Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32213 del 10/12/2019

Cassazione civile sez. trib., 10/12/2019, (ud. 11/06/2019, dep. 10/12/2019), n.32213

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. PERRINO Angelina Maria – Consigliere –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO Maria Giulia – Consigliere –

Dott. SAIJA Salvatore – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3721-2012 proposto da:

AUTOSALMASO SRL in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE PARIOLI 43, presso lo

studio dell’avvocato D’AYALA VALVA FRANCESCO, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato MOSCHETTI FRANCESCO giusta delega a

margine;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona Direttore pro tempore elettivamente

domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI CITTADELLA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 104/2010 della COMM. TRIB. REG. di VENEZIA,

depositata il 13/12/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

11/06/2019 dal Consigliere Dott. SAIJA SALVATORE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SORRENTINO FEDERICO che ha concluso.per l’inammissibilità per

sopravvenuta carenza di Interesse;

udito per il controricorrente l’Avvocato COLLABOLLETTA che si rimette

alla Corte.

Fatto

FATTI DI CAUSA

L’Ufficio di Cittadella – sulla base di un p.v.c. emesso il 29.4.2005 dalla Guardia di Finanza di Padova, nonchè di un diverso p.v.c. emesso il 30.5.2006 dall’Ufficio di Bassano del Grappa nei confronti di Gimo Auto di G.A. – notificò ad Autosalmaso s.r.l. tre avvisi di accertamento e di irrogazione di sanzioni, in relazione agli anni dal 2003 al 2005, il primo in data 14.11.2005, e i restanti in data 11.12.2006. In particolare, a) quanto al primo avviso (fondato sul primo p.v.c.), l’Ufficio recuperò a tassazione, ai fini IVA, Euro 81.197,00, per illegittima detrazione dell’imposta su autovetture usate in forza del c.d. regime del margine, ai fini IRPEG Euro 5.440,00 e ai fini IRAP Euro 440,00, e ciò stante l’indeducibilità di alcuni costi non inerenti; b) quanto al secondo avviso (fondato invece sul secondo p.v.c.), l’Ufficio recuperò a tassazione, ai fini IVA, Euro 103.631,00, negando la detrazione dell’imposta pagata, stante l’inesistenza soggettiva delle operazioni, ai fini IRPEG Euro 43.577,00 e ai fini IRAP Euro 5.477,00, così disconoscendo costi relativi ad operazioni qualificabili come reato; c), infine, quanto al terzo avviso (anch’esso fondato sul secondo p.v.c.), l’Ufficio, per le medesime ragioni appena evidenziate, riprese a tassazione per l’anno 2004, ai fini IVA, Euro 26.494,47, ai fini IRES Euro 23.650,00 e ai fini IRAP Euro 3.046,00.

Impugnati detti avvisi dalla società con autonomi ricorsi, la C.T.P. di Padova – previa loro riunione – li accolse parzialmente con sentenza del 31.12.2008, fatta eccezione per i rilievi inerenti le spese accessorie di riparazione di autoveicoli rivenduti in regime del margine. Con successiva sentenza del 13.12.2010, la C.T.R. del Veneto accolse però l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate, riformando la prima decisione per quanto ad essa devoluto, confermandola nel resto e compensando le spese. In particolare, contrariamente a quanto opinato dalla C.T.P., osservò il giudice d’appello: A) quanto all’indebito utilizzo del regime del margine e in relazione alle autovetture provenienti da Eurocar s.r.l., che non è sufficiente il mero controllo della regolarità formale della fattura d’acquisto da parte del cessionario, occorrendo invece un controllo più approfondito, mediante l’esame dei libretti di immatricolazione delle vetture, idoneo a consentirgli di verificare se, in base a regole di comune esperienza, l’IVA a monte sia stata detratta o meno; B) quanto ai costi ritenuti indeducibili (Euro 16.000,00, fatturati da Autosalmaso s.n.c. ad Autosalmaso s.r.l., per spese di telefono, consumi di utenze, ecc.), che essi non apparivano nè certi nè determinabili, non risultando pattuizioni al riguardo nel contratto di locazione commerciale in essere tra le due società, ed inidoneo essendo il documento datato 21.4.2005, non registrato e quindi privo di data certa; C) infine, quanto ai recuperi inerenti ai rapporti tra la società e la ditta individuale Gimo Auto di G.A., suo fornitore, che il mancato assolvimento dell’obbligazione tributaria IVA da parte dei fornitori della stessa Gimo Auto ben può far presumere l’inesistenza di quei fornitori e la natura fittizia della Gimo, per consentire ai reali operatori economici la detrazione dell’IVA, tuttavia non versata a monte, e ciò tanto più che i prezzi di ricarico effettuati dalla Gimo ad Autosalmaso erano davvero minimi (contenuti tra i 50 e i 500 Euro) ed inidonei a coprire anche le spese di trasporto, e che era stata anche verificata la mancanza, presso Gimo Auto, di una struttura operativa idonea allo stazionamento delle autovetture.

