Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32217 del 13/12/2018

Cassazione civile sez. III, 13/12/2018, (ud. 04/10/2018, dep. 13/12/2018), n.32217

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – rel. Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1671-2015 proposto da:

G.G., G.L. (OMISSIS), considerati

domiciliati ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’Avvocato GIOVANNI CLEMENTE

giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

C.C., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LUDOVISI

35, presso lo studio dell’avvocato MASSIMO LAURO, rappresentata e

difesa dall’avvocato PASQUALE LAMBIASE giusta procura in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 634/2014 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,

depositata il 16/12/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

04/10/2018 dal Consigliere Dott. DANILO SESTINI;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore generale Dott. BASILE Tommaso, che ha concluso

chiedendo il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Nel giudizio promosso da C.C. nei confronti di G. e G.L. per ottenere il rilascio di un fondo concesso in affitto agrario, i resistenti richiesero, in via riconvenzionale, il pagamento dell’indennità per miglioramenti apportati al fondo (per oltre un milione di Euro) e il riconoscimento del loro diritto di ritenzione fino al pagamento dell’indennità.

Il Tribunale di Salerno, Sez. Spec. Agraria, dichiarò cessato il contratto agrario alla data del 10.11.2012, ordinò il rilascio del fondo entro il 10.11.2014 (prevedendo una penale giornaliera di Euro 258,23 a far data dall’11.11.2012) e dichiarò non indennizzabili i miglioramenti eseguiti dagli affittuari.

La Corte di Appello, dopo aver ritenuto ammissibile ex art. 421 c.p.c. parte della documentazione prodotta tardivamente dai resistenti, ha affermato – per quanto interessa ai fini del presente ricorso – che “dall’esame della documentazione in questione non discendono, tuttavia, conseguenze diverse da quelle acclarate dal primo giudice”, poichè:

– quanto all’autorizzazione all’esecuzione dei miglioramenti, la scrittura privata del 12.11.1997 “risulta superata dal successivo e definitivo contratto in deroga stipulato tra le parti il 31.1.1998, nel quale, dato atto che il rapporto è in corso dall’11.11.1997, all’art. 14 si stabilisce che i miglioramenti, le addizioni e le trasformazioni “sono consentiti soltanto con il consenso scritto delle due parti, a meno che gli stessi non siano dovuti in forza di disposizioni normative che impongono l’adeguamento dei locali e dei manufatti alle norme igienico-sanitarie””;

“soltanto la richiesta di finanziamento (…) è anteriore al contratto del 31.1.1998, mentre tutti gli altri atti e gli interventi esecutivi dei dedotti miglioramenti sono successivi”;

“al fine di individuare la clausola pattizia applicabile non può aversi riguardo al momento in cui il conduttore avvia la procedura per il finanziamento delle opere, atteso che tale procedura è meramente prodromica e non costituisce, neppure virtualmente, l’inizio del procedimento esecutivo degli interventi, riguardando il solo aspetto della disponibilità finanziaria del coltivatore”, ma “occorre avere riguardo alle previsioni contrattuali vigenti al momento in cui l’affittuario si appresta alla concreta realizzazione degli interventi, come risulta dalla L. n. 203 del 1982, art. 16 il quale costantemente si riferisce all’esecuzione dei miglioramenti”;

peraltro, “l’autorizzazione di cui alla scrittura privata del 12.11.1997 non è idonea a far sorgere il diritto dell’affittuario all’indennità per i miglioramenti, essendo genericamente rilasciata per opere di miglioramento fondiario previsto da leggi statali, regionali o altri enti”, senza specificare natura, caratteristiche e finalità degli interventi migliorativi;

neppure poteva ritenersi che i miglioramenti rientrassero fra quelli per cui lo stesso art. 14 del contratto del 1998 escludeva la necessità di previa autorizzazione scritta, non potendo trovare applicazione le prescrizioni (richiamate dagli appellanti) di cui al D.P.R. 14 gennaio 1997, n. 54, come modificato dalla L. n. 276 del 1998, giacchè gli i G. “avrebbero dovuto dimostrare quali fossero le condizioni dell’azienda e dell’allevamento prima dell’entrata in vigore di dette norme e prima dell’esecuzione degli interventi migliorativi, al fine di dar prova della necessità di adeguare l’azienda alle suddette norme e del collegamento funzionale a tale necessità dei miglioramenti”;

la doglianza degli appellanti concernente la mancata ammissione della prova per testi da essi richiesta “è infondata, attesa la necessità, pattuita in contratto, della previa autorizzazione scritta della concedente all’esecuzione dei miglioramenti”.

