Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3223 del 09/02/2018


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Civile Sent. Sez. L Num. 3223 Anno 2018
Presidente: NAPOLETANO GIUSEPPE
Relatore: DE FELICE ALFONSINA

SENTENZA

sul ricorso 7297-2012 proposto da:
REGIONE EMILIA ROMAGNA C.F. 80062590379, in persona
del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA MONTE ACERO 2-A, presso lo
studio dell’avvocato GINO BAZZANI, rappresentata e
difesa dall’avvocato ANDREA PENNESI, giusta delega in
2017

atti;
– ricorrente –

4229
contro

BONAZZI GIAN PAOLO, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA OTTAVILLA,

14, presso lo studio dell’avvocato

Data pubblicazione: 09/02/2018

MAURIZIO COLANGELO, rappresentato e difeso dagli
avvocati DANIELA FERRARI, ENNIO BALDI, giusta delega
in atti;
– controricorrente –

avverso la sentenza n. 718/2010 della CORTE D’APPELLO

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 26/10/2017 dal Consigliere Dott. ALFONSINA
DE FELICE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. STEFANO VISONA’, che ha concluso per il
rigetto del ricorso;
udito l’Avvocato GINO BAZZANI;
udito l’Avvocato MAURIZIO COLANGELO.

di BOLOGNA, depositata il 09/03/2011 r.g.n. 1176/2006;

R.G. 07297/2012

FATTI DI CAUSA

La Corte d’Appello, a conferma della pronuncia di prime cure, ha respinto la
domanda della Regione Emilia Romagna, volta a sentir dichiarare insussistente
il diritto di Guido Bonazzi, dirigente regionale in quiescenza, al ricalcolo

incrementi della retribuzione di posizione introdotti con delibera della Giunta
regionale ln,7711./20011_ La Corte territoriale ha ritenuto spettante tale diritto

in capo al Bonazzi in quanto egli, all’atto dell’emanazione della delibera che ne
prevedeva la rivalutazione, era nella pienezza del suo diritto ad usufruire della
retribuzione di posizione. Come risultava, infatti, dall’accordo di cessazione
ant-ipt del raoporto, l

hgerii calrolo riell’indennftà inrentivntp

comprendeva anche la retribuzione di posizione, il cui valore era, comunque,
gterili77ato rispetto ad eventuali futuri incrementi con effetto

retroattivo che

fossero stati deliberati dall’Amministrazione.
Sotto questo specifico profilo, la Corte territoriale ha precisato che, poiché

la delibera riguardante gli incrementi del trattamento di posizione era
successiva alla, sottoscrizione del contratto di esodo incentivato (26/10/2000),
ma anteriore alla cessazione dei rapporto (31/11/2001), gli stessi fossero
ancora parte della sfera patrimoniale del Bonazzi; pertanto, ali unici incrementi
non computabili sarebbero stati quelli eventualmente intervenuti allo spirare
del termine di reazione del rapporto
Secondo k3 pronuncia, all’impossibilità per l’amministrazione di modificare
unilateralmente in pppig l’incentivo all’esodo avrehhe fatto da argine altresì

l’art. 2077 del cod. civ., che, nel disciplinare i rapporti tra fonti negoziali,
prevede la prevalenza delle clausole contrattuali individuali migliorative sulle

statuizioni del contratto collettivo.
Avverso tale decisione interpone ricorso per cassazione la Regione Emilia

Romagna con tre censure cui resiste con tempestivo controricorso Gianpaoio
Bonelli.

dell’indennità supplementare per esodo anticipato, mediante il computo degli

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con la prima censura la ricorrente deduce violazione degli artt. 156, 157
e 414 cod. proc. civ. Nullità del ricorso per indeterminatezza.
Deduce che il ricorso è privo dei requisiti di cui all’art. 414, n.3, in guanto il
petitum sarebbe stato individuato in modo non comprensibile, quale domanda

relative

Al

detto i ilteriore rontennio, ron Mi accessori di leacie”, senza

specificare a quale conteggio il lavoratore avesse inteso fare riferimento, né a
nilanto ammontasse la richiesta, ne a niiali criteri dovesse riferirsi nerché fosse

quanto meno determinabile.
Ti

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ri’inr1intrarminate77a ci ectianriprrahhp

anche

ari

altri asnetti

fondamentali, tra i quali la categoria dirigenziale di appartenenza dei
richiedente ; posto che la tabella allenata alla delibera n=2711/2001_ nrevedeva

differenti indennità, relative a ben nove posizioni.

2.

La seconda censura deduce violazione dell’art. 112 cod. proc. civ.

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(“nrto ri’AnnPUndi RnIonna

Nessuna pronuncia, neanche di reiezione implicita, sarebbe intervenuta
sull’eccezione ;

autonomamente

e

annre77ahilp

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inequivocabilmente formulata dalla Regione in entrambi i gradi del giudizio di
rulAnttim riphpAhrt- P ripiiA

MeritO rinllarrin all’indetprminate77a

ratpooria di

appartenenza dei dirigente.

3.

