Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3222 del 10/02/2011

Cassazione civile sez. III, 10/02/2011, (ud. 25/11/2010, dep. 10/02/2011), n.3222

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI NANNI Luigi Francesco – Presidente –

Dott. AMATUCCI Alfonso – Consigliere –

Dott. URBAN Giancarlo – Consigliere –

Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –

Dott. LEVI Giulio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

A.P., (OMISSIS), elettivamente domiciliato

in ROMA, VIA BANCO DI S. SPIRITO 48, presso lo studio dell’avvocato

AUGUSTO D’OTTAVI, rappresentato e difeso dall’avvocato MANCINELLI

VALERIA giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MILANO ASSICURAZIONI SPA , in persona di uno dei suoi procuratori

alle liti, dott. C.I., considerata domiciliata “ex lege”

in ROMA, presso CANCELLERIA CORTE DI CASSAZIONE ALFIERI ARTURO,

rappresentata e difesa unitamente all’avvocato MICUCCI VITTORIO

giusta delega in atti;

– controricorrente –

e contro

D.B.L. (OMISSIS);

– intimato-

avverso la sentenza n. 709/2006 del TRIBUNALE di ANCONA, emessa il

24/04/2006, depositata il 31/05/2006; R.G.N. 2390/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

25/11/2010 dal Consigliere Dott. GIULIO LEVI;

udito l’Avvocato DANIELA LUCAIOLI per delega Avvocato VALERIA

MANCINELLI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SCARDACCIONE Eduardo Vittorio, che ha concluso per l’accoglimento del

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. D.B.L., con atto di citazione del 2 novembre 2001, ha convenuto in giudizio davanti al giudice di pace di Ancona A.P., chiedendone la condanna al risarcimento dei danni subiti dalla propria auto in seguito ad incidente stradale provocato dal convenuto.

A.P. si e’ costituito in giudizio, ha contestato la domanda ed ha proposto domanda riconvenzionale contro il D. B. chiedendone la condanna al risarcimento dei danni riportati dalla sua autovettura e cio’ in solido con la Compagnia di assicurazioni spa Milano, di cui ha chiesto la chiamata in causa.

2. Il giudice di pace, autorizzata la chiamata in causa del terzo, ha dichiarato la concorrente responsabilita’ dello A. e del D. B. nelle rispettive misure del 10% e del 30%, liquidando i danni corrispondenti.

3. Il Tribunale di Ancona, con sentenza del 31 maggio 2006, ha riformato la decisione ed ha dichiarato A.P., responsabile esclusivo del sinistro stradale, condannandolo all’integrale risarcimento dei danni subiti dal D.B., ed ha accolto anche l’appello incidentale della spa Milano, che aveva eccepito che la sua chiamata in causa era inammissibile per difetto di procura.

4. A.P. ha proposto ricorso per cassazione.

La Milano Assicurazioni spa ha resistito con controricorso D. B.L. non ha svolto attivita’ difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso svolge cinque motivi di impugnazione.

1.1. Con il primo motivo A.P. denuncia violazione degli artt. 83 e 84 cod. proc. civ..

Egli si riferisce al punto della decisione in cui il tribunale, accogliendo l’appello incidentale della spa Milano Assicurazioni, ha dichiarato inammissibile la chiamata in causa di questa, perche’ la procura ad litem conferita in primo grado al suo difensore era formulata in maniera generica.

Il ricorrente sostiene che la decisione non ha tenuto conto del fatto che la chiamata in causa dell’assicuratore si ricavava dall’intestazione della procura, cosi’ formulata “comparsa di costituzione e risposta con domanda riconvenzionale e chiamata in causa del terzo” e che la collocazione della stessa procura a margine dell’atto indicava in maniera precisa il conferimento al legale del potere di spiegare la domanda riconvenzionale e la contestuale chiamata in causa del terzo.

