Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3222 del 09/02/2018


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Civile Sent. Sez. L Num. 3222 Anno 2018
Presidente: NAPOLETANO GIUSEPPE
Relatore: TRICOMI IRENE

SENTENZA

sul ricorso 9539-2012 proposto da:
RICCI GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
MARIANNA DIONIGI 57, presso lo studio dell’avvocato
CLAUDIA DE CURTIS, rappresentato e difeso
dall’avvocato RICCARDO SATTA FLORES, giusta delega in
atti;
– ricorrente –

2017
contro

4223

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DEL MEZZOGIORNO
P.I.

012398012018,

in

persona

del

legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato

Data pubblicazione: 09/02/2018

in ROMA, VIA A. MORDINI 14, presso lo studio
dell’avvocato GIOVANNI PETRILLO, rappresentato e
difeso dall’avvocato FAUSTINO DE PALMA, giusta delega
in atti;
– controricorrente

di NAPOLI, depositata il 08/04/201 r.g.n. 7605/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 26/10/2017 dal Consigliere Dott. IRENE
TRICOMI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. STEFANO VISONA’, che ha concluso per il
rigetto del ricorso
udito l’Avvocato RICCARDO SATTA FLORES;
udito l’Avvocato FAUSTINO DE PALMA.

avverso la sentenza n. 1705/2011 della CORTE D’APPELLO

R.G. n. 9539 del 2012

FATTI DI CAUSA
1. La Corte d’Appello di Napoli, con la sentenza in epigrafe, accoglieva
l’appello proposto dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno nei
confronti di Ricci Giuseppe e in riforma della sentenza emessa dal Tribunale tra le
parti rigettava la domanda proposta in primo grado dal lavoratore.
2.

Quest’ultimo aveva adito il Tribunale

dipendente dell’Istituto resistente dal

esponendo di essere stato

10 marzo 1990 al 31 luglio 1994, con la

qualifica di biologo, e dal 10 agosto 1994 fino al 30 novembre 2005, allorquando

era cessato dal servizio, con la qualifica di biologo coadiutore.
Con la legge n. 97 del 1985, il personale dell’Istituito era stato inserito nel
Comparto sanità prevedendosi che con successivo dPR si sarebbe provveduto alla
equiparazione delle qualifiche a quelle del personale del SSN.
Tale equiparazione era stata disposta con il dPR 662 del 1986, e con
delibera della giunta esecutiva n. 468/87, l’Istituto ne aveva determinato
l’applicazione nei confronti dei propri dipendenti.
Con successiva delibera n. 462/90 aveva provveduto “ad attribuire al
personale direttivo biologico e chimico le stesse indennità, con le medesime
decorrenze attribuite al personale direttivo veterinario dall’art. 92 del dPR n. 270
del 1987 e di osservare tale attribuzione anche nella applicazione dei contratti che
seguiranno finchè resteranno immutate le funzioni del personale della carriera
direttiva degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali”.
L’Istituto aveva provveduto a corrispondere ad esso lavoratore le indennità
in questione ma a partire dal mese di febbraio 1997 l’Istituto medesimo aveva
cessato di erogare le predette indennità nonostante che con la delibera
commissariale n. 444 del 1999 fosse stata confermata la completa equiparazione
del trattamento economico del personale laureato addetto alle attività tecnicosanitarie e scientifiche. Con delibera del Commissario straordinario n. 574 del 2000,
l’Istituto, ritenuta l’illegittimità della propria precedente deliberazione n. 444/99,
aveva provveduto ad annullare la predetta delibera con efficacia retroattiva.
Il Ricci, quindi, chiedeva previa disapplicazione di qualsiasi atto
amministrativo illegittimo accertarsi e dichiararsi il proprio diritto alla
corresponsione della indennità,

ex dPR n. 297/87, dPR n. 384/90, e CCNL della

dirigenza medica Comparto sanità del 22 luglio 1996, previste per i dipendenti
dell’Istituto con la qualifica di “Veterinario” inquadrati nel medesimo livello
retributivo ed agli stessi erogate, nonché alla relativa ricostruzione del proprio
inquadramento economico e per l’effetto condannarsi l’Istituto convenuto al
pagamento in suo favore della complessiva somma di euro 96.884,95, oltre
interessi e rivalutazione.
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R.G. n. 9539 del 2012

