Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32216 del 13/12/2018

Cassazione civile sez. III, 13/12/2018, (ud. 12/09/2018, dep. 13/12/2018), n.32216

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. GORGONI Marilena – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 9590/2017 R.G. proposto da:

F.A., rappresentato e difeso dall’Avv. Francesco Albertelli,

con domicilio eletto in Roma, via Girolamo da Carpi, n. 6, presso lo

studio di quest’ultimo;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS) S.P.A., in persona dell’amministratore delegato e

rappresentante legale e del suo procuratore speciale, rappresentata

e difesa dall’Avv. Domenico Malinconico e dall’Avv. Sofia

Malinconico, con domicilio eletto presso il loro studio in Verona;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 255/2016 della Corte d’Appello di Trento,

depositata il 13 ottobre 2016;

Udita la relazione svolta nella Camera di Consiglio del 12 settembre

2018 dal Consigliere Marilena Gorgoni.

Fatto

FATTI DI CAUSA

F.A. ricorre per cassazione avverso la sentenza n. 255/16 della Corte d’Appello di Trento, depositata il 13/10/2016 e non notificata, deducendo la ricorrenza di due vizi di legittimità, illustrati con memoria.

Resiste con controricorso (OMISSIS) s.p.a.

Il Tribunale di Trento, con sentenza n. 856/14, aveva respinto l’opposizione proposta dalla T.I. Logistica s.r.l, in liquidazione, e dall’attuale ricorrente, fideiussore, liquidatore nonchè socio di quest’ultima, nei confronti del decreto, – ottenuto dalla società di leasing (OMISSIS) s.p.a. – che aveva loro ingiunto il pagamento di Euro 15.079,79, al netto di interessi e spese, a titolo risarcitorio, per la risoluzione anticipata, dovuta all’inadempimento dell’utilizzatore – T.I. Logistica s.r.l. – di due contratti di leasing di natura traslativa, stipulati, rispettivamente, il 28/1/2010 e il 20/4/2010.

F.F., sia nelle vesti di liquidatore della società opponente – dichiarata fallita nelle more del procedimento con sentenza n. 73/15 del Tribunale di Cagliari su istanza dell’attuale resistente – sia in proprio, aveva impugnato la decisione dinanzi alla Corte d’Appello di Trento, invocando la nullità dell’art. 18 dei due contratti di leasing per violazione dell’art. 1526 c.c. La disposizione contrattuale ritenuta invalida prevedeva che, nel caso di risoluzione per inadempimento dell’utilizzatore, quest’ultimo avrebbe dovuto restituire prontamente il bene oggetto del contratto e pagare i corrispettivi periodici maturati fino alla data della risoluzione, maggiorati degli interessi, e con l’aggiunta di ogni somma spesa dalla concedente in ragione della risoluzione. La concedente avrebbe avuto il diritto di pretendere anche il risarcimento del danno ulteriore determinato dall’attualizzazione dei canoni a scadere al tasso ufficiale di riferimento, maggiorati del prezzo pattuito per l’opzione finale di acquisto e dedotto quanto ricavato dalla vendita o dal reimpiego del bene ovvero il valore attribuito al bene al momento della restituzione, secondo la quotazione di Eurotax blu, meno il 10%, salvi gli ulteriori decrementi determinati da usura eccessiva e/o da danni alla carrozzeria e/o al motore. Per l’appellante il giudice di prime cure avrebbe dovuto verificare se la somma oggetto del decreto ingiuntivo, determinata sulla scorta dell’art. 18 condizioni generali di contratto, avesse determinato a favore della società concedente un vantaggio maggiore di quello che avrebbe ottenuto ove i contratti avessero avuto regolare esecuzione.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il ricorrente deduce, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione o falsa applicazione dell’art. 1526 e 1384 c.c.

In particolare, lamenta che la Corte territoriale abbia ritenuto valido l’art. 18 delle condizioni generali di contratto, in relazione all’art. 1526 c.c., ed abbia rigettato la domanda di riduzione della penale ad equità, ex art. 1384 c.c.

La tesi della parte ricorrente è che una corretta applicazione dell’art. 1526 c.c., in sintonia con il più recente orientamento giurisprudenziale in materia, avrebbe dovuto indurre il giudice a quo a ritenere che l’art. 18, escludendo la possibilità per l’utilizzatore di riottenere la disponibilità del bene e privandolo di ogni facoltà di decisione sulla sua rivendita o sul suo reimpiego, fosse non solo estremamente generico, ma attribuisse un vantaggio eccessivo alla società concedente.

2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, la violazione o falsa applicazione dell’art. 1384 c.c. e dell’art. 115 c.p.c.

