Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32231 del 10/12/2019

Cassazione civile sez. II, 10/12/2019, (ud. 24/09/2019, dep. 10/12/2019), n.32231

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – rel. Consigliere –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20958/2016 proposto da:

S.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLE

MILIZIE, 38, presso lo studio dell’avvocato MARIA LUCIA SCAPPATICCI,

che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato ANTONELLA

TARQUINI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

avverso il decreto n. 27/2016 della CORTE D’APPELLO di CAMPOBASSO,

depositato il 16/02/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

24/09/2019 dal Consigliere Dott. SERGIO GORJAN.

Fatto

FATTI DI CAUSA

S.S. ebbe a proporre istanza di riconoscimento dell’equo indennizzo per l’eccessiva durata di procedura fallimentare avanti il Tribunale di Avezzano chiusa nel 2012.

Il Consigliere designato della Corte d’Appello di Campobasso ebbe a rigettare l’istanza in quanto la procedura fallimentare non risultava ancora chiusa al momento della presentazione dell’istanza ex lege n. 89 del 2001.

Avverso detto decreto ha proposto opposizione lo S. e la Corte d’Appello di Campobasso ha rigettato l’opposizione sull’osservazione che formalmente la procedura fallimentare – giudizio presupposto relativamente al quale era chiesto l’indennizzo – non risultava chiusa poichè il decreto di chiusura, effettivamente emesso, non era stato tuttavia notificato al fallito.

Lo S. ha proposto ricorso per cassazione fondato su due motivi.

Il Ministro della Giustizia, ritualmente evocato, s’è costituito a resistere con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo mezzo d’impugnazione lo S. denunzia violazione delle norme di cui al R.D. n. 267 del 1942, art. 119, art. 111 Cost., art. 132 c.p.c. ed art. 118 disp. att. c.p.c., poichè la Corte molisana ha ritenuto ancora pendente la procedura fallimentare per il difetto di un adempimento, che invece non assume a tal fine rilievo non risultando il fallito tra i soggetti legittimati ad impugnare il decreto di chiusura del proprio fallimento.

Con la seconda ragione di doglianza il ricorrente deduce omesso esame di fatto decisivo individuato nella dichiarazione del fallito d’esser stato informato dal curatore del decreto di chiusura della procedura.

La questione sollevata dallo S. appare risolta dalla declaratoria di illegittimità costituzionale della L. n. 89 del 2001, art. 4, siccome novellato dalla L. n. 134 del 2012, nella parte in cui impedisce la promozione della procedura di indennizzo sino a che non sia definita la causa presupposta, ex sentenza n. 88/2018 della Corte costituzionale.

Di conseguenza,a prescindere dalla fondatezza delle censure portate con il ricorso, non sussistendo più il divieto – implicitamente – posto dalla Corte molisana alla base della sua decisione, la stessa va annullata e la causa rimessa nuovamente a detta Corte, in altra composizione, per l’esame del merito.

Il Giudice di rinvio,ex art. 385 c.p.c., comma 3, consocerà anche delle spese di lite di questo giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Provvedendo sul ricorso, cassa il provvedimento impugnato e rinvia alla Corte d’Appello di Campobasso, in diversa composizione, che anche disciplinerà le spese di questo giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nell’adunanza di Camera di consiglio, il 24 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 10 dicembre 2019

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