3. Il Tribunale dichiarava il difetto di giurisdizione in ordine alla pretesa dei
crediti maturati sino al 30 giugno 1998 e accoglieva, in parte, la domanda per il
restante periodo, condannando l’Istituto al pagamento in favore del ricorrente
della somma complessiva di euro 71.543,54, oltre interessi legali dalla maturazione
al saldo e di due terzi delle spese processuali, ritenendo prescritti i crediti vantati
fino al 9 febbraio 2000.
Affermava quindi che la delibera che aveva annullato la delibera 444 del
1999 era illegittima in quanto in contrasto con l’art. 2 della legge n. 97/85 e con il

dPR n. 662 del 1986 nella parte in cui prevedevano l’equiparazione delle qualifiche
del personale degli I.Z.S. a quelle del Comparto sanitario.
4. La Corte d’Appello ricordava che la corrispondenza tra livelli e qualifiche
previste nell’accordo del 5 dicembre 1980 e livelli e qualifiche previste dal d.PR n.
348 del 1983 era stata realizzata dal dPR n. 662 del 1986 attraverso le tabelle di
equiparazione ivi previste.
Tale equiparazione tuttavia si sostanziava nell’attribuzione del medesimo
inquadramento, con corrispondente stato giuridico ed economico, proprio dello
stesso livello di appartenenza, senza estendersi a tutte le indennità accessorie
giustificate dalla specialità della prestazione professionale del veterinario.
5. Per la cassazione della sentenza resa in grado di appello ricorre il Ricci
prospettando un motivo di ricorso.
5. Resiste con controricorso l’Istituto.
5. Il ricorrente ha depositato memoria in prossimità dell’udienza pubblica.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con l’unico motivo di appello è dedotta la violazione e falsa applicazione
del combinato disposto dell’art. 2 della legge n. 97 del 1985 e dell’art. 1 del dPR n.
662 del 1986, violazione e falsa applicazione dell’art. 121 del dPR n. 270 del 1987;
violazione dell’art. 112 cod. proc. civ.; violazione della normativa regolante il
funzionamento degli enti pubblici non economici (art. 360, n. 3, cod. proc. civ.).
Omessa motivazione (art.5. 360, n. 5, cod. proc. civ.).
1.1. Il ricorrente censura la statuizione con la quale la Corte d’Appello ha
affermato che la salvaguardia garantita dalla legge n. 97 del 1985, in sede di
inserimento del personale degli Istituti zoo profilattici nel Comparto del personale
del servizio sanitario nazionale riguardava la corrispondenza tra livelli e qualifiche.
Tale corrispondenza, infatti, veniva effettuata con le tabelle di equiparazione
di cui al dPR 662 del 1986, che riconoscevano al personale chimico, biologo e
veterinario, in relazione ai livelli di appartenenza di ciascuno, il corrispondente
stato giuridico e economico rivestito dal personale sanitario del medesimo livello,
senza estendersi alle indennità accessorie giustificate dalla specialità della
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prestazione professionale del veterinario. Ciò, tenendo conto nella redazione delle
tabelle delle funzioni esplicate dagli istituti, e salvaguardando le posizioni giuridiche
acquisiti.
Pertanto, statuiva

la Corte d’Appello,

ai dipendenti dell’Istituto

Zooprofilattico Sperimentale con il profilo professionale di chimici o biologi, non
potevano corrispondersi le indennità proprie del profilo professionale di veterinario.
Assume il ricorrente che presso gli Istituti Zooprofilattici Sperimentali
venivano impiegati sempre indifferentemente veterinari, biologi, chimici e