L’errore rimproverato alla Corte territoriale è quello di non aver accolto la domanda di riduzione della penale; in particolare, il giudice a quo si sarebbe limitato a comparare, senza neppure avvalersi di una C.T.U., perchè ritenuta dispendiosa in termini di tempo e di risorse, quanto conseguito dal concedente in concreto con la risoluzione e quanto avrebbe potuto ottenere dalla regolare esecuzione del contratto, senza acquisire i dati relativi al valore residuo dei due mezzi, oggetto dei contratti di leasing, alla data della scadenza fisiologica del contratto ed a quella della restituzione.

3. Il primo motivo è infondato.

3.1. Nella fattispecie in scrutinio è stato accertato che si versa in ipotesi di leasing traslativi e che le parti hanno regolato con una specifica clausola (l’art. 18 dei contratti, il cui contenuto è stato trascritto dalla parte ricorrente, al fine di soddisfare l’autosufficienza del ricorso) gli effetti della risoluzione anticipata dell’accordo per inadempimento dell’utilizzatore. In tale patto, secondo la giurisprudenza di questa Corte, ricorrono gli elementi qualificanti della clausola penale, la quale, può essere, anche d’ufficio, a tutela dell’interesse generale dell’ordinamento, ridotta ad equità dal giudice, ai sensi dell’art. 1384 c.c., per ricondurre l’autonomia contrattuale nei limiti in cui essa appare meritevole di tutela, quando sia stata congegnata in modo da attribuire al concedente vantaggi maggiori di quelli conseguibili dalla regolare esecuzione del contratto, tenuto conto che il risarcimento del danno spettante al concedente deve porlo nella stessa situazione in cui si sarebbe trovato se l’utilizzatore avesse esattamente adempiuto (Cass., 07/01/2014, n. 888; sulla portata generale della possibilità di esercitare d’ufficio i poteri ex art. 1384 c.c., di recente, cfr. Cass., 25/10/2017, n. 25334; Cass. 15/06/2018, n. 15753). In tale ultimo senso dispone anche la Convenzione di Ottawa sul leasing finanziario internazionale 28/05/1988, recepita nell’ordinamento italiano con L. 14 luglio 1993, n. 259 (le cui regole, sebbene non immediatamente applicabili nella presente controversia, sono ritenute da questa Corte un indice interpretativo per la ricostruzione della disciplina dell’inadempimento dell’utilizzatore: Cass. 16/11/2007, n. 23794), prevede “inderogabilmente” che il risarcimento del danno spettante al concedente deve essere tale da porlo nella stessa situazione in cui si sarebbe trovato se l’utilizzatore avesse esattamente adempiuto e che la pattuizione della penale è valida solo se non comporti un risarcimento eccessivo in rapporto al predetto danno (Cass. 31/10/2017, n. 25863).

3.2. Al fine di evitare che clausole penali del tipo di quella in oggetto riservino alla società di leasing vantaggi eccessivi, occorre, secondo la giurisprudenza di questa Corte, che sia specificamente attribuito all’utilizzatore, una volta restituito l’intero importo del finanziamento, alternativamente:

a) il diritto di recuperare proprietà e disponibilità del bene oggetto del leasing, in termini prestabiliti e precisi (non con la previsione di mere e generiche facoltà, indeterminate nei tempi e nei modi e rimesse alla discrezione altrui);

b) il diritto di imputare il valore del bene o il ricavato dalla sua vendita o dal suo reimpiego alla somma dovuta in restituzione delle rate a scadere, ove cosi le parti cosi preferiscano.

3.3. Nel caso di specie, la clausola in contestazione prevedeva giustappunto la facoltà di riutilizzare il bene restituito dall’utilizzatore inadempiente, imputando quanto ricavato al contenuto dell’obbligazione restitutoria, ovvero la scomputabilità del valore del bene, determinato mercè il ricorso ad un parametro oggettivo, la valutazione Eurotax blu, dall’ammontare del danno. In concreto, la società concedente aveva venduto il bene oggetto del primo contratto, ricavandone Euro 70.000,00, ed aveva reimpiegato in leasing il veicolo oggetto del secondo, ottenendo Euro 25.000,00. Entrambe le somme ottenute erano state detratte dall’importo dovuto a titolo di maggior danno dall’odierno ricorrente. In più è emerso che dal primo contratto, regolarmente eseguito, la società concedente avrebbe ottenuto Euro 114.517,69, dall’adempimento dell’obbligazione risarcitoria ha invece ricavato Euro 113.304,09, quindi Euro 1.213,60 in meno rispetto a quanto atteso. Dal secondo contratto a fronte di un’aspettativa di Euro 52.067,62, derivante dalla sua regolare esecuzione, la Scania Finance aveva ricevuto, applicando l’art. 18 delle condizioni generali di contratto, Euro 50.804,43, quindi, Euro 1.263,19 in meno. Perciò la Corte territoriale, escluso che la società concedente avesse lucrato un vantaggio eccessivo ed ingiustificato in applicazione della clausola penale, ha escluso che vi fossero i presupposti per un intervento giudiziale volto a ridurla equitativamente.

