Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32219 del 10/12/2019

Cassazione civile sez. trib., 10/12/2019, (ud. 11/10/2019, dep. 10/12/2019), n.32219

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CONDELLO Pasqualina A.P. – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Paolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

Z.A., rappresentato e difeso, giusta procura speciale stesa

in calce al ricorso, dall’Avv.to Marino Giuseppe, che ha indicato

recapito PEC, ed elettivamente domiciliato presso lo studio

dell’Avv.to Gizzi Fabrizio, alla via Oslavia n. 30 in Roma;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale

rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, ex lege,

dall’Avvocatura Generale dello Stato, ed elettivamente domiciliata

presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma;

– controricorrente –

Avverso la sentenza n. 86, pronunciata dalla Commissione Tributaria

Regionale di Venezia Mestre il 14.6.2011 e pubblicata l’8.11.2011;

ascoltata, in camera di consiglio, la relazione svolta dal

Consigliere Di Marzio Paolo.

La Corte osserva:

Fatto

FATTI DI CAUSA

a seguito di verifica fiscale eseguita dalla Guardia di Finanza presso società del gruppo Fininvest, all’odierno ricorrente, Z.A., famoso pallavolista, erano recapitati tre avvisi di accertamento ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 41-bis, in relazione agli anni 1990, 1992 e 1993, rispettivamente per l’importo di Lire 199.747.000, Lire 822.150.000 e Lire 533.825.000, perchè ritenute integrazioni degli ingaggi per prestazioni sportive non assoggettate a tributo. Nell’ipotesi dei verificatori, le società del gruppo Fininvest, nel caso di specie la SIIL (Sport Image International Ltd), avevano acquistato da società estere, in questa vicenda la Sport Management Group, i diritti esclusivi di sfruttamento del nome e dell’immagine di famosi attori ed atleti, tra questi ultimi prevalentemente calciatori, ma il corrispettivo, anzichè alle società estere, sarebbe stato versato direttamente agli interessati, non per lo sfruttamento dell’immagine bensì quale integrazione dei compensi per le prestazioni fornite, in evasione di tributi.

Avverso gli avvisi di accertamento il contribuente proponeva separati ricorsi innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Padova che li accoglieva, ritenendo le ipotesi ricostruttive proposte dai verificatori essere rimaste sfornite di prova adeguata.

L’Amministrazione finanziaria impugnava la decisione innanzi alla Commissione Tributaria Regionale del Veneto che, riuniti tutti i ricorsi, in integrale riforma della decisione di primo grado accoglieva il gravame, riaffermando la legittimità degli originari avvisi di accertamento.

Ricorreva in Cassazione il contribuente, e la Suprema Corte accoglieva l’impugnativa con sentenza n. 13660 del 2009 mediante la quale, rinvenuto il vizio di incompletezza della motivazione adottata dalla Commissione Tributaria Regionale, cassava la decisione impugnata e rimetteva ad essa gli atti per nuovo giudizio.

Con sentenza n. 86 del 2011 la Commissione Tributaria Regionale del Veneto si pronunciava nuovamente, rinnovando il giudizio di rigetto degli originari ricorsi proposti dal contribuente e di conferma degli avvisi di accertamento emessi dall’Agenzia delle Entrate.

Avverso la decisione assunta dalla CTR ha proposto ricorso per cassazione Z.A., affidandosi a cinque motivi di impugnazione. Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate. Il P.M. ha depositato memoria, domandando il rigetto del ricorso e la conferma dell’accertamento impugnato. Successivamente ha depositato memoria anche il ricorrente, domandando dichiararsi l’estinzione del giudizio per rinuncia, accettata da controparte.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1. – Il contribuente lamenta con il suo primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, il vizio di motivazione in cui è incorsa la CTR, in materia di “collegamento insussistente tra le società estere parti del contratto e l’odierno ricorrente, e sulle “carte di lavoro” rinvenute presso la società di revisione” (ric., p. 14).

1.2. – Mediante il secondo motivo di ricorso il contribuente contesta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione o falsa applicazione dell’art. 384 c.p.c., comma 2, per non avere la CTR riformulato la propria decisione in osservanza dei principi di diritto e comunque delle statuizioni adottate dalla Suprema Corte nel disporre il rinvio.

1.3. – Con il terzo mezzo di impugnazione, il ricorrente censura, ancora ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7, e degli artt. 2727 e 2729 c.c., per avere la CTR ritenuto di poter fondare la propria decisione su pretese prove consistenti negli accertamenti operati da soggetti terzi, la società di revisione, e nelle dichiarazioni rilasciate dai loro dipendenti che, al più, avrebbero potuto costituire meri elementi indiziari, cui andavano necessariamente affiancati elementi di riscontro oggettivo, che però mancano del tutto.

1.4. – Mediante il quarto motivo di ricorso il contribuente critica la CTR impugnata per essere incorsa nella nullità della sentenza pronunciata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, non essendosi espressa in materia di contenuto e rilevanza del verbale di costatazione redatto dalla Guardia di Finanza.

1.5. – Il contribuente con il quinto motivo di impugnazione contesta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione o falsa applicazione del D.P.R. n. 917 del 1986, artt. 49 e 50, per avere la CTR ritenuto legittima una ripartizione annuale secondo “un non meglio precisato criterio di competenza” (ric., p. 50) delle somme asseritamente corrisposte allo Zorzi, senza alcun riferimento all’effettiva percezione delle stesse.

Non sussistono le condizioni per addivenire alla decisione nel merito del giudizio.

Il ricorrente, infatti, ha depositato memoria difensiva mediante la quale chiede dichiararsi la intervenuta estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. Il contribuente ha pure allegato la documentazione relativa alla sua adesione alla procedura di definizione agevolata di cui alla L. n. 147 del 2013, art. 1, commi 618 ss., della, ed anche la copia delle distinte relative agli eseguiti versamenti. In calce all’istanza proposta dal ricorrente vi è sottoscrizione per “adesione” del difensore della controricorrente Agenzia delle Entrate, concordando le parti anche sulla compensazione delle spese di lite.

L’istanza soddisfa pertanto i requisiti di legge, e deve essere accolta.

In materia di raddoppio del contributo unificato, questa Corte ha già avuto occasione di affermare che “nell’ipotesi di rinuncia al ricorso per cassazione sussistono i presupposti per condannare lo stesso al pagamento del cd. “doppio contributo unificato”, di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, ove il presupposto per la rinuncia e, quindi, la causa di inammissibilità del ricorso sia sopravvenuta rispetto alla proposizione del medesimo”, Cass. sez. VI-V, 7.6.2018, n. 14782.

In conseguenza, la Corte

P.Q.M.

dichiara l’estinzione del giudizio introdotto da Z.A., per la sopravvenuta cessazione della materia del contendere, in conseguenza della rinuncia del ricorrente e dell’accettazione della controricorrente.

Dichiara compensate tra le parti le spese di lite.

Così deciso in Roma, il 11 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 10 dicembre 2019

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