Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32222 del 10/12/2019
Cassazione civile sez. trib., 10/12/2019, (ud. 11/10/2019, dep. 10/12/2019), n.32222
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –
Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –
Dott. CATALDI Michele – Consigliere –
Dott. CONDELLO Pasqualina A.P. – Consigliere –
Dott. MAISANO Giulio – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 24564-2015 proposto da:
TENAX SPA CON SOCIO UNICO, elettivamente domiciliata in ROMA P.LE
CLODIO 32, presso lo studio dell’avvocato PLACANICA CESARE, che la
rappresenta e difende unicamente all’avvocato DE MATTIA GABRIELLA;
r- ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
e contro
AGENZIA DELLE ENTRATE – DIREZIONE PROVINCIALE DI VERONA;
– intimata –
avverso la sentenza n. 487/2015 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di
VERONA, depositata il 09/03/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
11/10/2019 dal Consigliere Dott. MAISANO GIULIO.
Fatto
RILEVATO
che la Tenax s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Veneto n. 487/15/15 pubblicata il 9 marzo 2015 con la quale è stato parzialmente accolto l’appello dell’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Verona n. 2067/13 che aveva accolto i ricorsi riuniti proposti dalla stessa società avverso gli avvisi di accertamento n. (OMISSIS) e (OMISSIS) relativi ad IRES e IRAP per gli anni, rispettivamente, 2007 e 2008.
L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso.
La società ricorrente in data 6 ottobre 2017 ha presentato istanza di sospensione avendo aderito alla definizione agevolata delle liti di cui al D.L. 24 aprile 2017 n. 50, art. 11 del convertito in L. n. 96 del 2017 provvedendo al pagamento delle somme dovute.
L’Agenzia delle Entrate in data 30 luglio 2018 ha presentato istanza di dichiarazione di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere dando atto dell’avvenuto pagamento da parte della ricorrente delle somme relative alla suddetta definizione.
Diritto
CONSIDERATO
che deve essere dichiarata l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere avendo la ricorrente aderito alla definizione agevolata della controversia ai sensi del D.L. 24 aprile 2017 n. 50, art. 11 convertito in L. n. 96 del 2017 provvedendo al pagamento delle relative somme come riconosciuto anche dall’Agenzia delle Entrate;
Che le spese di giudizio devono essere compensate essendo il motivo di estinzione sopravvenuto nel corso del giudizio e come chiesto dalla stessa controricorrente.
P.Q.M.
la Corte dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere;
Compensa le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 11 ottobre 2019.
Depositato in Cancelleria il 10 dicembre 2019