Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32223 del 13/12/2018

Cassazione civile sez. III, 13/12/2018, (ud. 10/10/2018, dep. 13/12/2018), n.32223

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – rel. Consigliere –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. GIANNITI Pasquale – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7355-2017 proposto da:

ESTREMA SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona del liquidatore unico e

legale rappresentante pro tempore, Sig. M.F.,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BANCO DI S. SPIRITO, 48,

presso lo studio dell’avvocato AUGUSTO D’OTTAVI, rappresentata e

difesa dall’avvocato LUCIANO GRISI giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

CP SOFTWARE NORD EST, LA NUOVA COPERTURA SRL, SOCIETA’ REALE MUTUA DI

ASSICURAZIONI SPA;

– intimate –

avverso la sentenza n. 16/2017 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 09/01/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

10/10/2018 dal Consigliere Dott. DANILO SESTINI;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore generale Dott. TRONCONE Fulvio, che ha

concluso chiedendo l’inammissibilità dei primi due motivi di

gravame e l’infondatezza del terzo motivo.

Fatto

RILEVATO

che:

la Estrema s.r.l., conduttrice di un capannone ad uso artigianale, convenne in giudizio la proprietaria e locatrice C.P. Software Nord Est s.r.l. per sentirla condannare al risarcimento dei danni subiti dai propri macchinari e dalla merce stoccata nel capannone a causa di “trafilamenti di acqua” verificatisi all’interno dei locali in occasione di un violento temporale avvenuto il (OMISSIS);

la convenuta resistette alla domanda, evidenziando l’eccezionalità dell’evento atmosferico, e chiamò in causa (per l’eventuale manleva ex art. 1669 c.c.) la propria dante causa Immobiliare Nove s.r.l. – e la costruttrice del capannone – IRA.DEL Costruzioni s.r.l. – nonchè, in forza di una polizza danni, la soc. Reale Mutua di Assicurazioni; la IRA.DEL Costruzioni, a sua volta, chiamò in causa le società La Nuova Copertura s.r.l. e Bresciana Grondaie s.r.l. – subappaltatrici, rispettivamente, per la copertura e la lattoneria del fabbricato – che chiamarono in causa, la prima, la Generali Assicurazioni s.p.a. e, la seconda, la Ina Assitalia s.p.a.;

disposta una c.t.u. (con successiva richiesta di chiarimenti) e effettuato un supplemento di consulenza, il Tribunale di Verona – per quanto ancora interessa ai fini di causa – rigettò la domanda dell’attrice nei confronti della convenuta, ritenendo che l’evento atmosferico avesse avuto carattere eccezionale e integrasse il caso fortuito; condannò inoltre l’attrice al pagamento delle spese di lite in favore della convenuta e di alcune delle chiamate in causa;

la Corte di Appello di Venezia ha rigettato il gravame della Estrema s.r.l., confermando la sentenza impugnata anche in punto di liquidazione delle spese di giudizio e di ctu, e ha condannato l’appellante al pagamento delle spese del grado in favore della C.P. Software, della Generali s.p.a., di IRA.DEL Costruzioni, della Reale Mutua e della soc. La Nuova Copertura;

ha proposto ricorso per cassazione la Estrema s.r.l. in liquidazione, affidandosi a tre motivi; nessuna delle intimate ha svolto attività difensiva.

Diritto

CONSIDERATO

che:

il primo motivo deduce “violazione ed errata applicazione” degli artt. 1575 e 2697 c.c. e censura la Corte per avere affermato che l’evento atmosferico era “qualificabile come eccezionale e pertanto rientrante nell’alveo del caso fortuito”: assume la ricorrente che “non può essere certamente qualificato come “eccezionale” un evento non considerato come tale dagli enti preposti alla classificazione degli eventi”;

col secondo motivo (che denuncia la violazione e l’errata applicazione dell’art. 115 c.p.c. e artt. 2697 e 1578 c.c.), la ricorrente si duole che la Corte si sia “appiattita erroneamente sulle conclusioni del C.T.U. circa lo stato dell’immobile, omettendo di verificare se sussistesse la prova del caso fortuito”; rileva che nè il primo nè il secondo c.t.u. avevano verificato presso la Protezione Civile locale o altre istituzioni o enti deputati al controllo degli eventi atmosferici la reale portata dell’evento e, per altro verso, che non era “stato chiarito con sufficiente precisione se la situazione della res locata al momento dell’evento atmosferico del (OMISSIS) si trovava in perfette condizioni o se lo stato non perfetto dell’immobile possa aver concorso nella causazione del danno”;

con il terzo motivo (che denuncia la “violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4”), la ricorrente rileva che, col quinto motivo di appello, aveva censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva condannato l’attrice al pagamento delle spese processuali in favore di alcune terze chiamate in causa e lamenta che “la Corte di Appello non ha capito la questione sottoposta al suo esame (e quindi non si è pronunciata su di essa)”;

i primi due motivi – esaminati congiuntamente – risultano inammissibili e, comunque, infondati: con essi, non vengono individuate specifiche violazioni di norme di diritto, ma si contesta la qualificazione dell’evento atmosferico in termini di evento eccezionale integrante il caso fortuito, censurandosi un apprezzamento di merito che si sottrae al sindacato di legittimità, in quanto ampiamente e congruamente motivato con consapevole adesione alle risultanze della c.t.u. e con esclusione di cause diverse dall'”intasamento sia dei pluviali che dei tubi di troppopieno (…) causato solo dalla grande quantità d’acqua mista a grandine”;

in particolare, deve rilevarsi che non risulta indicato come e in quali termini sarebbero state violate le previsioni degli artt. 1575 e 1578 c.c.; non viene individuata alcuna erronea ripartizione dell’onere probatorio rilevante ai sensi dell’art. 2697 c.c.; nè la violazione dell’art. 115 c.p.c. è dedotta in conformità ai parametri individuati da Cass., S.U. n. 16598/2016: infatti, un’eventuale erronea valutazione del materiale istruttorio non determina, di per sè, la violazione o falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c., che ricorre solo allorchè si deduca che il giudice di merito abbia posto alla base della decisione prove non dedotte dalle parti o disposte d’ufficio al di fuori dei limiti legali (cfr. Cass. n. 27000/2016);

neppure risulta corretto l’assunto che l’evento non potesse essere qualificato come eccezionale per il solo fatto che non fosse stato considerato tale ai fini dell’intervento della Protezione Civile o dell’erogazione di fondi ai danneggiati (cfr., a contrariis, Cass. n. 2482/2018);

il terzo motivo è infondato, giacchè la Corte ha evidentemente esaminato – a pagg. 13 e 14 – il motivo di appelloconcernente la condanna della Estrema s.r.l. al pagamento delle spese di lite in favore dei terzi chiamati, con statuizione che non poteva pertanto essere censurata sotto il profilo dell’omessa pronuncia;

in difetto di attività difensiva da parte delle intimate, non deve provvedersi sulle spese di lite;

sussistono le condizioni per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 10 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 13 dicembre 2018

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