Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32226 del 10/12/2019

Cassazione civile sez. II, 10/12/2019, (ud. 24/05/2019, dep. 10/12/2019), n.32226

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 15235/2015 R.G. proposto da:

B.M., rappresentata e difesa dall’avv. Massimiliano

Scaringella, con domicilio eletto in Roma Via Motrin, n. 1.

– ricorrente –

contro

G.P., rappresentato e difeso dall’avv. Susanna Lollini e

dall’avv. Patrizia Ciardi, con domicilio eletto in Roma, Via F.

Denza n. 15;

– controricorrente –

e

G.D., rappresentato e difeso dall’avv. Giuseppe Mati e

dall’avv. Susanna Lollini, con domicilio eletto in Roma, alla Via F.

Denza n. 15;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Firenze n. 1884/2014,

depositata in data 18.11.2014.

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 24.5.2019 dal

Consigliere Dott. Giuseppe Fortunato.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con citazione notificata in data 18.12.1998, B.M. ha convenuto in giudizio l’ex coniuge G.P., il suocero G.D. e la suocera P.R., esponendo che, con rogito del 20.5.1983, stipulato in costanza di matrimonio, il marito aveva acquistato dai propri genitori quattro appezzamenti di terreno siti in (OMISSIS) per realizzarvi la casa coniugale; che l’acquisto era stato effettuato anche con liquidità dell’attrice, la quale era intervenuta nella vendita dichiarando che i beni sarebbero stati impiegati nell’attività professionale del marito; che in data 10.11.1994, pochi mesi dopo il deposito del ricorso per separazione personale dei coniugi, i beni erano stati rivenduti a G.D. per il prezzo di Lire 200.000.000; che, ricadendo i beni nella comunione de residuo dell’art. 178 c.c., l’attrice aveva titolo ad ottenere il 50% del loro valore.

Assumendo che la vendita aveva pregiudicato la garanzia patrimoniale generica e il soddisfacimento del predetto credito, ha proposto domanda di revocatoria ex art. 2901 c.c., chiedendo di dichiarare l’inefficacia dell’atto di trasferimento del 10.11.1994.

Con autonoma citazione, la B. ha adito nuovamente il tribunale di Firenze, riproponendo la domanda di revocatoria.

Riunite le due cause, il Tribunale ha respinto le domande, regolando le spese.

La sentenza è stata confermata dalla Corte d’appello di Firenze.

Dichiarato preliminarmente il difetto di legittimazione passiva di G.M.C., R. e M. (per non aver accettato l’eredità di P.R., nel frattempo deceduta), la Corte distrettuale ha negato che la comunione legale tra i coniugi si fosse sciolta già al momento della proposizione del ricorso per separazione, osservando che la pronuncia di separazione ha effetti costituitivi che si producono solo con il passaggio in giudicato della sentenza.

Ha ritenuto tardiva, poichè formulata solo nella comparsa conclusionale di primo grado, la deduzione dell’appellante secondo cui gli immobili erano caduti in comunione già al momento del loro acquisto da parte di G.P. – in data 10.11.1994 – a causa della mancata destinazione “diretto coltivatrice” dichiarata nel rogito, ed ha infine escluso che la firma apposta in calce alla dichiarazione confessoria del 3.5.1989 -attestante il contributo economico della B. all’acquisto dei terreni – fosse riferibile a G.P., condividendo sia la metodologia che l’esito degli accertamenti svolti dal consulente.

Ha ritenuto che mancasse prova del credito posto a fondamento della revocatoria, confermando infine, la condanna dell’appellante al pagamento delle spese di primo grado.

La cassazione di questa sentenza è chiesta da B.M. sulla base di un unico motivo di ricorso.

G.P. e G.D. hanno depositato controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo di ricorso si censura – testualmente – l’omessa e contraddittorietà della motivazione della sentenza, sostenendo che la Corte di merito avrebbe erroneamente dichiarato la tardività della deduzione difensiva secondo cui gli immobili erano caduti in comunione sin dal momento dell’acquisto da parte di G.P., non essendo stati utilizzati per la specifica destinazione dichiarata nel rogito.

A parere della ricorrente, detta deduzione sostanziava una mera emendatio libelli vertente sui medesimi fatti costitutivi già allegati tempestivamente in citazione, per cui era compito del giudice esaminare la domanda nel merito, tenendo conto di tutte le argomentazioni difensive acquisite al processo, considerato che l’azione revocatoria si fondava proprio sulla denunciata alienazione di immobili comunque appartenenti alla comunione legale.

2. Il motivo è inammissibile.

La censura, pur denunciando formalmente un vizio di motivazione della sentenza, prospetta in realtà un “error in procedendo” (ricollegabile alla dichiarata tardività delle deduzioni difensive proposte nella comparsa conclusionale di primo grado), che andava correttamente dedotto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, prospettando la nullità della pronuncia impugnata.

Nel giudizio per cassazione, che ha ad oggetto le sole censure espressamente e tassativamente previste dall’art. 360 c.p.c., comma 1, il ricorso deve essere articolato in specifici motivi immediatamente riconducibili ad una delle cinque ragioni di impugnazione previste dalla disposizione, pur senza la necessaria adozione di formule sacramentali o l’esatta indicazione numerica dei vizi denunciati.

Inoltre, pur non essendo necessario l’espresso richiamo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, è però richiesto che la parte faccia inequivocabilmente riferimento alla nullità, in modo da consentire la corretta qualificazione del vizio sollevato in sede di legittimità, non potendo limitarsi a sostenere, come nel caso in esame, che la motivazione sia stata illogica o contraddittoria o ad argomentare sulla violazione di legge (Cass. 114949/2019; Cass. 5976/2019; Cass. 2404/2019; Cass. 10862/2018; Cass. s.u. 17931/2013; Cass. 24553/2013).

Il ricorso è dunque inammissibile, con aggravio di spese secondo soccombenza.

Si dà atto che non sussistono le condizioni per dichiarare che la ricorrente è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dato che la ricorrente è stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, che si liquidano, per ciascun controricorrente, in 200,00 per esborsi ed Euro 7000,00 per compenso, oltre ad iva, c.p.a. e rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15%.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 24 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 10 dicembre 2019

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