Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32232 del 13/12/2018

Cassazione civile sez. VI, 13/12/2018, (ud. 20/11/2018, dep. 13/12/2018), n.32232

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. LOREDANA Nazzicone – rel. Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25817-2017 proposto da:

Z.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MONTE ZEBIO

19, presso lo studio dell’avvocato STEFANO RUBEO, rappresentato e

difeso dall’avvocato EMANUELE SERGO;

– ricorrente –

contro

QUESTURA DI MILANO, PREFETTO DI MILANO;

– intimati –

avverso il provvedimento n. R.G. 36431/2017 del GIUDICE DI PACE di

MILANO, depositata il 29/08/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 20/11/2018 dal Consigliere Relatore Dott. LOREDANA

NAZZICONE.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

Che:

con ordinanza del 29/08/2017 il Giudice di Pace di Milano ha respinto il ricorso proposto D.Lgs. n. 286 del 1998, ex art. 13, avverso il provvedimento di espulsione amministrativa emesso dal Prefetto di Milano nei confronti dello stesso;

– il Giudice di Pace ha rilevato che l’espulsione era motivata dalla pericolosità sociale del ricorrente, ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 2, lett. c), in quanto riconosciuto colpevole di vari e gravi reati e considerato abitualmente dedito a traffici delittuosi; e che la Corte d’appello di Trieste, innanzi alla quale pende l’impugnazione con riguardo a talune imputazioni, ha concesso il nulla osta all’espulsione, non sussistendo nessuna delle condizioni ostative previste dall’art. 13, comma 3, d.lgs. n. 286 del 1998, onde l’espulsione assume il carattere dell’automaticità;

– avverso la suddetta pronuncia viene proposto ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo, avverso cui non svolgono difese gli intimati.

RITENUTO

Che:

l’unico motivo deduce violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 4, lett. a), e L. n. 241 del 1990, art. 3, comma 1, oltre ad omesso esame, perchè il Giudice di Pace non ha verificato con accertamento rigoroso l’esistenza dei presupposti per l’espulsione, dato che egli era stato estradato dalla Svizzera e rimesso in termini per proporre l’appello penale, ed, inoltre, egli non può essere definito come soggetto pericoloso dedito alla commissione di reati, avendo subito solo due condanne definitive per fatti risalenti e la Svizzera non lo ha indicato come particolarmente pericoloso al momento dell’estradizione;

– il motivo è inammissibile, sotto entrambi i profili che prospetta;

– invero, come riferito adeguatamente nel provvedimento del Giudice di Pace, l’espulsione fu disposta nei confronti del ricorrente non perchè illegalmente presente in Italia, ma per la sua pericolosità sociale elevata (in ragione di plurime condanne penali per rapina, lesioni personali, furto aggravato), ai sensi del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art.13, comma 2, lett. e);

– in secondo luogo, il motivo si palesa del pari inammissibile, laddove in modo generico e di fatto intende riproporre l’esame di merito circa la pericolosità del richiedente;

– non occorre provvedere sulle spese di lite.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 20 novembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 13 dicembre 2018

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