Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32223 del 10/12/2019
Cassazione civile sez. trib., 10/12/2019, (ud. 11/10/2019, dep. 10/12/2019), n.32223
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –
Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –
Dott. CATALDI Michele – Consigliere –
Dott. CONDELLO Pasqualina A.P. – Consigliere –
Dott. MAISANO Giulio – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 28587-2015 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
L’UNIONE SARDA SPA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA SICILIA 66,
presso lo studio dell’avvocato AUGUSTO FANTOZZI, che la rappresenta
e difende unitamente agli avvocati ROBERTO ALTIERI, FRANCESCO
GIULIANI;
– Controricorrente –
avverso la sentenza n. 297/2015 della COMM.TRIB.REG. di CAGLIARI,
depositata il 11/09/2015;
uditala relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
11/10/2019 dal Consigliere Dott. GIULIO MAISANO.
Fatto
RILEVATO
Che:
l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sardegna n. 297/1/15 pubblicata l’11 settembre 2015 con la quale, in accoglimento dell’appello proposto da L’Unione Sarda s.p.a. avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Cagliari n. 1/1/14, era stata annullata la cartella di pagamento n. (OMISSIS) impugnata da detta società e relativa ad IVA ed altro per l’anno 1997;
che L’Unione Sarda s.p.a. si è costituita con controricorso resistendo al ricorso avversario;
che L’Unione Sarda s.p.a. in data 21 settembre 2017 ha presentato istanza di sospensione del giudizio intendendo aderire alla definizione agevolata delle liti di cui al D.L. 24 aprile 2017, n. 50, art. 11, convertito in L. n. 96 del 2017;
che L’Unione Sarda s.p.a. in data 3 ottobre 2017 ha depositato la documentazione attestante l’avvenuto pagamento della somma relativa alla suddetta definizione;
che l’Agenzia delle Entrate in data 17 ottobre 2018 ha presentato istanza di dichiarazione di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere dando atto dell’avvenuto pagamento da parte del ricorrente delle somme relative alla suddetta definizione;
Considerato che deve essere dichiarata l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere avendo la ricorrente aderito alla definizione agevolata della controversia ai sensi del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, art. 11, convertito in L. n. 96 del 2017, provvedendo al pagamento del1e relative somme come riconosciuto anche dall’Agenzia delle Entrate;
Che le spese di giudizio devono essere compensate essendo il motivo di estinzione sopravvenuto nel corso del giudizio e come chiesto dalla stessa contro ricorrente.
P.Q.M.
la Corte dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere;
Compensa le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 11 ottobre 2019.
Depositato in Cancelleria il 10 dicembre 2019