Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32221 del 13/12/2018

Cassazione civile sez. III, 13/12/2018, (ud. 04/10/2018, dep. 13/12/2018), n.32221

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – rel. Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20455-2015 proposto da:

G.A., B.A., quale procuratore speciale ad

litem del siq. D.M.A., C.E., P.L.,

domiciliati ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato ANTONIO MARCO DI

SOMMA giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

A & C S.R.L., quale speciale procuratrice della Società

MIRABELLA MARE SPA, in persona dell’Amministratore Unico e legale

rappresentante pro tempore Sig.ra CO.CL., elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI, 256/B, presso lo studio

dell’avvocato ALESSANDRO ORSINI, rappresentato e difeso

dall’avvocato ARMANDO CROCE giusta procura speciale a margine del

controricorso;

– controricorrente –

e contro

FONTANA BLEU SPA, + ALTRI OMESSI;

– intimati –

avverso la sentenza n. 4748/2014 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 01/12/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

04/10/2018 dal Consigliere Dott. CHIARA GRAZIOSI.

Fatto

RILEVATO

che:

Con atto di citazione notificato il 22 ottobre 1992 G.A., D.M.A., C.E. e P.L. convenivano davanti al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere Fontana Bleu S.p.A., + ALTRI OMESSI per il riscatto delle quote di un quarto dei fondi (OMISSIS) cedute nel 1991 a Fontana Bleu S.p.A. dagli altri convenuti. Fontana Bleu S.p.A. si costituiva resistendo e proponendo domanda riconvenzionale. Nelle more del giudizio, per successivi decessi di parti convenute si costituivano vari eredi. Con sentenza n. 211/2006 il Tribunale dichiarava improponibile la domanda proposta nei confronti di Pe.Na., Pe.Li. e Pe.Fe. per la loro rinuncia all’eredità di I.M.A. e rigettava la domanda principale e quella riconvenzionale, rilevando che nel PRG del Comune l’area interessata non era classificata agricola.

G.A., D.M.A., C.E. e P.L. proponevano appello, cui resisteva Fontana Bleu S.p.A., e che la Corte d’appello di Napoli rigettava con sentenza del 1 dicembre 2014.

G.A., D.M.A., C.E. e P.L. hanno proposto ricorso, articolato in cinque motivi.

Si è difesa con controricorso A&C s.r.l. quale procuratrice speciale di Mirabella Mare S.p.A. subentrata per incorporazione a Fontana Bleu S.p.A.

I ricorrenti hanno depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. In via di premessa, si rileva che nella memoria i ricorrenti lamentano di non avere potuto notificare il ricorso agli ulteriori intimati T.M.P., + ALTRI OMESSI, chiedendo termine per ulteriore notifica. Come si vedrà infra, tuttavia, i ricorrenti non hanno alcun interesse a rinnovare la notificazione, essendo il loro ricorso pienamente infondato.

2. Il primo motivo denuncia, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su fatto discusso e decisivo.

Nella sentenza di primo grado si era ritenuto che gli attuali ricorrenti non avrebbero fornito la prova dell’esistenza di una stabile organizzazione contadina. Nel motivo si indicano i documenti prodotti e si rimarca, per l’ipotesi in cui siano ritenuti insufficienti, che era stata addotta prova testimoniale e che era stata richiesta la disposizione di consulenza tecnica d’ufficio. Si critica altresì la motivazione della sentenza impugnata al riguardo come contraddittoria.

Questa censura, oltre ad essere direttamente fattuale (o tutt’al più parzialmente riconducibile al previgente art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), è eccentrica, poichè il rigetto dell’appello si è fondato su una base del tutto diversa, ovvero sulla questione attinente al PRG e sulla impossibilità di determinare, trattandosi di quote, la c.d. zona di riserva prevista da quest’ultimo.

3. Il secondo motivo denuncia, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione della L. n. 590 del 1965, art. 8 in relazione all’art. 115 c.p.c. per omessa ed erronea valutazione delle prove; si denuncia pure carenza di motivazione su un punto fondamentale.

Il motivo attiene ancora all’esercizio dell’attività agricola da parte degli attuali ricorrenti; si riferisce alla documentazione agli atti e di nuovo richiama la richiesta di prova testimoniale e di consulenza tecnica. Ne è dunque evidente l’inammissibilità conforme a quella del motivo precedente.

4.1 Il terzo motivo denuncia, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, erronea e falsa applicazione della L. n. 590 del 1965, art. 8.

Si riporta il passo motivazionale fornito dalla corte territoriale in ordine al PRG e si adduce che la corte avrebbe violato la norma invocata in rubrica perchè, pur avendo distinto le aree destinate ad attività turistico-alberghiera da quelle a destinazione agricola, non avrebbe statuito che le seconde potevano essere oggetto di prelazione, così come le aree di interesse ambientale e i terreni destinati all’agriturismo. E comunque il diritto di prelazione spetterebbe anche se il terreno è parte di un più esteso fondo indiviso di più proprietari.

