Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32220 del 13/12/2018

Cassazione civile sez. III, 13/12/2018, (ud. 04/10/2018, dep. 13/12/2018), n.32220

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – rel. Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7115-2015 proposto da:

R.D., R.C., R.G.,

RA.CI., il primo in proprio, gli altri tre quali eredi della fu

V.R., elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 48,

presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO CORVASCE, che li

rappresenta e difende unitamente all’avvocato PAOLA MONTECCHIANI

giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

Q.A., G.A., elettivamente domiciliati in ROMA,

VIA MAGLIANO SABINA 24, presso lo studio dell’avvocato LUIGI

PETTINARI, rappresentati e difesi dagli avvocati ALBERTO LUCCHETTI,

ALESSANDRO LUCCHETTI giusta procura speciale a margine del

controricorso;

– controricorrenti –

e contro

M.L.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 265/2015 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 12/02/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

04/10/2018 dal Consigliere Dott. CHIARA GRAZIOSI;

La Corte:

Fatto

RILEVATO

che:

Con sentenza del 21 febbraio 2008 del Tribunale di Ancona rigettava domanda di retratto agrario proposta da G.A. e da Q.A., coltivatori diretti e proprietari di un fondo, nei confronti degli acquirenti di un fondo limitrofo, R.D. e V.R. – che avevano chiamato in garanzia i venditori M.M.T. e Go.Pa.Bi. – per mancanza di adeguata forza lavorativa nella famiglia attorea anche in prospettiva futura.

G.A. e Q.A. proponevano appello principale, cui resistevano gli appellati, i venditori proponendo pure appello incidentale condizionato. La Corte d’appello di Ancona accoglieva l’appello principale con sentenza del 12 febbraio 2015, dichiarando gli appellanti sostituiti a R.D. e V.R. nel diritto di proprietà del fondo e separando la causa intercorrente tra acquirenti e venditori per sua interruzione derivata dal decesso di un difensore.

Hanno presentato ricorso, articolato in cinque motivi, R.D. nonchè gli eredi di V.R. nelle more deceduta, R.C., R.G. e Ra.Ci..

G.A. e Q.A. si sono difesi con controricorso.

Entrambe le parti hanno poi depositato memoria.

Diritto

RITENUTO

che:

1. In premessa, si rileva che il controricorso è dotato di una procura che figura conferita per il “presente atto di precetto ed eventuali opposizioni”. Alla procura del controricorso si applicano peraltro gli artt. 365-366 c.p.c. ai sensi dell’art. 370 c.p.c., comma 2, per cui, anche se così conformata, per il principio conservativo seguito dalla giurisprudenza di questa Suprema Corte, la procura risulta valida.

Invero “il mandato apposto in calce o a margine del ricorso per cassazione è, per sua natura, speciale, senza che occorra per la sua validità alcuno specifico riferimento al giudizio in corso od alla sentenza contro la quale si rivolge, poichè il carattere di specialità è deducibile dal fatto che la procura al difensore forma materialmente corpo con il ricorso o il controricorso al quale essa si riferisce” (così si esprime Cass. sez. 6 – 3, ord. 22 gennaio 2015 n. 1205; conforme Cass. sez. L, 3 luglio 2009 n. 15692; e v. pure Cass. sez. 2, 7 marzo 2012 n. 3602 – per cui “è sufficiente l’inequivoco riferimento al giudizio per cassazione o che la procura sia materialmente congiunta al ricorso” e Cass. sez. 6-2, 1 settembre 2014 n. 18468 – per cui “è irrilevante il mancato espresso richiamo al giudizio di legittimità” -; da ultimo cfr. Cass. sez. 2, 17 marzo 2017 n. 7014).

2.1 D primo motivo, sub A), denuncia, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione degli artt. 301 e 299 c.p.c. nonchè dell’art. 1485 c.c. per mancata interruzione del processo a seguito della morte dell’avvocato dei chiamati in manleva e per la disposta separazione della causa di riscatto dalla causa di manleva, pur trattandosi di garanzia propria.

Gli appellati M.L. – erede di M.M.T. – e Go.Pa.Bi. si erano costituiti in appello, proponendo appello incidentale condizionato. Durante il giudizio decedeva il loro difensore, avvocato Mario Rossetti, e proseguiva poi il processo solo il M., difeso dall’avvocato Giovanni Di Colli. Sostengono i ricorrenti che per il decesso dell’avvocato Rossetti il processo avrebbe dovuto essere dichiarato interrotto al fine di consentire alla Go. di avvalersi di un nuovo difensore. Invece la corte territoriale, violando le norme tutelanti il diritto alla difesa individuabili nel combinato disposto degli artt. 301 e 299 c.p.c., aveva separato la domanda di riscatto da quella di manleva, benchè si trattasse di domande connesse e inscindibili, essendo i venditori garanti del rispetto della procedura di cui alla L. n. 590 del 1965.

La separazione inoltre sarebbe stata impossibile, perchè si era costituito il M., onde sarebbe stato necessario un unicum processum anche per la Go., e quindi il giudice d’appello avrebbe dovuto dichiarare l’interruzione del giudizio.