farmacisti, cui erano affidate identiche funzioni e responsabilità, a parità di livello.
Anche le indennità venivano riferite esclusivamente al livello di inquadramento,
essendo il tiolo di studio indifferente per l’accesso sia alla qualifica sia alle
mansioni da espletare. Così per l’acceso al livello d’inquadramento del Ricci
costituiva requisito idoneo tanto la laure in veterinaria quanto quella in biologia. La
specificità da tenere presente nell’equiparazione delle qualifiche, pertanto doveva
tenere conto che l’uno o l’altro titolo di studio garantiva l’identico risultato nello
svolgimento delle mansioni.
1.2. Il ricorrente, inoltre, censura la affermazione con la quale la Corte
d’Appello ha ritenuto legittima la mancata corresponsione dell’indennità
disapplicando o annullando precedenti provvedimenti
pretesa di esso ricorrente si era cristallizzata

illegittimi, in quanto la

a seguito della delibera 462 del

1990, ove si prevedeva che l’equiparazione del trattamento retributivo sarebbe
stata osservata anche nell’applicazione dei contratti che sarebbero seguiti.
3. Il motivo non è fondato.
3.1. Va premesso (cfr., Cass., S.U., n. 8363 del 2007) che la legge n. 97 del
1985, sul trattamento normativo del personale degli Istituti Zooprofilattici
Sperimentali, ha previsto – all’art. 2 – che con decreto del Presidente della
Repubblica, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i
Ministri della sanità e del tesoro, sentite le regioni e le organizzazioni sindacali di
categoria maggiormente rappresentative in campo nazionale, si sarebbe provveduto
alla equiparazione delle qualifiche del personale degli Istituti Zooprofilattici
Sperimentali a quelle del personale del Servizio sanitario nazionale, tenendo conto
della specificità delle funzioni esplicate dagli istituti stessi e salvaguardando le
posizioni giuridiche acquisite.
In attuazione di tale previsione ‘normativa il dPR 8 luglio 1986, n. 662, ha
provveduto ad equiparare le qualifiche del personale degli Istituti zooprofilattici
sperimentali a quelle del personale del Servizio sanitario nazionale, ed in
particolare ha previsto che in attuazione della citata legge 7 marzo 1985, n. 97,
l’equiparazione delle qualifiche del personale degli istituti zooprofilattici sperimentali
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a quelle del personale del Servizio sanitario nazionale era disposta tenuto conto
della specificità delle funzioni esplicate dagli istituti stessi e salvaguardate le
posizioni giuridiche acquisite nei termini di cui alla tabella allegata; quest’ultima denominata “tabella di equiparazione” – conteneva le corrispondenze tra livelli e
qualifiche del personale degli I.Z.S. e quelli del personale delle U.S.L.
Inoltre ha previsto che al personale degli istituti predetti si applicavano le
disposizioni del d.P.R. 25 giugno 1983, n. 348, di ricezione dell’accordo collettivo
per il personale delle Unità sanitarie locali.

Il successivo d.P.R. 20 maggio 1987, n. 270, recante norme risultanti dalla
disciplina prevista dall’accordo sindacale, per il triennio 1985-1987, relativa al
comparto del personale dipendente del Servizio sanitario nazionale, ha riguardato
anche il personale dell’I.Z.S.
3.2. Dunque, ai sensi della citata legge n. 97 del 1985, il personale degli
Istituti Zooprofilattici Sperimentali fa parte del comparto sanitario (art.1).
L’art.1 del d.P.R. n.662 del 1986 ha disposto l’equiparazione delle qualifiche
del personale degli istituti zooprofilattici sperimentali a quelle del personale del
Servizio sanitario nazionale, tenuto conto della specificità delle funzioni esplicate
dagli istituti stessi e salvaguardate le posizioni giuridiche acquisite nei termini di
cui alla tabella allegata.
La salvaguardia, definita dalla citata tabella, in attuazione della disciplina
sopra richiamata, prevede la corrispondenza tra livelli e qualifiche previste
nell’accordo del 5 dicembre 1980 e livelli e qualifiche previste nel dPR 25 giugno
1983, n.348.
Pertanto, l’equiparazione del personale chimico, biologo e veterinario si
risolve nell’attribuzione del medesimo inquadramento, con corrispondente stato
giuridico ed economico, proprio dello stesso livello d’appartenenza, senza estendersi
ad indennità accessorie giustificate dalla specificità della prestazione professionale
del personale veterinario.
3.3. Come già affermato dal Consiglio di Stato con la decisione n. 411 del
2003, in via sostanziale, l’art. 2 dPR n.662 del 1986 prevede che al personale degli
Istituti predetti si applichino le disposizioni del dPR n.348/1983, recante l’accordo
per il trattamento economico del personale delle Unità sanitarie locali, con le
decorrenze e modalità ivi previste.
Per quanto interessa, tale accordo distingue l’indennità spettante ai
veterinari inquadrati nei livelli 9, 10 e 11 (art. 40, indennità di zooiatria,
zooprofilassi ed igiene alimentare), da quella spettante al personale inquadrato nei
livelli 9, 10 e 11 dei ruoli sanitario, professionale e tecnico, con esclusione dei

