Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32229 del 13/12/2018

Cassazione civile sez. VI, 13/12/2018, (ud. 19/07/2018, dep. 13/12/2018), n.32229

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10756-2017 proposto da:

M.R., rappresentato e difeso dall’avvocato GIUSEPPE FATICA;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, elettivamente domiciliato in ROMA alla via

dei PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente-

avverso il decreto n. 4542/2016 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

19/07/2018 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO;

Fatto

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

M.R. ha proposto ricorso avverso il decreto della Corte d’Appello di Perugia n. 4542/2016 con il quale è stata rigettata la domanda di equa riparazione proposta per la violazione del termine di durata ragionevole di un processo civile.

Dagli atti tuttavia emerge che risulta essere stato depositato il solo controricorso del Ministero della Giustizia, avendo la Cancelleria attestato che il ricorso, sebbene notificato in data 9/2/2017, non è stato successivamente depositato ex art. 369 c.p.c.

Ne deriva che il ricorso deve essere dichiarato improcedibile. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

Tuttavia risultando dagli atti del giudizio che il procedimento in esame è considerato esente dal pagamento del contributo unificato, non si deve far luogo alla dichiarazione di cui al T.U. approvato con il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

P.Q.M.

Dichiara il ricorso improcedibile e condanna il ricorrente al rimborso delle spese di lite che liquida in complessivi Euro 2.400,00, oltre spese prenotate a debito;

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 19 luglio 2018.

Depositato in Cancelleria il 13 dicembre 2018

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