Per di più la garanzia fatta valere non sarebbe impropria, come afferma invece la corte territoriale, bensì propria, perchè fondata su un contratto; e dovrebbe tenersi in conto l’articolo 1485 c.c. perchè l’accoglimento dell’azione di retratto genera l’evizione per cui deve operare la garanzia: sussisterebbe pertanto una connessione oggettiva che rende i rapporti interdipendenti, e dunque integra una garanzia propria, obbligando all’interruzione del processo. Non essendo stato questo interrotto, la sentenza dovrebbe quindi essere annullata.

2.2 Il secondo motivo, sub B), denuncia, ex art. 360, comma 1, n. 5, omessa trattazione di un punto decisivo della controversia.

Il giudice d’appello avrebbe dovuto pronunciarsi sulla domanda di manleva proposta dagli attuali ricorrenti, perchè il M. sarebbe comunque “rimasto parte, seppur come terzo, nel processo principale”. La corte territoriale pertanto avrebbe dovuto accogliere la domanda di manleva.

2.3 I due motivi, in quanto entrambi vertenti sulle conseguenze sul giudizio d’appello del decesso del difensore degli appellati, meritano vaglio congiunto.

Il vincolo per asserita garanzia propria che viene prospettato prova smentita nella giurisprudenza nomofilattica, la quale espressamente insegna che il venditore può essere evocato nella prelazione agraria dall’acquirente “in forza di una chiamata di garanzia cosiddetta impropria” (così S.U. 1 luglio 1997 n. 5895; su questa linea si pongono conformi, più di recente, Cass. sez. 3, 4 giugno 2001 n. 7514 nonchè Cass. sez. 3, 6 dicembre 2005 n. 26690, per cui “la prelazione agraria prevista dalle leggi agrarie ha efficacia reale e può essere, pertanto, esercitata nei confronti dell’acquirente iniziale del bene o di un suo successivo avente causa, con la conseguenza che, sul piano processuale, legittimato passivo dell’azione di riscatto va considerato il solo acquirente del fondo (ovvero un suo successivo avente causa) e non anche il venditore, la cui presenza in giudizio sarà eventualmente evocabile, da parte del primo, in forza di una chiamata in garanzia “impropria”. Ne deriva che, ove il giudizio si svolga anche in contraddittorio dell’alienante del fondo, perchè contro quest’ultimo sia stata proposta domanda di danni, si verifica un’ipotesi di litisconsorzio facoltativo, nella quale i due giudizi, nonostante la simultaneità del processo, permangono autonomi, con l’effetto che le difese spiegate dall’alienante per resistere alla domanda del retrattato non possono aver rilievo ai fini dell’esito del giudizio di riscatto tra il retraente e lo stesso retrattato”).

Pertanto condivisibile è la valutazione del giudice d’appello, per cui la garanzia è impropria, qualifica dalla quale discende ovviamente la natura facoltativa del litisconsorzio, onde l’interruzione investe una sola parte, come la corte territoriale ha correttamente ritenuto. Le Sezioni Unite confermano anche sotto questo profilo. Si è infatti affermato che “nel caso di trattazione unitaria o di riunione di più procedimenti relativi a cause connesse e scindibili, che comporta di regola un litisconsorzio facoltativo tra le parti dei singoli procedimenti confluiti in un unico processo, l’evento interruttivo relativo ad una delle parti di una o più delle cause connesse, opera di regola solo in riferimento al procedimento (o ai procedimenti) di cui è parte il soggetto colpito dall’evento. In tal caso non è necessaria o automatica la contestuale separazione del processo interrotto dagli altri riuniti o trattati unitariamente, salvo sempre il potere attribuito al giudice dall’art. 103 c.p.c., comma 2, per cui difettando una tempestiva riassunzione ovvero se questa o la ripresa del procedimento interrotto siano avvenute nei termini dell’art. 305 c.p.c., ma vi sia stata, nelle more della quiescenza da interruzione, attività istruttoria rilevante per la causa interrotta, il giudice potrà, esercitando tale potere, disporre la separazione dagli altri procedimenti di quello colpito da evento interruttivo per il quale – se necessario – potranno eventualmente rinnovarsi tutti gli atti istruttori assunti senza la partecipazione della parte colpita dalla perdita di capacità processuale” (S.U. 5 luglio 2007 n. 15142; e cfr. S.U. 22 aprile 2013 n. 9686: “Quando il convenuto nel giudizio di risarcimento del danno si sia avvalso della facoltà di chiamare in causa il proprio assicuratore della responsabilità civile, ai sensi dell’art. 1917 c.c., comma 4, i fatti che provocano l’interruzione o l’estinzione della domanda di garanzia non si estendono alla domanda di risarcimento, e viceversa”; non a caso nella fattispecie affine in cui l’acquirente propone nei confronti dell’alienante, in una causa di riscatto agrario, una domanda risarcitoria, si crea sempre un litisconsorzio facoltativo, integrandosi due giudizi autonomi – Cass. 12 settembre 2011 n. 18644 -; e si veda pure la recente Cass. 13 dicembre 2016 n. 25495, per cui in una causa di retratto, se il retrattato convenuto chiama l’alienante per esserne manlevato e per ottenere il risarcimento dei danni, si verifica litisconsorzio facoltativo con due cause che restano autonome).

