Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32212 del 10/12/2019
Cassazione civile sez. trib., 10/12/2019, (ud. 23/10/2019, dep. 10/12/2019), n.32212
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –
Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –
Dott. CONDELLO Pasqualina Anna Piera – Consigliere –
Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –
Dott. FRAULINI Paolo – est. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 7243/2013 R.G. proposto da:
F.I.R.R. di F.I., F.E. e R.M. s.n.c., in
persona del legale rappresentante pro tempore, nonchè
R.M., F.I. e F.E., elettivamente domiciliati in Roma,
via M.U. Guattari n. 60/E, presso lo studio dell’avv. Castagna
Roberto che li rappresenta e difende giusta procura in calce al
ricorso;
– ricorrenti –
contro
Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore,
elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso
l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ope
legis;
-controricorrente –
avverso la sentenza n. 397/04/2012 della Commissione tributaria
regionale di Roma, depositata in data 29 novembre 2012;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale Zeno Immacolata che ha concluso chiedendo il rigetto del
ricorso;
udito l’avv. Castagna Roberto per i ricorrenti;
udito l’avvocato dello Stato Faraci Salvatore per la
controricorrente;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23 ottobre
2019 dal Consigliere Fraulini Paolo.
Fatto
FATTI DI CAUSA
1. La Commissione tributaria regionale per il Lazio in Roma, in riforma della decisione di primo grado, ha respinto l’impugnazione proposta dalla F.I.R.R. di F.I., F.E. e R.M. s.n.c., nonchè dai soci R.M., F.I. e F.E. avverso gli avvisi di accertamento relativi a maggior reddito a fini Irap e Iva accertato nei confronti della società e successivamente imputato pro quota ai soci per l’anno di imposta 2003.
2. Ha rilevato il giudice di appello che la società, in fase di contraddittorio amministrativo, non aveva esibito il dettaglio delle giacenze di magazzino, così legittimando l’accertamento analitico-induttivo, che aveva evidenziato un’anomalia tra il costo del venduto e i ricavi dichiarati, tenendo conto della percentuale media di ricarico.
3. Per la cassazione della citata sentenza la F.I.R.R. di F.I., F.E. e R.M. s.n.c., nonchè i soci R.M., F.I. e F.E. proposto ricorso sulla base di tre motivi; l’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso lamenta:
a. Primo motivo: “Violazione e falsa applicazione del D.P.R. 9 dicembre 1996 n. 695, artt. 14 e 15, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3)” deducendo che la CTR avrebbe erroneamente ritenuto obbligatoria la tenuta della contabilità di magazzino, peraltro ricavabile anche dal bilancio civilistico depositato.
b. Secondo motivo: “Violazione e falsa applicazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39, comma 1, lett. d), degli artt. 2727 e 2729 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3)” deducendo l’erroneità dell’applicazione nella specie della prova presuntiva ricavabile dalle percentuali medie di ricarico del settore merceologico di riferimento.
c. Terzo motivo: “Omessa e comunque insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5)” deducendo l’omessa considerazione dell’erroneità delle modalità di calcolo adottate dall’Ufficio per la determinazione delle percentuali di ricarico, con particolare riferimento all’omesso confronto con esercizi commerciali contigui, all’omessa considerazione dell’incidenza della chiusura del locale commerciale a dicembre 2003 e alla regolare tenuta delle scritture contabili.
2. L’Agenzia delle Entrate argomenta nel controricorso l’infondatezza del ricorso, di cui chiede il rigetto.
3. Il ricorso va respinto.
4. Il primo motivo è infondato. L’obbligo di tenuta delle scritture contabili è connesso alla qualità commerciale dell’attività di impresa gestita in forma societaria (art. 2195 c.c.). La sentenza impugnata fonda la legittimità dell’accertamento induttivo operato dall’Ufficio sulla riferita circostanza della mancata collaborazione della contribuente nella fase amministrativa, laddove è stata omessa la produzione della richiesta documentazione attestante l’entità delle giacenze di magazzino. Tale essendo la ratio della motivazione, la censura in esame finisce per essere eccentrica rispetto a essa, non rilevando punto l’obbligo o meno di tenuta del registro di magazzino; la contribuente aveva il potere-dovere di collaborare in fase amministrativa, producendo la documentazione idonea a dimostrare quanto richiesto all’Ufficio procedente; l’omissione di tale attività ha legittimato l’accertamento induttivo: e su tale effetto i ricorrenti non muovono contestazione alcuna.
5. Il secondo e il terzo motivo sono inammissibili poichè non contestano in effetti errori nell’applicazione di legge o nell’esame di fatti processualmente acquisiti, bensì tendono a far compiere a questa Corte un’inammissibile riedizione del giudizio di merito, in presenza di una motivazione che dà conto in maniera comprensibile e logica della validità dell’accertamento presuntivo effettuato dall’Amministrazione fiscale, sulla base dell’esame delle prove acquisite agli atti del processo.
6. La soccombenza regola le spese.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la F.I.R.R. di F.I., F.E. e R.M. s.n.c., nonchè i soci R.M., F.I. e F.E. a rifondere all’Agenzia delle Entrate le spese della presente fase di legittimità, che liquida in Euro 5.600,00, oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 23 ottobre 2019.
Depositato in Cancelleria il 10 dicembre 2019