di merito escluso l’operatività della prescrizione presuntiva, eccepita in prime cure con riguardo al primo dei due rapporti di lavoro precorsi inter partes, sul rilievo che la memoria di costituzione in primo grado conteneva anche una contestazione del quantum debeatur;

che, con il secondo motivo, il ricorrente lamenta violazione degli artt. 2108,2109 e 2697 c.c., del D.Lgs. n. 66 del 2003, art. 16, nonchè omesso esame di fatti decisivi, per avere la Corte territoriale valorizzato, ai tini del decidere, la deposizione del teste A.F. senza ritenere degne di fede le deposizioni dei testi S.I. e A.K.;

che il primo motivo è manifestamente fondato per ciò che concerne la doglianza di omesso esame ex art. 360 c.p.c., n. 5, risultando dal contenuto della memoria di costituzione in primo grado (per come debitamente trascritta a pagg. 6-8 del ricorso per cassazione) che la contestazione relativa al quantum debediur era riferita esclusivamente al secondo dei due rapporti di lavoro precorsi inter pades e non anche, come ritenuto dalla Corte territoriale a pag. 3 della sentenza impugnata, ad entrambi;

che il secondo motivo è invece palesemente inammissibile, veicolando sub specie di violazioni di legge e omesso esame di fatti decisivi una richiesta di rivalutazione del materiale istruttorio acquisito al processo, che è cosa non consentita in questa sede di legittimità (cfr. Cass. S.U. n. 8053 del 2014; Cass. n. 8758 del 2017); che pertanto, in accoglimento del primo motivo, la sentenza va cassata per quanto di ragione e la causa rinviata alla Corte d’appello di Bari, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione;

che, in considerazione dell’accoglimento del ricorso, non sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiarato inammissibile il secondo. Cassa per quanto di ragione la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Bari, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 12 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 13 dicembre 2018

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