Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32236 del 13/12/2018
Cassazione civile sez. VI, 13/12/2018, (ud. 12/09/2018, dep. 13/12/2018), n.32236
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ESPOSITO Lucia – Presidente –
Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –
Dott. GHINOY Paola – Consigliere –
Dott. SPENA Francesca – Consigliere –
Dott. CAVALLARO Luigi – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 3139-2017 proposto da:
T.F., P.A., L.A.M., P.M.,
V.F., PA.MA., elettivamente domiciliati in ROMA,
VIA CALDERINI 68, presso lo studio dell’avvocato MARIA SARA
DEROBERTIS, rappresentati e difesi dall’avvocato NATALIZIA AIRO’;
– ricorrenti –
contro
PROVINCIA di TARANTO, in persona del Presidente, elettivamente
domiciliata in Roma, Piazza Cavour, presso la CANCELLERIA della
CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato MIRELLA
TRISOLINI;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 195/2016 della CORTE D’APPELLO di LECCE4,
SEZIONE DISTACCATA di TARANTO, depositata il 15 luglio 2016;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non
partecipata del 12 settembre 2018 dal Consigliere Relatore Dott.
LUIGI CAVALLARO.
Fatto
RILEVATO IN FATTO IN DIRITTO
che, con sentenza depositata il 15 luglio 2016, la Corte d’appello di Lecce-sez. distaccata di Taranto ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva ha rigettato la domanda di differenze retributive proposta da P.M. e altri litisconsorti nei confronti della Provincia di Taranto;
che avverso tale pronuncia P.M. e i litisconsorti in epigrafe hanno proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi di censura;
che la Provincia di Taranto ha resistito con controricorso;
che è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in Camera di consiglio;
che le parti ricorrenti hanno depositato memoria con allegato atto di rinuncia al ricorso per cassazione con pedissequa accettazione della rinuncia proveniente dal procuratore speciale della Provincia controricorrente;
che, dato atto di citiamo sopra, va senz’altro dichiarata l’estinzione del processo ex art. 391 c.p.c.;
che le spese del giudizio di legittimità vanno compensate tra le parti ex art. 391 c.p.c., comma 40;
che, in considerazione dell’esito del giudizio, non sussistono i presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio. Compensa le spese.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a duello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 12 settembre 2018.
Depositato in Cancelleria il 13 dicembre 2018