1.2. Con il secondo motivo e’ denunciata violazione dell’art. 334 cod. proc. civ. Il motivo si riferisce alla sentenza impugnata nella parte in cui e’ stata rigettata l’eccezione di inammissibilita’ dell’appello incidentale tardivo, perche’ non derivante dall’impugnazione principale.

Il ricorrente sostiene che l’appello della Compagnia di assicurazioni si qualificava come incidentale autonomo e, per questa ragione, assoggettato al rispetto dei termini ordinari dell’impugnazione.

1.3. Il terzo, quarto e quinto motivo si riferiscono alla ricostruzione delle responsabilita’ delle parti ed alla determinazione del danno.

2. Nell’ordine logico deve essere esaminato prima il secondo motivo del ricorso.

Il motivo non e’ fondato.

2.1. A partire da Cass. ss. uu. 7 novembre 1989, n. 4640, mai contraddetta, nella giurisprudenza di questa Corte e’ consolidato il principio che l’art. 334 cod. proc. civ., il quale consente alla parte contro cui e’ stata proposta impugnazione di esperire impugnazione incidentale tardiva senza subire gli effetti dello spirare del termine ordinario o della propria acquiescenza, e’ volto a rendere possibile l’accettazione della sentenza, in situazione di reciproca soccombenza, solo quando anche 1 ‘ avversario tenga analogo comportamento e, pertanto, in difetto di limitazioni oggettive, la norma trova applicazione con riguardo a qualsiasi capo della sentenza medesima, ancorche’ autonomo rispetto a quello investito dall’impugnazione principale.

Se ne ricava che la distinzione tra impugnazione incidentale tardiva e impugnazione incidentale autonoma non ha piu’ ragione di essere fatta.

2.2. Questa impostazione e’ stata condivisa dalla sentenza impugnata, la quale correttamente ha richiamato appunto il principio – gia’ enunciato da Cass. 22 settembre 2000, n. 12536 – secondo il quale l’art. 334 citato trova applicazione con riguardo a qualsiasi capo della sentenza, ancorche’ autonomo rispetto a quello investito dall’impugnazione principale, rigettando l’eccezione di inammissibilita’ dell’appello.

L’appello proposto dal D.B., pertanto, esattamente e’ stato ritenuto ammissibile.

3. E’ fondato, invece, il primo motivo del ricorso.

L’art. 83 cod. proc. civ., comma 3 con indicazione non tassativa, individua gli atti processuali che possono contenere la procura alle liti, ma non richiede che essa contenga specifiche espressioni formali, perche’ e’ sufficiente che dal contesto dell’atto si possa desumere la volonta’ della parte di conferire al difensore i relativi poteri e facolta’, i quali sono gia’ compresi nel concetto di assistenza tecnica: cio’ a garanzia del principio di legalita’, nelle sue implicazioni della tipicita’, tassativita’ e determinatezza, cui e’ ispirato l’art. 156 del codice di rito.

Da questa premessa si ricava che nella fattispecie l’intestazione della procura, che si richiamava alla chiamata in causa del terzo, ben si prestava ad essere interpretata nel senso indicato dal ricorrente. La valutazione di genericita’ della procura, quindi, non e’ corretta perche’ inutilmente formalistica.

La decisione di inammissibilita’ della chiamata in causa del terzo spa Milano Assicurazioni, pertanto, deve essere cassata, con rinvio della causa al giudice di appello, indicato nel tribunale di Ancona in diversa composizione, per l’esame della domanda spiegata dallo A. verso la Compagnia di Assicurazioni.

4. L’esame degli altri motivi dell’impugnazione e’ assorbito dall’accoglimento del primo motivo.

5. La decisione sulle spese di questo giudizio puo’ essere devoluta al giudice del rinvio.

P.Q.M.

LA CORTE accoglie il primo motivo del ricorso, rigetta il secondo, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto con rinvio anche per le spese al tribunale di Ancona in diversa composizione.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di cassazione, il 25 novembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2011

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