Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32217 del 10/12/2019

Cassazione civile sez. trib., 10/12/2019, (ud. 11/10/2019, dep. 10/12/2019), n.32217

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – rel. Consigliere –

Dott. CONDELLO Pasqualina A.P. – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 1841/2013 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

O.R., rappresentato e difeso, per procura speciale in

atti, dal Prof. Avv. Cesaro Vincenzo e dall’Avv. Cantone Bruno, con

domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, via Calabria,

n. 56;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria regionale della

Campania, n. 160/51/12, depositata in data 1 giugno 2012.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’11 ottobre

2019 dai Consigliere Dott. Cataldi Michele.

Fatto

RILEVATO

Che:

1.L’Agenzia delle Entrate propone ricorso, affidato ad un motivo, per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria regionale della Campania, n. 160/51/12, depositata in data 1 giugno 2012, che ha parzialmente accolto l’appello del contribuente O.R. avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Napoli, che aveva rigettato il ricorso di quest’ultimo contro l’avviso con il quale l’Ufficio, relativamente all’anno d’imposta 2004, in materia di Irpef, Irap ed Iva, all’esito di indagini bancarie, aveva accertato maggiori ricavi, rideterminando pertanto il maggiore imponibile e le conseguenti maggiori imposte, con interessi e sanzioni.

2. Il contribuente si è costituito con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1.Con l’unico motivo, l’Ufficio ricorrente censura, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, comma 1, nn. 2 e art. 39, comma 1, lett. d), per avere il giudice a quo ritenuto che dai ricavi non dichiarati, desunti dai versamenti effettuati dal contribuente sui conti correnti bancari, dovesse scorporarsi l’Iva per l’ammontare del 20 per cento, con la conseguenza proporzionale riduzione dell’imponibile ritenuto evaso.

Il motivo, autosufficiente ed ammissibile, è fondato e va accolto, atteso che il contribuente non risulta aver dedotto, nè provato, che l’importo dell’imposta sul valore aggiunto sia stato incorporato nel prezzo delle operazioni specifiche a valle, ossia nel prezzo dei beni o dei servizi forniti dal soggetto passivo nell’ambito delle sue attività economiche (come chiarito, tra varie, da Corte giust. 29 ottobre 2009, causa C29/08, SKF, punto 60 e da Corte giust. 16 febbraio 2012, causa C118/11, Eon Aset Menidjmunt o.o.d, punto 48).

Pertanto, la caratteristica di neutralità dell’Iva esclude la fondatezza della tesi della CTR: ii regime dell’iva è difatti volto a sollevare interamente l’imprenditore dall’onere dell’imposta dovuta o versata nell’ambito di tutte le sue attività economiche, al fine di garantire la perfetta neutralità dell’imposizione fiscale per tutte le attività economiche, indipendentemente dallo scopo o dai risultati di dette attività, purchè queste siano, in linea di principio, di per sè soggette all’IVA.

Qualora riva non sia stata applicata, o non vi è prova che lo sia stata, dunque, essa non può essere scorporata (Cass., n. 6951/2017, in motivazione).

Ha quindi errato il giudice a quo nel discostarsi da tale principio.

Tanto premesso, non può condividersi l’affermazione del controricorrente, secondo cui lo scorporo dell’Iva dall’importo dei versamenti bancari non giustificati dal contribuente costituirebbe, nella motivazione della sentenza impugnata, una mera affermazione ipotetica ed astratta, alla quale il giudice a quo non avrebbe comunque dato concreto seguito nella quantificazione conclusiva dell’imponibile, determinato in misura inferiore a quella accertata, ma per effetto di altri motivi di riduzione, differenti da quello qui controverso.

Infatti, nella motivazione della decisione d’appello (pag. 3, ultimo capoverso), la riduzione dell’imponibile per effetto dello scorporo dell’Iva è concretamente quantificata ed affermata come dovuta ed effettiva, anche con precedenza rispetto ad altre ragioni di riduzione del medesimo importo: ” In conseguenza di ciò l’importo ritenuto evaso va già diminuito, di conseguenza, della somma di Euro 442.143,00.”.

Quale sia poi l’effettivo risultato dell’eliminazione dello scorporo indebito dell’Iva, rispetto alla determinazione complessiva dell’imponibile (e quindi delle imposte e dei relativi accessori), da quantificare mantenendo invece ferme tutte le ulteriori variabili, in conformità a quanto deciso dalla sentenza della CTR e non oggetto di questo ricorso, è questione di fatto che va demandata al giudice del rinvio.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 11 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 10 dicembre 2019

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