Autosalmaso s.r.l. ricorre ora per cassazione, sulla base di venti motivi, cui resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1 – Non mette conto illustrare i motivi di ricorso in quanto la società ricorrente, con la memoria datata 3.6.2019, tempestivamente depositata, ha dichiarato di aver aderito alla definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della riscossione ai sensi del D.L. n. 193 del 2016, art. 6, conv. in L. n. 225 del 2016, producendo anche la documentazione attestante la comunicazione dell’Agente stesso, nonchè, in tesi, l’adempimento delle rate concernenti il relativo piano di ammortamento. Ha chiesto, quindi, dichiararsi la cessazione della materia del contendere, mentre il P.G. ha invece chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso per sopravvenuto difetto d’interesse. 1.2 – Sul punto, è ormai consolidato l’orientamento affermato da Cass. n. 24083/2018, secondo cui “In presenza della dichiarazione del debitore di avvalersi della definizione agevolata con impegno a rinunciare al giudizio ai sensi del d.L. n. 193 del 2016d, art. 6, conv. con modif. in L. n. 225 del 2016, cui sia seguita la comunicazione dell’esattore ai sensi del comma 3 di tale norma, il giudizio di cassazione deve essere dichiarato estinto, ex art. 391 c.p.c., rispettivamente per rinuncia del debitore, qualora egli sia ricorrente, ovvero perchè ricorre un caso di estinzione “ex lege”, qualora sia resistente o intimato; in entrambe le ipotesi, peraltro, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere qualora risulti, al momento della decisione, che il debitore abbia anche provveduto al pagamento integrale del debito rateizzato”. Ebbene, ferma la pacifica proposizione dell’istanza ex art. 6 cit. da parte di Autosalmaso s.r.l., cui è seguita la comunicazione dell’esattore ai sensi del comma 3, difetta tuttavia nella specie la prova dell’integrale pagamento delle somme dovute, giacchè la documentazione di cui alla quinta rata non è sufficiente ad attestare l’esecuzione dell’operazione, mancando l’indicazione circa l’esito della stessa (diversamente da quanto avvenuto, invece, per la prima rata).

Ne consegue che non può procedersi alla declaratoria della cessazione della materia del contendere, nè alla (sostanzialmente analoga) richiesta del P.G. circa la sopravvenuta carenza d’interesse al ricorso, dovendo invece dichiararsi, come da orientamento prima richiamato (e pienamente condiviso), l’estinzione del giudizio di legittimità, ex art. 391 c.p.c., per rinuncia della ricorrente.

1.3 – Per quanto riguarda le spese di lite, esse possono integralmente compensarsi, stante la natura incentivante della definizione agevolata e il significato da attribuire al correlativo impegno alla rinuncia agli atti del giudizio assunto dal contribuente in seno alla dichiarazione rivolta all’agente della riscossione ex art. 6 cit. (v., in tal senso, Cass. n. 10198/2018).

P.Q.M.

dichiara estinto il giudizio e compensa le spese.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di cassazione, il 11 giugno 2019

Depositato in Cancelleria il 10 dicembre 2019

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