Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32226 del 13/12/2018

Cassazione civile sez. III, 13/12/2018, (ud. 17/10/2018, dep. 13/12/2018), n.32226

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – rel. Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 6405-2016 proposto da:

P.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FLAMINIA 109,

presso lo studio dell’avvocato BIAGIO BERTOLONE, che lo rappresenta

e difende unitamente all’avvocato ARMANDO ROCCELLA giusta procura in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

DEDACCIAI SRL, in persona dell’Amministratore Unico, Sig.

L.L.A., elettivamente domiciliata in ROMA, LUNGOTEVERE MARZIO 1,

presso lo studio dell’avvocato LUCA VIANELLO, che la rappresenta e

difende unitamente agli avvocati BRUNO CRESI, NICOLA BONUOMO giusta

procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 73/2016 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 13/01/2016;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

17/10/2018 dal Consigliere Dott. ENRICO SCODITTI;

Udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Dott. SGROI

Carmelo, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;

udito l’Avvocato LUCA VIANELLO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. P.A. convenne in giudizio innanzi al Tribunale di Milano con atto di citazione notificato in data 9 maggio 2014 Dedacciai s.r.l. chiedendo la condanna al risarcimento del danno già determinato con sentenza passata in giudicato. Espose la parte attrice di avere convenuto in precedente giudizio Viner s.p.a., che aveva provveduto a commercializzare la bicicletta in fibra di carbonio acquistata dall’attore, deducendo di avere subito il giorno 13 febbraio 2005 un grave incidente a seguito del cedimento del telaio della bicicletta, e che Viner s.p.a. aveva chiamato in garanzia Dedacciai s.r.l., fornitrice delle componenti in fibra di carbonio. Il Tribunale adito, con sentenza n. 323/2013, aveva accolto sia la domanda principale che quella proposta in via di garanzia e la sentenza era passata in giudicato. Si costituì Dedacciai s.r.l. eccependo la prescrizione e chiedendo comunque il rigetto della domanda.

2. Il Tribunale di Milano rigettò la domanda, accogliendo l’eccezione di prescrizione.

3. Avverso detta sentenza propose appello il P.. Con sentenza di data 13 gennaio 2016 la Corte d’appello di Milano rigettò l’appello.

Osservò la corte territoriale che l’effetto interruttivo della prescrizione si era verificato solo nell’ambito del rapporto processuale relativo alla domanda proposta dal P. nei confronti di Viner, il fornitore, e non riguardava il distinto rapporto processuale relativo alla chiamata in garanzia proposta da Viner nei confronti di Dedacciai, il produttore, non essendo stata proposta dall’attore una nuova domanda nei confronti di quest’ultima società. Aggiunse che nell’ipotesi di responsabilità solidale mancherebbe l’atto interruttivo successivo al giorno di deposito della CTU nel primo giudizio (27 settembre 2010), nel quale l’attore aveva avuto piena conoscenza del danno.

4. Ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un motivo P.A. e resiste con controricorso la parte intimata. Fissata l’adunanza della Corte ai sensi dell’art. 380 – bis c.p.c., la causa è stata rimessa alla pubblica udienza.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo di ricorso si denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 206 del 2005, art. 121artt. 1310,2943 e 2945 c.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Osserva il ricorrente che in base all’art. 121 codice del consumo, comma 1 sussisteva la responsabilità solidale di Viner e Dedacciai, rispettivamente fornitore e produttore, e che in base all’art. 1310 c.c., comma 1 l’atto con cui il creditore interrompe la prescrizione nei confronti di uno dei debitori in solido ha effetto nei confronti degli altri debitori. Aggiunge che la prescrizione triennale prevista dall’art. 125 Codice del consumo non poteva decorrere dal deposito della CTU disposta dal Tribunale di Pistoia, ma solo dal passaggio in giudicato della sentenza come previsto dall’art. 2945 c.c..

1.1. Il motivo è infondato. La censura consta di due sub-motivi, l’uno relativo alla natura solidale dell’obbligazione, l’altro sulla decorrenza della prescrizione.

Muovendo dalla questione della solidarietà passiva va premesso che ai fini dell’identificazione dei presupposti della relativa fattispecie non rileva il profilo dell’unità del processo, il quale incide al livello dell’opponibilità al garante dell’accertamento sul rapporto principale (cfr. Cass. Sez. U. 4 dicembre 2015, n. 24707), ma non tocca la fattispecie di diritto sostanziale, che resta governata dalle norme sulla solidarietà passiva. Quest’ultima è disciplinata, in via speciale rispetto all’art. 2055 c.c., dal D.P.R. n. 224 del 1988, art. 9 applicabile ratione temporis ed il cui contenuto è ripreso dall’odierno D.Lgs. n. 206 del 2005, art. 121 (codice del consumo), il quale prevede quanto segue: “1. Se più persone sono responsabili del medesimo danno, tutte sono obbligate in solido al risarcimento.

2. Colui che ha risarcito il danno ha regresso contro gli altri nella misura determinata dalle dimensioni del rischio riferibile a ciascuno, dalla gravità delle eventuali colpe e dalla entità delle conseguenze che ne sono derivate. Nel dubbio la ripartizione avviene in parti uguali”.

L’inerenza della norma alla responsabilità del produttore, ed il suo inserimento nel titolo del Codice del consumodedicato alla responsabilità del produttore, escludono dal campo della responsabilità solidale il fornitore, per il quale l’art. 4 legge citata (ora art. 116 codice del consumo) prevede una speciale disciplina. Il fornitore è responsabile in via alternativa rispetto al produttore ed in particolare se, non risultando individuato il produttore, abbia omesso di comunicare al danneggiato nel termine previsto l’identità ed il domicilio del produttore. Fatto costitutivo della solidarietà passiva è pertanto l’appartenenza del soggetto alla catena produttiva che ha determinato il danno. La responsabilità solidale si viene formando “a cascata” tra i vari produttori che collaborano alla destinazione alla circolazione del prodotto finito. L’accertamento di fatto del giudice di merito è nel senso che Viner s.p.a. ha avuto nella vicenda la qualità di fornitore, e non di produttore, ed in tal senso è anche quanto afferma il ricorrente. Il fornitore, in quanto soggetto estraneo alla catena produttiva, non è in rapporto di solidarietà passiva con il produttore, sicchè l’atto interruttivo della prescrizione indirizzato al primo non può essere produttivo di effetti nei confronti del secondo. Solo se il fornitore fosse stato partecipe della catena produttiva si sarebbe realizzato il presupposto della solidarietà passiva, e dunque dell’estensione al debitore solidale dell’effetto interruttivo della prescrizione, ma un accertamento di fatto in tal senso manca nella sentenza impugnata.

1.1.2. Mancando l’efficacia interruttiva dell’azione proposta nei confronti del fornitore, resta assorbito il secondo sub-motivo.

1.2. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e viene disatteso, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che ha aggiunto il comma 1 – quater al testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 17 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 13 dicembre 2018

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