Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32232 del 10/12/2019

Cassazione civile sez. II, 10/12/2019, (ud. 24/09/2019, dep. 10/12/2019), n.32232

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –

Dott. BELLINI Ubaldo – rel. Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27869/2017 proposto da:

D.S., rappresentata e difesa dagli Avvocati FRANCO MURATORI

e MAURIZIO GRIO, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del

primo, in ROMA, VIA GINO FUNAIOLI 54/56;

– ricorrente –

contro

MINISTERO dell’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore;

– intimato –

avverso la sentenza n. 7994/2017 del TRIBUNALE di ROMA, pubblicata il

20/04/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

24/09/2019 dal Consigliere Dott. UBALDO BELLINI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Con ricorso della L. n. 689 del 1981, ex art. 22, D.S. proponeva opposizione avanti al Giudice di Pace di Roma avverso le ordinanze-ingiunzione della PREFETTURA DI ROMA nn. (OMISSIS) e (OMISSIS), per violazione del C.d.S..

Il Giudice di Pace pronunciava la sentenza n. 41416/2015, emessa in data 2.12.2015 e depositata in cancelleria in data 6.5.2016.

Avverso la sentenza proponeva appello la D. con atto di citazione ritualmente notificato in data 3.11.2016.

Con sentenza n. 7994/2017, depositata in data 20.4.2017, il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, dichiarava inammissibile l’appello per tardività compensando le spese di lite.

Avverso la suddetta sentenza propone ricorso per cassazione D.S. sulla base di un motivo, illustrato da memoria; l’intimato Ministero dell’Interno non ha svolto difese.

1. – Con l’unico motivo, la ricorrente lamenta la “violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 5, art. 133 c.p.c. e art. 327 c.p.c., comma 1, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”, in quanto il Giudice d’appello ha confuso la data di redazione della sentenza con la data di deposito della stessa in cancelleria. La ricorrente rileva che presso il Giudice di Pace di Roma è prassi che il numero di cronologico della sentenza venga attribuito alla data dell’ultima udienza del giudizio e in caso di lettura del dispositivo in udienza (come nella fattispecie), il progressivo della sentenza viene attribuito alla data dell’udienza. Tuttavia, il dispositivo, benchè letto in udienza, non è impugnabile senza il necessario deposito delle motivazioni. Perciò, solo a seguito del deposito in cancelleria delle motivazioni della sentenza e la loro pubblicazione, decorrerà il dies a quo deì sei mesi per l’impugnazione.

1.1. – Il motivo è fondato.

1.2. – La sentenza di primo grado risulta decisa con la lettura del dispositivo il 2.12.2005 assegnando a tale data il progressivo della pronuncia (n. 46416 del 2015) identico per dispositivo e sentenza, mentre le motivazioni della sentenza, e conseguentemente la pubblicazione della stessa, valida ai fini del gravame, è avvenuta solo il successivo 6.5.2016; sicchè il termine lungo per l’impugnazione decorre quindi da tale ultima data e non dal 2.12.2015, come erroneamente affermato dal Tribunale.

Va peraltro evidenziato che il richiamo della sentenza qui impugnata alla pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte n. 18569/16 non è pertinente, giacchè – dall’esame della sentenza di primo grado, depositata nel fascicolo del ricorrente – si rileva che in calce alla stessa non risultano apposte due diverse date (come nel caso oggetto di Cass. SSUU 18569/16), bensì un’unica data – 6.5.2016 – vergata sul timbro recante la dicitura “depositato in cancelleria”, sottoscritto dal cancelliere. Soccorre, quindi, l’insegnamento di Cass. 18586/18, alla cui stregua il termine lungo per l’impugnazione della sentenza previsto dall’art. 327 c.p.c., decorre dalla data di pubblicazione, cui la norma espressamente si riferisce, ossia dal giorno del suo deposito ufficiale presso la cancelleria del giudice che l’ha pronunciata, attestato dal cancelliere, che costituisce l’atto mediante il quale la decisione viene ad esistenza giuridica, mentre nessuna rilevanza assumono, in mancanza di tale adempimento, nè la data di deposito della sola minuta, perchè mero atto interno all’ufficio che avvia il procedimento di pubblicazione, nè quella di inserimento del provvedimento nel registro cronologico, con l’attribuzione del relativo numero identificativo (Cass. n. 2745 del 2019).

2. – Il ricorso va quindi accolto e la sentenza gravata va cassata con rinvio al Tribunale di Roma, in persona di altro magistrato, che si atterrà ai principi di diritto sopra enunciati e regolerà le spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e rinvia la causa al Tribunale di Roma, in persona di altro magistrato, che regolerà anche le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 24 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 10 dicembre 2019

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