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medici, dei veterinari e dei farmacisti (art. 42, indennità di aggiornamento
professionale).
Parimenti, i successivi accordi per il trattamento economico del personale
delle Unità sanitarie locali hanno mantenuto distinta l’indennità specialistica
spettante al solo personale veterinario (v. art. 92 dPR n. 270 del 1987 ed art.110
del dPR n. 384 del 1990).
Pertanto l’equiparazione del personale chimico, biologo e veterinario, degli
I.Z.S., al personale del servizio sanitario nazionale non dà luogo all’attribuzione di

indennità accessorie riconosciute al personale del Servizio sanitario nazionale in
ragione della specificità della prestazione professionale.
3.4. Infondata è anche la seconda censura proposta con l’unico motivo di
ricorso.
Ed infatti la Pubblica Amministrazione, nell’ambito dei rapporti di lavoro
pubblico contrattualizzato, non può agire con gli istituti dell’autotutela, non potendo
trovare applicazione, peraltro in mancanza di provvedimenti autoritativi, la legge n.
241 del 1990.
Tuttavia, l’adozione da parte della Pubblica amministrazione, nella gestione
del rapporto di lavoro pubblico contrattualizzato, di un atto negoziale di diritto
privato, con il quale venga attribuito al lavoratore un determinato trattamento
economico, non è sufficiente di per sé, a costituire un diritto soggettivo in capo al
lavoratore medesimo, poiché la misura economica deve trovare fondamento nella
disciplina legale e contrattuale, e si legittima in ragione della conformità a
quest’ultima, diversamente incorrendo nel vizio di nullità per contrarietà a norme
imperative (cfr., Cass., S.U., n. 21744 del 2009, Cass., n. 16088 del 2016).
Pertanto, la delibera invocata dal ricorrente non esclude, come assume il
ricorrente medesimo che l’Amministrazione, avendo attribuito un’indennità non
dovuta, intervenga a ripristinare il corretto trattamento economico.
Tale agire risponde a quanto previsto anche dall’art. 5, comma 1, del d.lgs.
n. 165 del 2001, secondo il quale «Le amministrazioni pubbliche assumono ogni
determinazione organizzativa al fine di assicurare l’attuazione dei principi di cui
all’articolo 2,

comma 1, e la rispondenza al pubblico interesse dell’azione

amministrativa», atteso che la Pubblica amministrazione «conserva pur sempre anche in presenza di un rapporto di lavoro ormai contrattualizzato – una
connotazione peculiare», essendo tenuta «al rispetto dei principi costituzionali di
legalità, imparzialità e buon andamento cui è estranea ogni logica speculativa»
(Corte cost., sentenze n. 146 del 2008, n. 82 del 2003).
4. Il ricorso deve essere rigettato.
5. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
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PQM
La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di
giudizio che liquida in euro 200,00 per esborsi, euro 4.000,00 per compensi
professionali, oltre accessori di legge e spese generali in misura di 15%.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 26 ottobre 2017

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