Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32216 del 10/12/2019

Cassazione civile sez. trib., 10/12/2019, (ud. 11/10/2019, dep. 10/12/2019), n.32216

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – rel Consigliere –

Dott. CONDELLO Pasqualina A.P. – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 1659/2013 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) s.p.a., in persona del curatore fallimentare,

rappresentato e difeso, per procura speciale in atti, dall’Avv. Cima

Angelo, con domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. Palange Ida

in Roma, via Fabio Massimo, n. 107, scala C, int. 5;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria regionale del

Molise, n. 77/3/11, depositata in data 21 novembre 2011.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’11 ottobre

2019 dal Consigliere Dott. Cataldi Michele.

Fatto

RILEVATO

Che:

1.L’Agenzia delle Entrate propone ricorso, affidato ad un motivo, per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria regionale del Molise, n. 77/3/11, depositata in data 21 novembre 2011, che ha rigettato il suo appello avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Campobasso, che aveva accolto il ricorso della contribuente (OMISSIS) s.p.a. (successivamente dichiarata fallita nel corso del giudizio d’appello) contro l’avviso con il quale l’Ufficio, relativamente all’anno d’imposta 2003, in materia di Irpeg, Irap ed Iva, all’esito di un processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza del 12 novembre 2009, aveva ritenuto indeducibili i costi relativi alle provvigioni erogate dalla contribuente alla San Giorgio Distribuzione s.r.l. in esecuzione del contratto di agenzia di cui alla scrittura privata conclusa tra le due società, rideterminando pertanto il maggiore imponibile e ie conseguenti maggiori imposte, con interessi e sanzioni. 2. La curatela fallimentare si è costituita con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1.Con l’unico motivo, l’Ufficio ricorrente censura, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 75 e per omessa ed insufficiente motivazione, per avere il giudice a quo ritenuto i costi in questione inerenti, e quindi deducibili, in considerazione della “validità di un contratto di mandato”, datato 27 giugno 2002, intercorrente tra le due società, e dell’effettiva dazione di denaro con il quale la mandante, attuale controricorrente, ha adempiuto la conseguente obbligazione nei confronti della terza mandataria.

Assume infatti la ricorrente Agenzia che le considerazioni della CTR in ordine alla validità civilistica del contratto de quo non sono rilevanti ai fini dell’accertamento della necessaria inerenza dei costi e della loro deducibilità, che presuppongono invece la verifica dell’effettiva finalizzazione della spesa all’attività dell’impresa che se ne vuole avvalere quale componente negativa nella determinazione del proprio reddito imponibile. Tale riscontro, assume la ricorrente, non può prescindere dalla considerazione delle caratteristiche concrete dell’operazione dalla quale i costi scaturiscano, ed in particolare, nel caso di specie, da una serie di circostanze già dedotte nell’accertamento e nei precedenti giudizi di merito, ovvero la sostanziale coincidenza del raggio territoriale d’azione della mandataria con quello della mandante; l’assenza di dipendenti o terzi dei quali la mandataria si avvalesse in modo continuativo, oltre al suo amministratore, che era altresì socio della mandante, con la quale intratteneva inoltre un rapporto di collaborazione continuativa e coordinata. Nella sostanza, quindi, secondo la ricorrente, le vendite cui si riferivano le provvigioni in questione erano state effettuate dalla mandataria agente con personale della mandante, che usava mezzi di quest’ultima ed era diretto da una socia e collaboratrice della stessa. Pertanto, l’attività della mandataria agente – eseguita con mezzi della mandante, che ne sopportava e deduceva già i relativi costi – non era da considerarsi inerente all’attività della società mandante, in quanto non finalizzata all’attività di quest’ultima, alla quale non apportava alcun effettivo contributo.

Dunque, secondo la ricorrente, “il contratto di mandato appariva come una mera struttura giuridica sovrapposta alla realtà dell’operare societario, concretamente superflua, ed utile solo a creare passività (…)”.

1.1. A differenza di quanto eccepito dalla parte controricorrente, il motivo non è inammissibile per effetto della tecnica redazionale utilizzata, consistente anche nella trascrizione, in tutto o in parte, di atti sostanziali e processuali, che tuttavia non compromette l’individuazione, nel corpo della complessiva esposizione, delle censure mosse dalla ricorrente Agenzia alla sentenza di primo grado, sotto i distinti profili sia della contestata violazione di legge, che del vizio motivazionale, che comunque, per la loro connessione, possono essere trattati congiuntamente.

1.2. Il motivo è fondato.

Invero, costituisce un principio consolidato della giurisprudenza di legittimità che l’onere di provare la sussistenza dei requisiti di certezza e determinabilità delle componenti del reddito in un determinato esercizio sociale incombe all’Amministrazione finanziaria per quelle positive, ed al contribuente per quelle negative (da ultimo Cass., 06/06/2019, n. 15320, ex plurimis).

Con specifico riferimento, poi, ai costi deducibili, questa Corte ha già affermato che, in tema di accertamento delle imposte sui redditi, l’onere della prova dei presupposti di costi ed oneri deducibili concorrenti alla determinazione del reddito d’impresa, ivi compresa la loro inerenza e la loro diretta imputazione ad attività produttive di ricavi, tanto nella disciplina del D.P.R. n. 597 del 1973 e del D.P.R.n. 598 del 1973, che del D.P.R. n. 917 del 1986, incombe al contribuente, il quale è tenuto altresì a dimostrare la coerenza economica dei costi sostenuti nell’attività d’impresa, ove sia contestata dall’Amministrazione finanziaria anche la congruità dei dati relativi a costi e ricavi esposti nel bilancio e nelle dichiarazioni, in difetto di tale prova essendo legittima la negazione della deducibilità di parte di un costo sproporzionato ai ricavi o all’oggetto dell’impresa (Cass., 27/03/2013, n. 7701; Cass., n. 9466/2017). A tal fine non è sufficiente che la spesa sia stata contabilizzata dall’imprenditore, occorrendo anche che esista una documentazione di supporto da cui ricavare, oltre che l’importo, la ragione e la coerenza economica della stessa, risultando legittima, in difetto, la negazione della deducibilità di un costo sproporzionato ai ricavi o all’oggetto dell’impresa (Cass., 08/10/2014, n. 21184). Inoltre, poichè l’amministrazione finanziaria ha il solo onere di provare l’esistenza di un reddito imponibile e la qualità di debitore del contribuente, mentre è onere di quest’ultimo provare la sussistenza dei presupposti di eventuali esenzioni d’imposta o componenti negativi del reddito, la circostanza che l’Erario abbia in giudizio svolto deduzioni ed argomentazioni per dimostrare l’insussistenza di oneri e costi deducibili ed inerenti alle attività produttive del contribuente stesso non determina alcuna inversione dell’onere della prova (Cass., 01.07.2013, n. 16461).

Tanto premesso, nel caso di specie (cui si applica l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, antecedente la novella di cui al D.L.n. 83 del 2012) la motivazione della sentenza impugnata si è limitata a dare atto dell’esistenza di un contratto tra la s.p.a. e la s.r.l., senza prendere in esame gli elementi dell’Ufficio diretti ad evidenziare la non effettività delle prestazioni rese dalla seconda, ma di fatto svolte dalla prima, e quindi la non inerenza dei costi in questione, ovvero delle provvigioni corrisposte alla s. r.l. dalla contribuente.

La sentenza impugnata va quindi cassata con rinvio al giudice a quo.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria regionale dei Molise, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 11 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 10 dicembre 2019

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