4.2 La doglianza pretermette di considerare quanto osserva a pagina 14 della motivazione il giudice d’appello, ovvero che nel caso in esame non si tratta di singole porzioni di terreno, bensì di determinate percentuali delle singole particelle; infatti – rileva la corte territoriale – “gli atti di acquisto da parte della Fontana Bleu spa ed oggetto d’esame in questa sede hanno ad oggetto una quota dei terreni pari a 1/4 e non una parte degli stessi compiutamente definita. A ciò consegue che l’esercizio del diritto di prelazione non può essere utilmente esercitato, in quanto a tale fine le porzioni di fondo coltivate da ciascuno degli affittuari dovrebbero essere compiutamente individuabili ed autonome…”. Quindi la corte territoriale si fonda sul fatto che non è concretamente definibile il bene su cui esercitare il diritto di riscatto; e ancora una volta la censura non è pertinente.

5.1 Il quarto motivo denuncia, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, erronea e falsa applicazione della L. n. 590 del 1965, art. 8 nonchè violazione di L.R. Campania n. 16 del 2004 e del piano territoriale di coordinamento della Provincia di Caserta.

Si argomenta sul contenuto della certificazione rilasciata dal Comune interessato – Cellole -, si richiama l’approvazione con la L.R. Campania n. 16 del 2004 del piano territoriale regionale, e si afferma che “il PTR, solo di recente approvato, ha escluso il comprensorio in questione dalla destinazione turistico-alberghiera”, deducendone che il giudice d’appello avrebbe errato per non avere distinto le zone a destinazione agricola da quelle a destinazione turistico-alberghiera e per non avere altresì “considerato che è venuta meno la condizione sospensiva dell’approvazione del PTR” non essendo stati inseriti i terreni de quibus nel PTR approvato dalla Regione Campania. Si illustra poi il piano territoriale di coordinamento della Provincia di Caserta “in vigore dall’aprile 2012”, il cui contenuto eliminerebbe “il vincolo di riserva del piano generale di fabbricazione del Comune di Cellole del 1990”. La corte territoriale avrebbe pure errato per avere ritenuto valido uno strumento urbanistico “non più applicabile” per “jus interveniens”, pur dovendo conoscere e applicare la norma di diritto. Il giudice di merito inoltre avrebbe dovuto disapplicare le norme degli strumenti urbanistici illegittimi, come sarebbero quelli in esame.

5.2 A tacer d’altro – e in particolare la evidente fattualità delle valutazioni sulla certificazione comunale -, viene così inammissibilmente inserita una questione nuova, visto il contenuto dei motivi d’appello trascritti nella premessa del ricorso.

6.1 Il quinto motivo denuncia, ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, violazione dell’art. 2209 c.c. e artt. 75 e 77 c.p.c., per asserite inefficacia della “procura conferita da Fontana Bleu s.p.a.”, onde la corte territoriale avrebbe violato le norme invocate in rubrica, pur sussistendo nella fattispecie rilevabilità d’ufficio. Ciò si rifletterebbe pure sulla capacità processuale di Costruzioni Eredi Co.Vi. S.r.l. (per violazione dell’art. 75 c.p.c.) e sulla sua rappresentanza (per violazione dell’art. 77 c.p.c.). Pertanto dovrebbe ritenersi nullo il giudizio d’appello per essersi “l’appellata malamente costituita” in esso.

6.2 Anche questo motivo introduce una questione nuova, oltrechè espressa in modo confuso: non viene neppure indicato a chi sarebbe stata conferita e quando la procura dalla Fontana Bleu S.p.A., lasciando soltanto intendere che si tratta di “un’altra società di capitali”. Questa conformazione già di per sè, per difetto di chiarezza/specificità, lo rende inammissibile.

Ad abundantiam si nota che Fontana Bleu S.p.A. è stata rappresentata in secondo grado da Società Costruzioni Eredi Co.Vi. S.r.l., come risulta pure dalla intestazione della sentenza, indicante anche in base a quale procura. Il difetto di costituzione dell’appellata non può peraltro integrare un vizio del giudizio d’appello che abbia interesse a far valere la parte che era l’appellante, potendo al massimo incidere sull’accessorio profilo delle spese; ma le spese in questo caso sono state integralmente compensate dalla corte territoriale, per cui i ricorrenti non hanno acquisito alcun concreto interesse per la censura.

In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna – in solido per il comune interesse processuale – dei ricorrenti a rifondere a controparte le spese processuali, liquidate come da dispositivo. Sussistono D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, ex art. 13, comma 1 quater i presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art., comma 1 bis.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna solidalmente i ricorrenti a rifondere alla controricorrente le spese processuali, liquidate in un totale di Euro 3000, oltre a Euro 200 per gli esborsi, al 15% per spese generali e agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 4 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 13 dicembre 2018

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