Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32228 del 10/12/2019

Cassazione civile sez. II, 10/12/2019, (ud. 20/06/2019, dep. 10/12/2019), n.32228

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14160/2016 proposto da:

M.V., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PIEMONTE 9,

presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO ALTIERI, rappresentato e

difeso dall’avvocato FRANCESCO PAOLO SISTO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente dcmiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1925/2015 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 30/11/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

20/06/2019 dal Consigliere Dott. ELISA PICARONI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Il Tribunale di Bari – sezione distaccata di Putignano, con sentenza 4-5 novembre 2011, rigettò l’opposizione proposta da M.V. avverso l’ordinanza con la quale il Ministero dell’economia e delle finanze gli aveva intimato il pagamento di Euro 142.350,00 a titolo di sanzione amministrativa per non avere redatto la dichiarazione doganale valutaria di trasferimento all’estero di somme di danaro di importo superiore a quello consentito, ai sensi del D.L. n. 167 del 1990, art. 3, conv. con modif. dalla L. n. 227 del 1990, come sostituito dal D.Lgs. n. 125 del 1997, art. 1, comma 1.

2. La Corte d’appello di Bari, con sentenza resa pubblica il 30 novembre 2015, ha accolto parzialmente il gravame e, per l’effetto, ha rideterminato la sanzione in Euro 100.000,00.

3. Ricorre M.V. per la cassazione della sentenza, sulla base di un unico, complesso motivo al quale resiste il Ministero dell’economia e delle finanze, con controricorso.

Il ricorrente ha depositato memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo il ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione del D.Lgs. 18 dicembre 1997, art. 6, comma 2 e art. 7, comma 4, recante Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma della L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 3, comma 133, lamentando il mancato riconoscimento della causa di non punibilità ivi prevista e, in subordine, la mancata riduzione della sanzione.

Nell’illustrazione del motivo è contestata la violazione del principio di legalità, per abrogazione espressa o tacita delle norme applicate, e del principio del favor rei.

Il ricorrente evidenzia che le violazioni contestate erano state accertate in data 28 gennaio 2009, nella vigenza del D.Lgs. 19 novembre 2008, n. 195, recante Modifiche ed integrazioni alla normativa in materia valutaria in attuazione del regolamento (CE) n. 1889/2005, ma i fatti risalivano ad epoca antecedente al 31 dicembre 2008, sicchè non potevano ricadere nel regime sanzionatorio del D.Lgs. n. 195 del 2008, nè vi era continuità con il regime previsto dagli abrogati del D.L. n. 167 del 1990, artt. 3 e 5, conv. dalla L. n. 227 del 1990. In ogni caso, secondo il ricorrente, il D.Lgs. n. 195 del 2008, artt. 3 e 9, in quanto contenenti norme analoghe a quelle di cui al D.L. n. 167 del 1990, artt. 3 e 5, dovevano ritenersi abrogati implicitamente ad opera della L. 6 agosto 2013, n. 97, recante Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione Europea, a meno di non sottoporre alla Corte di giustizia la questione della relativa compatibilità comunitaria, tenuto conto che l’abrogazione espressa del D.L. n. 167 del 1990, art. 5, si era resa necessaria per evitare la procedura d’infrazione (caso EU Pilot in materia di ordinamento e mercato del turismo). Le norme richiamate, nella parte in cui impongono obblighi dichiarativi, oltre a contrastare con i principi di non discriminazione e di libera circolazione dei capitali, violerebbero il principio di proporzionalità delle sanzioni.

In subordine, il ricorrente invoca l’applicazione del regime sanzionatorio più favorevole introdotto dal D.L. n. 16 del 2012, art. 11, conv. con modif. dalla L. n. 44 del 2012, che ha modificato il D.Lgs. n. 195 del 2008, art. 9.