Hanno proposto ricorso per cassazione G. e G.L., con quattro motivi; l’intimata ha resistito. Il P.M. ha concluso per il rigetto del ricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Col primo motivo (“violazione e falsa applicazione del contratto di affitto rappresentato dalla scrittura del 12.11.1997 e da quella del 31.1.1998, intercorrenti tra le parti, per effetto della violazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale di cui agli artt. 1362 c.c. e ss. ed omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione fra le parti”), i ricorrenti deducono la “errata interpretazione e valutazione del contratto di affitto del fondo della C., costituito da una prima scrittura privata del 12.11.97 e da una successiva scrittura integrativa (dichiarata in deroga) del 31.1.1998 perchè in violazione delle norme codicistiche di ermeneutica negoziale – art. 1362 c.c. e ss. – avendo privilegiato l’elemento letterale delle parole trascurando l’indagine all’elemento logico al fine di cogliere, con il confronto del contenuto complessivo di ambedue i documenti, la comune intenzione o lo scopo che le parti avrebbero raggiunto”; precisano che, “affermando che la scrittura del 31.1.1998 avrebbe “superato” la prima (del 1997) in ordine alla regolamentazione del regime dei miglioramenti fondiari, la Corte Territoriale (…) ha violato il principio di diritto secondo cui la interpretazione degli atti negoziali va condotta sulla scorta di due fondamentali elementi che si integrano a vicenda e cioè il senso letterale delle parole usate e la “ratio” del precetto contrattuale (…) i quali debbono fondersi ed armonizzarsi nell’apprezzamento dell’atto negoziale”; premesso, inoltre, che l’autorizzazione del 1997 era stata concessa dalla C., dopo aver conosciuto e approvato i progetti, per consentire a Giovanni G. di presentare la domanda volta ad ottenere l’approvazione delle opere e l’erogazione del contributo, i ricorrenti evidenziano che, “qualora la Corte Territoriale avesse valutato i due documenti avrebbe accertato che la volontà dei contraenti espressa nel secondo non era finalizzata ad annullare quanto in precedenza stabilito ma solo a prevedere una diversa regolamentazione della procedura per autorizzare la realizzazione di opere di miglioramento fondiario, nella ipotesi di successivi e nuovi interventi, sollecitati dai conduttori”; rilevano altresì che la C. aveva essa stessa richiesto il rilascio di una concessione edilizia per la costruzione di una vasca a spese degli affittuari e che l’esame di tale atto e di altri documenti (quali un certificato di agibilità rilasciato dal Comune di Albanella) avrebbe evitato alla Corte di affermare apoditticamente l’esistenza di uno “sbarramento fra le due scritture” e di sostenere che la scrittura del 1998 aveva integralmente superato quella del 1997.

1.1. Il motivo è inammissibile o, comunque, infondato.

La violazione dei criteri ermeneutici è dedotta in modo generico, senza individuare in quale misura e con quali affermazioni detti criteri sarebbero stati erroneamente applicati; tanto più che non v’è alcuna evidenza che la Corte abbia tenuto conto del solo criterio letterale senza ricercare la comune intenzione delle parti.

Per di più, i ricorrenti non censurano l’interpretazione dei singoli contratti (quello del 1997 e quello del 1998), ma si dolgono che la Corte non abbia colto una continuità fra gli stessi ed abbia affermato che il secondo ha sostituito il primo (pur mantenendo immutata la decorrenza di questo), superando del tutto anche la clausola relativa all’autorizzazione dei miglioramenti: tale esito interpretativo – esente da violazione di canoni ermeneutici – costituisce tuttavia prerogativa del giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità (tanto più in una situazione in cui i ricorrenti si sono limitati a trascrivere le due clausole relative ai miglioramenti e non anche i due contratti onde consentire alla Corte di valutare la possibile fondatezza delle censure sostenenti la continuità negoziale delle due scritture contrattuali).

Peraltro la lettura alternativa proposta dai ricorrenti è svolta anche in base al richiamo di documenti il cui contenuto è riportato solo sommariamente, senza ottemperare alla prescrizione di cui all’art. 366 c.p.c., n. 6.

2. Il secondo motivo (“violazione e falsa applicazione di norme di diritto – L. n. 203 del 1982, artt. 16 e 17 (…) ed omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”) premette che la L. n. 203 del 1982, art. 16 va letto e interpretato in relazione al disposto del successivo art. 17 e deduce che la Corte non ha considerato che “nella fattispecie non è stata data comunicazione al locatore perchè questo ha espressamente dato l’autorizzazione ed approvato i progetti con la scrittura del 12.11.1997”, rilevando che “la sentenza impugnata non considera che (…) nella fattispecie il contratto di affitto decorre dall’11.11.97” e sostenendo che “se l’inizio del rapporto è incontestabile non può revocarsi in dubbio che i miglioramenti fondiari in discussione siano stati eseguiti dopo l’inizio del contratto di affitto, in virtù dell’autorizzazione irrevocabile contenuta nella scrittura del 1997 – art. 10 – e della concessione edilizia n. 1863/98, intestata alla stessa C.”; concludono che “la redazione della scrittura del 1997, finalizzata a richiedere l’approvazione ed il finanziamento dei progetti presentati all’Ufficio Agricolo Regionale, costituisce autorizzazione espressa e specifica delle opere previste per ottenere il finanziamento pubblico mentre la concessione edilizia fornita dalla C. costituisce autorizzazione preventiva scritta per la realizzazione della vasca silos”; contestano infine – che il consenso preventivo richiesto dalla L. n. 203 del 1982, art. 16 debba essere espresso al momento della esecuzione dei lavori.