3.4. Il giudice a quo ha, dunque, fatto corretta applicazione del principio ribadito, anche di recente da questa sezione, quando ha ritenuto coerente con l’art. 1526 c.c. la clausola penale (nel caso di specie condensata nell’art. 18 delle condizioni generali di contratto) che attribuisce all’utilizzare il diritto di vedersi scomputato il valore della vendita o del riutilizzo dei beni, sia pure senza alcun riferimento alla loro collocazione a prezzi di mercato, a condizione che, alla luce del parametro della buona fede contrattuale, ex art. 1375 c.c., essa non riservi al concedente vantaggi ingiusti (Cass. 12/06/2018, n. 15202), cioè, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, vantaggi che pongano la società concedente, a seguito dell’inadempimento dell’utilizzatore, in una situazione migliore rispetto a quella in cui si sarebbe trovata ove il contratto avesse avuto regolare esecuzione, tenuto conto che il risarcimento del danno spettante al concedente deve porlo nella situazione in cui si sarebbe trovato ove non fosse stato vittima dell’altrui inadempimento (Cass., 07/01/2014, n. 888; Cass., 25/10/2017, n. 25334).

3.5. Peraltro, questa Corte ha ripetutamente affermato che l’art. 1384 c.c., nel prevedere il potere del giudice di ridurre la penale, non impone una rigida correlazione all’entità del danno subito dal concedente (posto che non si tratta di risarcire un danno, bensì di diminuirne l’entità convenzionalmente stabilita); ciò che viene richiesto al giudice del merito è di condurre la valutazione sul piano dell’equilibrio delle prestazioni con riferimento al margine di guadagno che il concedente si riprometteva di trarre dall’esecuzione del contratto (Cass. 23/03/2001, n. 4208; Cass. 02/03/2007, n. 4969).

3.6. In concreto, allora, l’art. 18 dei contratti di leasing, oggetto della presente controversia, benchè omettesse il riferimento al valore di mercato dei beni restituiti e non prevedesse espressamente la facoltà dell’utilizzatore di incidere sui termini della vendita e sul reimpiego dei beni, non era tale da porre, ed in concreto non aveva posto, l’utilizzatore nella condizione di essere tenuto ad un risarcimento maggiore di quello dovuto, consentendo, per contro, alla concedente di trarre profitto dall’altrui inadempimento.

4. Il secondo motivo è inammissibile.

4.1. Vanno fatte le seguenti osservazioni: a) l’accoglimento del motivo, come emerge finanche dalla prospettazione della ricorrente, è subordinato alla sorte dell’art. 18 delle condizioni generali di contratto (p. 18 del ricorso); b) il giudice a quo ha spiegato le ragioni poste a fondamento della sua decisione di non accogliere la richiesta di una consulenza tecnica per determinare il valore commerciale residuo dei beni restituiti dall’utilizzatore a seguito del suo inadempimento; c) il rifiuto di nominare un consulente tecnico costituisce una facoltà discrezionale del giudice di merito, e può costituire vizio del procedimento (e della sentenza) nel solo caso in cui la consulenza costituisca l’unico mezzo a disposizione della parte per dimostrare i fatti costitutivi della pretesa (Cass. 15/05/2018, n. 11742; Cass. 02/04/2012, n. 5264). Non è questo il caso di specie, ove, venuto meno, in termini di comparazione oggettiva, il presupposto, quello della penale manifestamente eccessiva, sulla cui base chiedere una valutazione del valore di mercato dei beni oggetto del contratto, la sostenibilità logica della mancata nomina del consulente tecnico, attesa la motivazione con cui la Corte territoriale ha giustificato la sufficienza valutativa degli elementi di fatto già esistenti, non può essere revocata in dubbio.

5. Ne conseguono l’infondatezza del primo motivo e l’inammissibilità del secondo.

6. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

7. Si dà atto che il ricorrente è stato ammesso al gratuito patrocinio e che pertanto non ricorrono i presupposti per il pagamento del contributo unificato di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

La Corte dichiara infondato il primo motivo ed inammissibile il secondo.

Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese in favore della controricorrente, liquidandole in Euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis essendo egli stato ammesso al gratuito patrocinio.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio dalla Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione, il 12 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 13 dicembre 2018

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