La prima censura risulta pertanto pienamente infondata, e ciò assorbe la seconda.

3.1 Il terzo motivo, sub C), denuncia, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione della L. 9 giugno 1965, n. 142, art. 8 (qui sussiste un evidente errore materiale, trattandosi della L. 9 giugno 1965, n. 590) quanto alla mancanza di interesse al riscatto in capo ad G.A. e Q.A..

Il giudice d’appello ha ritenuto irrilevante l’alienazione durante la causa da parte dei retraenti di tutti i loro beni – incluso il fondo confinante alla proprietà per cui hanno agito in riscatto -, beni venduti prima dell’accoglimento della domanda per un valore inferiore a Lire 1000. La corte territoriale esclude l’intento speculativo contrario alla ratio della norma dal momento che il terreno venduto sarebbe soltanto un quattordicesimo del fondo dei retraenti e non sussisterebbe prova che la famiglia Gr.- Q. non volesse continuare a coltivare i terreni propri ed a riscattare. Invece la norma invocata in rubrica dovrebbe ritenersi violata, perchè non consentirebbe una simile valutazione discrezionale.

3.2 la L. n. 590 del 1965, art. 8 esclude la retrazione nel caso di vendita “nel biennio precedente” di altri fondi rustici di imponibile fondiario superiore a Lire 1000. La corte territoriale correttamente rileva che le condizioni di riscatto devono sussistere quando insorge il diritto di riscatto, cioè quando viene effettuata la vendita del fondo al terzo; dallo stesso motivo emerge che si adduce la vendita come avvenuta dopo l’avvio della causa (“in corso di causa”). Il motivo è pertanto infondato (a prescindere dalla illegittimità, ex art. 372 c.p.c., di produrre attinente documentazione in questo grado).

4.1 n quarto motivo, sub D), denuncia, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione della L. n. 590 del 1965, art. 8 per mancato versamento del prezzo.

La corte territoriale ha ritenuto irrilevante il mancato versamento del prezzo entro i tre mesi dalla notifica dell’invito a esercitare il diritto alla prelazione, e avrebbe così violato una norma imperativa.

4.2 Appare tale censura una questione nuova o tutt’al più un’altra faccia di quella espressamente affrontata dalla corte territoriale a pagina 4s. della motivazione (dove si rinviene: “… l’intendimento di vendere era esplicitato il 29.10.1999, il diritto è stato esercitato il 23.11.1999, sicchè il termine (di trenta giorni più tre mesi) sarebbe scaduto in epoca ben successiva (23.02.2000) alla data della stipula del definitivo (13.01.2000), senza scomodare il maggior termine per il pagamento tramite mutuo e le formalità necessarie… La circostanza che il Gresta abbia richiesto di poter versare soltanto una parte del corrispettivo in prossimità del termine contrattualmente fissato, in attesa di ottenere sgravi fiscali, non risulta significativa in quanto nulla avrebbe vietato di ottenere tali sgravi nei termini legalmente stabiliti, come concretamente (ma ormai inutilmente) avvenuto il 28.01.2000 mediante la certificazione del Servizio Agriforal”) perchè nel ricorso (a pagina 16) si adduce che i confinanti si erano dichiarati disponibili a versare solo un acconto; non sussiste allora specificità nel confutare quanto esposto dal giudice d’appello nel passo della sentenza appena citato.

Ad abundantiam, si noti che l’articolo unico della L. 8 gennaio 1979, n. 2, di interpretazione autentica della L. n. 590 del 1965, art. 8 per cui i termini per versare il prezzo d’acquisto “decorrono dalla comunicazione alla dichiarazione di riscatto, oppure, ove sorga contestazione, dal passaggio in giudicato della sentenza che riconosce il diritto”.

5.1 Il quinto motivo, sub E) denuncia, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione degli artt. 91 c.p.c. e ss., artt. 301 – 209 e 106 – 111 c.p.c. per la condanna alle spese dei ricorrenti pronunciata dal giudice d’appello: la mancata interruzione e la separazione delle domande hanno impedito la manleva anche ai sensi dell’art. 1485 c.c. sulle spese di lite, pur avendo i venditori garantito la libertà dell’immobile.

Questo motivo ritorna, a ben guardare, alla tematica prospettata nel primo motivo, che pertanto lo assorbe, dovendosi ritenere pienamente corretta la governance processuale espletata dalla Corte d’appello.

In conclusione il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna dei ricorrenti – in solido per il comune interesse processuale – alla rifusione delle spese del grado – liquidate come da dispositivo – ai controricorrenti; sussistono altresì D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, ex art. 13, comma 1 quater i presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis cit. art..

P.Q.M.

Rigetta il ricorso, condannando solidalmente i ricorrenti a rifondere ai controricorrenti le spese processuali, liquidate in complessivi Euro 7300, oltre a Euro 200 per gli esborsi e al 15% per spese generali, nonchè agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 4 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 13 dicembre 2018

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