2. Il motivo è privo di fondamento sotto tutti i profili evocati.

2.1. La Corte d’appello ha fatto corretta applicazione delle norme in materia di infrazioni valutarie evidenziando, in primo luogo, che non trova applicazione al caso di specie il D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 3, comma 3, concernente la violazione delle norme tributarie, e ciò in quanto in ambito di sanzioni amministrative in generale, e valutarie in particolare, vige il divieto di ricorso all’analogia stabilito dalla L. n. 689 del 1981, art. 1 (ex plurimis, Cass. 12/05/1999, n. 4704), mentre risulta applicabile il D.P.R. n. 148 del 1988, art. 23-bis, introdotto dalla L. n. 326 del 2000, che ha esteso alla materia delle infrazioni valutarie i principi di irretroattività e del favor rei.

2.2. Quanto al regime sanzionatorio, la Corte territoriale ha osservato correttamente che, pur essendo vero che al momento dell’accertamento del D.L. n. 167 del 1990, artt. 3 e 5, erano stati abrogati dal D.Lgs. n. 195 del 2008, art. 13, nondimeno non si era determinato un fenomeno di abolitio criminis poichè il D.Lgs. n. 195 del 2008, artt. 3 e 9, avevano sostituito le norme abrogate. Si era trattato di successione di leggi, e l’ordinanza-ingiunzione, emessa nel 2009, aveva fatto applicazione della norma sanzionatoria più favorevole al trasgressore, che era quella previgente.

2.3. La decisione impugnata risulta corretta anche nella parte in cui ha escluso l’abrogazione tacita del D.Lgs. n. 195 del 2008, art. 9, ad opera della L. n. 97 del 2013, art. 9, argomentando in particolare sulla natura settoriale dell’intervento legislativo e della non sovrapponibilità dei sistemi sanzionatori a confronto.

2.4. Neppure sono ravvisabili le denunciate violazione dei principi comunitari: la scelta del legislatore nazionale di monitorare i trasferimenti di valuta “da e per l’estero” non costituisce, all’evidenza, ostacolo alla libertà di circolazione dei capitali nell’ambito dell’Unione, mentre incide sul piano tutto interno della verifica della capacità contributiva, rientrando nel margine di discrezionalità riconosciuto agli Stati membri. Per altro verso, la violazione del principio di proporzionalità della sanzione è prospettata apoditticamente avuto riguardo alla previsione generale ed astratta, mentre risulta inammissibile se riferita alla sanzione applicata in concreto: la Corte d’appello, infatti, ha affermato che non era stato allegato alcun elemento positivo dal quale poter desumere la buona fede del trasgressore, e il ricorrente neppure censura specificamente tale affermazione, mentre invoca un apprezzamento dei fatti in ogni caso precluso in questa sede (ex plurimis, Cass. 04/04/2017, n. 8758).

A ciò si aggiunge il rilievo che la Corte di merito ha già operato una significativa riduzione della sanzione in considerazione della qualità e intensità dell’elemento soggettivo che ha sorretto l’agire del M., e poichè l’entità della riduzione non è sindacabile, non residuano margini di intervento del giudice di legittimità.

Analoga considerazione vale anche riguardo alla questione dell’applicazione della sanzione come rimodulata dal D.L. n. 16 del 2012, art. 11, conv. con modif. dalla L. n. 44 del 2012, con la quale si invoca ulteriore applicazione del principio del favor rei. La Corte d’appello ha osservato in proposito che la modifica indicata non incide sul trattamento sanzionatorio delle violazioni eccedenti la soglia di Euro 10.000,00, e il ricorrente non censura specificamente l’argomento mentre si limita ad affermare, senza neppure riportare gli estremi della contestazione, che in diverse ipotesi di trasferimento di danaro le eccedenze sarebbero state inferiori alla soglia indicata di Euro 10.000,00.

3. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente alle spese, nella misura indicata in dispositivo. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi Euro 7.300,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese prenotate e prenotande a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 20 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 10 dicembre 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA