Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32229 del 10/12/2019

Cassazione civile sez. II, 10/12/2019, (ud. 18/09/2019, dep. 10/12/2019), n.32229

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GORJAN Sergio – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorsa 26162/2015 proposto da:

F.G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

CATANZARO 29, presso lo studio dell’avvocato DONATO INTROCASO,

rappresentata e difesa dall’avvocato GAETANO PARISE;

– ricorrente –

contro

B.R.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 691/2015 della CORTE D’APPELLO CATANZARO,

depositata il 21/05/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

18/09/2019 dal Consigliere Dott. ANTONIO ORICCHIO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con sentenza del 26.5.2009 il Tribunale di Castrovillari, in accoglimento dell’opposizione interposta da F.G., revocava il D.I. n. 124 del 2006, emesso in favore di B.R. al fine di ottenere dall’ingiunta il pagamento della somma di Euro 8.657,27, oltre accessori, per il pagamento della fornitura di merce di cui alla fattura n. (OMISSIS).

L’adito Tribunale riteneva, nella fattispecie, operante la prescrizione presuntiva annuale ex art. 2955 c.c., n. 5.

A seguito di gravame interposto dal B. e resistito dalla F., la Corte di Appello di Catanzaro, con sentenza n. 691/2015, accoglieva l’appello confermando l’opposto D.I. con condanna dell’appellata-opponente al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.

Per la cassazione della succitata decisione della Corte territoriale ricorre la F. con atto affidato a tre ordini di motivi e non resistito

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.- Con il primo motivo del ricorso si eccepisce la nullità della sentenza e del procedimento ex art. 360 c.p.c., n. 4, ed error in procedendo per violazione dell’art. 112 c.p.c..

Parte ricorrente adduce che avrebbe errato la Corte territoriale nell’aver ritenuto il secondo motivo di appello come censura di “omessa motivazione in ordine all’incompatibilità tra l’affermazione della F. circa l’assunzione del debito e la contestuale proposizione, da parte della stessa dell’eccezione di prescrizione presuntiva”. Il motivo non può essere accolto.

Dalla stessa lettura del motivo emerge il carattere della odierna censura che si incentra ed appiglia ad una affermazione svolta, per inciso, dalla Corte territoriale.

In ogni caso il motivo è del tutto carente sotto il profilo della decisività e non coglie affatto la ratio posta da quella Corte a fondamento della propria decisione.

Quest’ultima, al di là di ogni valenza addotta con riferimento alla anzidetta incompatibilità (pretesamente addossata alla sentenza gravata) fra assunzione del debito e non configurabilità di prescrizione presuntiva, è fondata su altro. La Corte territoriale ha, infatti, ritenuto e decisivamente la non configurabilità, nella specifica ipotesi, della prescrizione breve: è questa e, quindi, la ritenuta impossibilità di configurare l’invocata prescrizione breve la vera ragione del decidere di cui alla sentenza impugnata, ragione nè colta, nè adeguatamente attinta dal motivo in esame.

Questo deve, pertanto, essere respinto.

2.- Con il secondo motivo del ricorso si deduce il vizio di “violazione e falsa applicazione dell’art. 2955 c.c., n. 5, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

Parte ricorrente, proseguendo nella citazione per estrapolazione di affermazioni di singole parti motive della sentenza per cui è ricorso si sofferma, in particolare, su latro aspetto.

Viene lamentata l’affermazione, di cui alla sentenza per cui si diceva che “invero la F. non ha mai dedotto l’inesistenza dell’obbligazione”.

In realtà la decisione della Corte risulta fondata non solo sulla valore della mancata deduzione dell’inesistenza dell’obbligazione attribuita alla odierna ricorrente, ma su altro.

Deve, in particolare, osservarsi che la Corte territoriale ha fondato la propria decisiva ratio decidendi nella ricostruzione, in fatto, delle vicende di causa;

ed, ancor più specificamente, nella inattendibilità di una deposizione testimoniale e nella ritenuta mancanza dei presupposti fattuali necessari per l’applicazione dell’art. 2955 c.c., in tema di prescrizione breve.

Il motivo evita di confrontarsi con tale decisiva ratio e deve, pertanto, essere respinto.

3.- Con il terzo motivo parte ricorrente prospetta il vizio di omesso esame di fatto decisivo per il giudizio, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, nonchè violazione degli art. 115,116 e comunque 132 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

Il motivo attiene alla valutazione di un elemento probatorio ovvero alla qualificazione da attribuirsi alla fattura n. (OMISSIS). Il motivo impinge, quindi, inammissibilmente in una questione interpretativa di fatto non più riproponibile, nè affrontabile in sede di legittimità.

Il motivo è, quindi, inammissibile.

4.- Il ricorso deve essere, nel suo complesso, rigettato.

5.- Sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13.

P.Q.M.

La Corte:

rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, della Corte Suprema di Cassazione, il 18 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 10 dicembre 2019

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