Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32215 del 12/12/2018

Cassazione civile sez. VI, 12/12/2018, (ud. 23/10/2018, dep. 12/12/2018), n.32215

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLITANO Lucio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25777-2017 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

C.A.

– intimato –

avverso la sentenza n. 1085/3/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di BARI, depositata il 31/03/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 23/10/2018 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE CRICENTI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Agenzia delle entrate ha emesso avviso di accertamento nei confronti di C.A., che svolgeva, all’epoca (anno di imposta 2008) l’attività di agente di commercio nel settore alimentare.

L’accertamento ha tratto origine dalla verifica sul conto corrente del C., a seguito della quale sono risultati versamenti per 436.212,94 e prelevamenti per 339.267,72 Euro.

In base a tale movimentazione il Fisco ha rideterminato il reddito del contribuente, attribuendogli, per quell’anno di imposta (2008) un ammontare di 809.565.58 Euro.

Il C. ha impugnato l’avviso deducendo che i versamenti effettuati sul conto non erano conseguenti a reddito da lui prodotto, ma erano gli incassi dei clienti, che lui poi girava ai suoi mandatari; da qui i prelievi per 339.267,72 Euro, somme che lui, per l’appunto, faceva avere ai mandatari, detratto l’aggio di sua competenza.

I giudici di merito hanno accolto questa ricostruzione, rideterminando l’accertamento del Fisco e riducendolo notevolmente.

Avverso tale decisione ricorre l’Agenzia delle Entrate con un motivo che denuncia violazione del D.P.R. 600 del 1973, art. 32, in relazione anche all’art. 2697 c.c. sull’onere della prova.

Non si è costituito il contribuente.

Il ricorso è fondato.

La tesi del Fisco è che i giudici di merito hanno errato nell’applicazione della regola probatoria, ritenendo che fosse sufficiente la prova generica della provenienza non reddituale del denaro depositato anzichè, come da giurisprudenza costante, quella specifica.

Questa Corte ha affermato che, in tema di accertamento delle imposte sui redditi, qualora l’accertamento effettuato dall’ufficio finanziario si fondi su verifiche di conti correnti bancari, l’onere probatorio dell’Amministrazione è soddisfatto, secondo il D.P.R. 29 settembre 1973. n. 600, art. 32, attraverso i dati e a elementi risultanti dai conti predetti, mentre si determina un’inversione dell’onere della prova a carico del contribuente, il quale deve dimostrare che gli elementi desumibili dalla movimentazione bancaria non sono riferibili ad operazioni imponibili, fornendo, a tal fine, una prova non generica, ma analitica, con indicazione specifica della riferibilità di ogni versamento bancario, in modo da dimostrare come ciascuna delle operazioni effettuate sia estranea a fatti imponibili, (Cass. Sez. 5. Sentenza n. 18081 del 04/08/2010 Rv. 615112 – 01: conì. Sez. 5 Sentenza n. 15857 del 29/07/2016 Rv. 640618 – 01).

Il ricorso va dunque accolto, con rinvio al giudice del merito, che dovrà fare applicazione del suddetto principio ai fini della verifica della prova fornita dal contribuente.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, rinvia alla Commissione tributaria di Bari, in diversa composizione, anche per le spese.

Così deciso in Roma, il 23 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 12 dicembre 2018

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA