Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32235 del 13/12/2018

Cassazione civile sez. VI, 13/12/2018, (ud. 12/09/2018, dep. 13/12/2018), n.32235

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ESPOSITO Lucia – Presidente –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1928-2017 proposto da:

T.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEGLI

APPENNINI 46, presso lo studio dell’avvocato LUCA LEONE,

rappresentata e difesa all’avvocato FRANCESCO GIAMPAOLO;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in Persona del

legale rappresentante, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE

BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO,

rappresentato e difeso dagli avvocati EMANUELE DE ROSE, CARLA

D’ALOISIO, ANTONINO SGROI, GIUSEPPE MATANO, LELIO MARITATO, ESTER

ADA VITA SCIPLINO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 754/2016 della CORTE D’APPELLO di REGGIO

CALABRIA, del 13/07/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 12/09/2018 dal Consigliere Relatore Dott. LUIGI

CAVALLARO.

Fatto

IN FATTO

Che:

con sentenza depositata il 13.7.2016, la Corte d’appello di Reggio Calabria, in riforma della pronuncia di primo grado, ha rigettato l’opposizione proposta da T.A. avverso l’avviso di addebito con cui l’INPS le aveva intimato il pagamento di contributi dovuti duale imprenditrice agricola;

avverso tale pronuncia T.A. ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un motivo di censura;

è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Che:

con l’unico motivo di censura, la ricorrente denuncia violazione dell’art. 2697 c.c. e art. 115 c.p.c., per avere la Corte di merito ritenuto che l’IN PS avesse dato prova del fatto costitutivo del proprio credito e, in specie, che risultassero provati i requisiti in presenza dei quali dev’essere riconosciuta a fini contributivi la qualità di imprenditore agricolo;

al riguardo, è ormai consolidato il principio secondo cui una violazione dell’art. 2697 c.c., censurabile per cassazione ex art. 360 c.p.c., n. 3, è configurabile soltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni e non anche quando l’oggetto della censura sia la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti, che invece è sindacabile in sede di legittimità entro i limiti dell’art. 360 c.p.c., n. 5 (cfr. da ult. Cass. n. 13395 del 2018);

altrettanto è stato affermato con riguardo a violazioni dell’art. 115 c.p.c., censurabili per cassazione ex art. 360 c.p.c., n. 4, essendosi chiarito che la censura può concernere il fatto che il giudice di merito abbia giudicato sulla base di prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, ovvero abbia posto alla base della decisione fatti erroneamente ritenuti non contestati o notori o frutto di sua scienza personale, ricadendo diversamente nell’ambito dell’art. 360 c.p.c., n. 5 (cfr. fra le tante Cass. nn. 11892 e 27000 del 2016, 4699 del 2018);

nella specie, il motivo di censura, pur essendo formulato con riguardo ad una presunta violazione delle disposizioni dell’art. 2697 c.c. e art. 115 c.p.c., pretende in realtà di sottoporre a critica l’accertamento di fatto compiuto dalla Corte di merito circa la natura di imprenditrice agricola dell’odierna ricorrente ben al di fuori dei limiti consentiti dall’art. 360 c.p.c., n. 5, che tale censura ammette solo nel caso che si sia omesso l’esame di un fatto decisivo (Cass. S.U. n. 8053 del 2014);

il ricorso, pertanto, va dichiarato inammissibile, provvedendosi come da dispositivo sulle spese del giudizio di legittimità, che seguono la soccombenza;

in considerazione della declaratoria d’inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in Euro 1.400,00, di cui Euro 1.200,00 per compensi, oltre spese generali in misura pari al 15% e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 12 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 13 dicembre 2018

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