La terza e ultima censura contesta violazione o falsa applicazione

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rnotívg7inne

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lin fatto dericivo

dell

controversia.
Non nPna la ricorrente che il Ronolli al nari ripoli

altri

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avesse diritto all’incremento della retribuzione di posizione previsto dal
contratto collettivo inteorativn con effetto retroattivo ma ritiene inrnnfprpotp il
richiamo al divieto di retormatio in pejus sul trattamento incentivante, rispetto
al oliale l’incremento dell’indennità di Posizione costituiva una mera

2

di condanna della Regione Emilia Romagna alla corresponsione delle “…somme

aspettativa, del tutto aleatoria. Parte ricorrente fonda questa sua censura sui
contratto collettivo integrativo dell’8/10/2001 il quale avrebbe escluso “…i
riflessi della nuova retribuzione di posizione sulla base dì calcolo dell’Incentivo
all’esodo”.
Per quanto concerne il vizio di motivazione, la ricorrente deduce che il fatto
decisivo gli cui

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Corte territoriale ha erroneamente motivato. VAVPr riteni itn

via immediata di diritti an7ich(L lin contratto con effetti natrimnniali differiti

L’erronea deduzione avrebbe comportato il ritenere acquisito l’incremento della
rotrihii7innp d nnci7indP matur a ta

dono la gottngcri7inne deI contratto di ecndn

incentivato.

La prima censura non merita accogiimento.

Gli strumenti necessari e sufficienti per quantificare le somme spettanti a
intenra7inne di rulantn agun tempo ricevtitn a titrAn d’indennita gunnlementare

e ogni altro ulteriore elemento utile ai fini del calcolo, sono individuabili dalla
h’cta nadg Cornnrin I> p ific. finrkprtden7a

12127/2005)

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in casi analoghi l’onere della determinazione del petitum può

assolto anche in difetto di

PCCPre

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nuantifira7inne morIptaria

della nreteca

dedotta con l’atto introduttivo del giudizio, purché l’attore abbia indicato i titoli
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(74-occ . trn,n fnne-inrne3ni-^

Quanto agii altri elementi deiia domanda, essi sono ricavabiii dai contratto,
pspru7inne istantanea: avente come causa Io scambio tra il

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anticipato dal rapporto e l’indennità supplementare incentivante.
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contrattuale, bensì la composizione di detta indennità e l’incidenza degli
incrementi cnntrgtruAll inhar\/Pnliti tra la o1 -1- (-)rri 7 inne dell’accordo di Pqnrin

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l’effettiva cessazione del rapporto.
La Corte

cl iannelin con mntiva7inne Pente d

vi ha accertAto che la

retribuzione ai posizione maturata anteriormente allo spirare del termine
contrattuale rientrava

nella hase di calcolo dell’Indennità

3

gunnipmentAre di

il contratto di cessazione del rapporto come un contratto istantaneo, foriero in

esodo, non così gli aumenti maturati successivamente all’esodo, anche se
riconosciuti con efficacia retroattiva.
La decisione pone in evidenza come la materia fosse stata trattata da due
delibere regionali, rispettivamente del giugno e dell’ottobre 2001, le quali, nel
disciplinare l’esodo dei dirigenti della Regione Emilia Romagna avevano
previsto che la retribuzione di posizione rientrasse nella base di calcolo

godimento alla data antecedente alla cessazione del rapporto. Sotto il
menzionato profilo, pertanto, la ratio decidendi non appare censurabile, poiché
ha ammesso il ricalcolo dell’indennità supplementare limitatamente ad
incrementi della retribuzione di posizione intervenuti quando il rapporto non
era ancora concluso.

Neanche la seconda censura merita accoglimento.

Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, il vizio di motivazione
non è invocabile quando la decisione adottata implica una statuizione implicita
di rigetto sul punto specificamente dedotto (Cass. n.5351/2007). In questo
caso, come si evidenzia anche dall’esame della terza censura, la Corte
d’appello si è espressa sull’entità dell’indennità, sia pure partendo da una
riivPmA

ricostruzione dell’istituto rispetto a quella

prospettata

dalla parte

ricorrente.

La terza censura è inammissibile per carenza di autosufficienza.

In relazione al quantum debeatur, la Corte territoriale ha affermato che
l’incremento della retribuzione di nosi7ione conferito è stato corrisnosto con

effetto retroattivo in relazione al periodo intercorrente tra la data della
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anticipata poiché a quel periodo il diritto doveva ritenersi acquisito alla sfera
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retribuzione di posizione sull’indennità incentivante. sancita dalla delibera di

4

dell’indennità supplementare di esodo, e che il dipendente dovesse esserne in

recepimento del contratto collettivo integrativo dell’8/10/2001, non era,
dunque, in grado di produrre effetti sui rapporti non ancora cessati.
La censura si fonda evidentemente su presupposti specifici, che la
prospettazione non giunge, tuttavia, a confutare per un difetto di
autosufficienza. Mancano, infatti, nel ricorso le allegazioni e le trascrizioni degli
atti e dei documenti che ne costituiscono il presupposto, quali il contratto di

collettivo integrativo dell’ottobre 2001, a norma del quale, a detta del
ricorrente, i nuovi incrementi della retribuzione di posizione sarebbero stati
esclusi dalla base di calcolo dell’indennità d’incentivo all’esodo. In particolare,
quanto alla fonte collettiva integrativa, di natura privatistica, la costante
giurisprudenza di questa Corte ritiene che il ricorrente che ne censuri l’illogica
o contraddittoria interpretazione abbia l’onere di riportarne il contenuto (Cass.
n.8231/2011; Cass.28859/2008).

Pertanto non essendo le censure meritevoli di accoglimento, il ricorso è
rigettato. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento nei
confronti del controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida
in Euro 4000 per compensi professionali, oltre alle spese forfetarie nella misura
del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200, e agli accessori di legge.

Così deciso all’Udienza del 26/10/2017

esodo, le delibere regionali del 27 giugno e del 3 ottobre 2000, il contratto

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