Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3222 del 12/02/2014


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 3222 Anno 2014
Presidente: GOLDONI UMBERTO
Relatore: PETITTI STEFANO

equa riparazione

SENTENZA
sentenza con motivazione
semplificata

sul ricorso proposto da:

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (80184430587), in persona del
Ministro pro tempore, rappresentato e difeso
dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici
in Roma, via dei Portoghesi n. 12, è domiciliato per
legge;
– ricorrente

contro
COMUNE DI GIMIGLIANO, in persona del Sindaco pro

tempore,

rappresentato e difeso, per procura speciale in calce al
ricorso, dall’avvocato Maria Migliaccio, elettivamente

domiciliato in Roma, via Di Vigna Fabbri l presso lo studio
dell’Avvocato Francesco AntOtliú Burrellù;

Data pubblicazione: 12/02/2014

- controricorrente avverso il decreto della Corte d’appello di Salerno
depositato in data 26 giugno 2012.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica

Stefano Petitti;
sentito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
generale Dott. Pierfelice Pratis, che ha chiesto
l’accoglimento del ricorso.
Ritenuto

che, con ricorso depositato in data l °

dicembre 2011 presso la Corte d’appello di Salerno, il
Comune di Gimigliano chiedeva la condanna del Ministero
della giustizia al pagamento del danno non patrimoniale
derivato dalla irragionevole durata di un giudizio
iniziato dinnanzi al Tribunale di Catanzaro con citazione
in opposizione a decreto ingiuntivo notificata il 17
aprile 2002, ed ancora pendente in appello alla data della
domanda;
che l’adita Corte d’appello accoglieva la domanda e
condannava il Ministero al pagamento della somma di euro
4.621,53, oltre interessi legali dalla data della domanda
al saldo, ritenendo superata la durata ragionevole del
giudizio presupposto di quattro anni, sette mesi e
quattordici giorni;

2

udienza del 16 gennaio 2014 dal Consigliere relatore Dott.

che avverso questo decreto il Ministero della
giustizia ha proposto ricorso, affidato ad un motivo;
che l’intimato Comune ha resistito con controricorso.
Considerato che il Collegio ha deliberato l’adozione

sentenza;
che con l’unico motivo del ricorso l’amministrazione
ricorrente denuncia violazione e omessa motivazione in
ordine agli articoli 2 della legge n. 89 del 2001 e 6,
par. l, e 34 della CEDU, nonché dell’art. 99 cod. proc.
civ.;
che il ricorrente deduce che la Corte d’appello,
accogliendo la domanda di equa riparazione proposta da un
ente pubblico, avrebbe violato le citate disposizioni,
dalle quali, e in particolare dall’ultima, deriverebbe che
soggetti legittimati a proporre il ricorso individuale per
equa riparazione sono esclusivamente “le persone fisiche,
i gruppi di individui e /e
governative”,

organizzazioni non

queste ultime dovendo definirsi come le

formazioni sociali, regolarmente costituite secondo il
diritto interno, che non detengano e/o esercitino un
pubblico potere;
che il ricorso è fondato;
che questa Corte ha già avuto modo di affermare che
«il procedimento di cui alla legge n. 89 del 2001 non può

della motivazione semplificata nella redazione della

essere promosso dagli enti

quali i Comuni – che, ai

sensi dell’art. 34 della Convenzione europea dei diritti
dell’uomo e delle libertà fondamentali, non sono
qualificabili come “organizzazioni non governative”,

potere» (Cass. n. 1007 del 2013);
che il decreto impugnato si discosta da tale principio
e va quindi cassato;
che, non essendo necessari ulteriori accertamenti di
fatto, la causa può essere decisa nel merito ex art. 384
cod. proc. civ. con il rigetto della domanda proposta dal
Comune di Gimigliano, che, non rientrando tra le
organizzazioni non governative, non è abilitato a proporre
nei confronti dello Stato la domanda di equa riparazione
per la irragionevole durata di un processo del quale sia
stato o sia parte;
che la novità della questione alla data di
proposizione della domanda di equa riparazione giustifica
la compensazione tra le parti delle spese di entrambi i
gradi del giudizio.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto
impugnato e, decidendo nel merito, rigetta la domanda di
equa riparazione proposta dal Comune di Gimigliano;
compensa tra le parti le spese dell’intero giudizio.

trattandosi di enti che detengono o esercitano un pubblico

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della
Seconda Civile della Corte suprema di cassazione, il 16

gennaio 2044.

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