2.1. Il motivo è inammissibile, in quanto non individua specifici errori di diritto, ma li postula sulla base di una lettura congiunta delle scritture contrattuali del ‘97 e del ‘98 e facendo riferimento a profili di fatto (quale la circostanza che la scrittura del ‘97 fosse volta a consentire la richiesta di approvazione e di finanziamento dei progetti di miglioramento) che non sono esaminabili in questa sede.

Sotto altro punto di vista, va rilevato – e ciò anche in relazione al primo motivo – che non risulta adeguatamente censurata l’affermazione della Corte secondo cui l’autorizzazione contenuta nell’art. 10 della scrittura del ‘97 non era idonea – per il suo tenore generico – ad integrare effettivamente un consenso preventivo del concedente e a far sorgere il diritto dell’affittuario all’indennità per i miglioramenti; con la conseguenza che la mancata specifica impugnazione di tale ratio decidendi determina l’irrilevanza delle censure volte a sostenere l’applicabilità della clausola dell’anzidetto art. 10 della scrittura del ‘97 (comunque inidoneo a fondare il diritto all’indennità).

3. Col terzo motivo (“violazione e falsa applicazione delle norme di diritto artt. 112,115,116,183 e 420 c.p.c. – Nullità del procedimento ex art. 360 c.p.c., n. 4 – Error in iudicando – in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 ed omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti art. 360 c.p.c., n. 5”), i ricorrenti censurano la sentenza impugnata nella parte in cui ha escluso che i miglioramenti rientrassero fra quelli per cui lo stesso art. 14 del contratto del 1998 prevedeva la possibilità di esecuzione anche senza consenso scritto della concedente: assumono che la Corte ha erroneamente basato il proprio ragionamento sul solo contratto del 1998, “ritenendolo sostitutivo di quello del 1997, trascurando completamente l’esame di tutti gli altri documenti pur non essendo stati contestati dalla parte avversa”; documenti che vengono individuati in un “provvedimento di concessione n. 25 de111.2.1999″, in un'”autorizzazione di agibilità rilasciata dal Comune di Albanella in data 14.7.2000”, in un “attestato del 5.5.2014 rilasciato dal Comune di Albanella” e nella “concessione edilizia n. 1863 rilasciata dal Comune in data 25 agosto 1998”; sulla base di tali assunti e richiami, contestano che gli affittuari non avessero dimostrato quali fossero le condizioni dell’azienda e dell’allevamento prima dell’entrata in vigore delle norme di cui al D.P.R. n. 54 del 1997; concludono lamentando la mancata ammissione della prova testimoniale, che non avrebbe “consentito sia la confessione della proprietaria che la prova dell’autorizzazione preventiva, anche orale, delle opere in questione oltre quella espressa, in modo irreversibile, con l’art. 10 della scrittura del 12.11.1997”.

3.1. Il motivo va rigettato, in quanto:

non individua in modo specifico in quali termini e con quali affermazioni sarebbero state violate le norme indicate in rubrica;

per di più, prospetta impropriamente una violazione del principio di corrispondenza fra chiesto e pronunciato per il solo fatto che non sarebbero stati valutati gli atti indicati nell’illustrazione del motivo, in ciò ravvisando un errore di attività processuale che determinerebbe la nullità del procedimento;

denuncia un vizio motivazionale col richiamo a documenti di cui non evidenzia adeguatamente l’effettiva decisività (nel senso della idoneità a determinare un diverso esito della controversia) e sollecita – nella sostanza – un apprezzamento di merito finalizzato a sostenere la possibilità di ascrivere gli interventi di miglioramento fra quelli per cui l’art. 14 del contratto del ‘98 non richiede il preventivo consenso scritto;

infondata – infine – è la censura circa la mancata ammissione delle prove orali, che sono state rigettate dalla Corte per la loro evidente irrilevanza, una volta ritenuto necessario che il consenso risultasse da atto scritto.

4. Il quarto motivo (“violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. – Omessa pronuncia sulla domanda di annullamento della clausola di cui all’art. 14 della scrittura del 31.1.1998”) censura la sentenza per non aver pronunciato sulla domanda volta a far dichiarare “nulla od inefficace” la clausola che prevedeva lo scomputo dall’indennità per miglioramenti dei finanziamenti e/o contributi pubblici ottenuti dall’affittuario;

4.1. Il motivo (prima ancora che inammissibile, in quanto i ricorrenti non hanno dedotto come e quando abbiano proposto uno specifico motivo di appello sul punto) risulta assorbito in conseguenza del rigetto dei precedenti motivi, che comporta la non spettanza dell’indennità e, conseguentemente, l’irrilevanza di ogni questione attinente alle somme da scomputare da tale indennità.

5. Le spese di lite seguono la soccombenza;

6. Trattandosi di controversia agraria, non sussistono le condizioni per applicare il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13,comma 1 quater.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese processuali, liquidate in Euro 10.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, al rimborso degli esborsi (liquidati in Euro 200,00) e agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 4 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 13 dicembre 2018

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